CIRCOLARE INPS 95/2025:ISTRUZIONI INDENNITA’ CONGEDO PARENTALE-LEGGE BILANCIO 2025

L’INPS ha emanato la circolare 26.5.2025 n. 95(clicca qui) con cui da istruzioni operative su elevazione congedo parentale per ulteriore mese(art. 1, comma 217 legge 30 dicembre 2024 n. 207).
Le istruzioni sono per i lavoratori dipendenti del settore privato.
I periodi di congedo parentale retribuiti all’80% devono essere fruiti entro i 6 anni di vita del bambino.
Massimo 3 mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono usufruirne in modalità “ripartita” tra gli stessi o soltanto da uno di essi.
La fruizione alternata tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio come previsto per tutti i periodi di congedo parentale.

Con la circolare INPS 26 maggio 2025, n. 95, infatti l’Istituto fornisce tutte le indicazioni.
Questi aumenti dell’indennità trovano applicazione, rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.  
Alla luce della modifica apportata, il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo risulta indennizzabile come di seguito indicato:
i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale.
un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
un altro mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
un ulteriore mese, inoltre, è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

Si rinvia per approfondimenti alla lettura della circolare(clicca qui)