SOPPRESSIONE TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E DIVIETO DI CUMULO

Ieri 19.2.2015 la Madia ha firmato(clicca qui) la circolare n. 2 applicativa del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 sulla «Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro»  che conferma e regola l’uscita obbligatoria (con pochissime eccezioni)  per chi abbia raggiunto l’età della pensione e ridefinisce la disciplina della risoluzione unilaterale. Tale circolare è in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti.
Nel comparto scuola tale decreto legge ha già trovato applicazione con effetti al 31 agosto 2014.
La circolare, concordata  con il ministero del Lavoro, analizza anche le ipotesi di  prosecuzione del rapporto di lavoro che riguardano in particolare il caso in cui il dipendente non abbia maturato alcun diritto alla pensione al termine dell’età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, il rapporto di lavoro prosegue «per permettere al dipendente di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età».
Si invita a leggere il commento di Michele Napoli(clicca qui) su detta circolare che ad una lettura approfondita risulta poco chiara in alcuni punti come la risoluzione del rapporto di lavoro

Si rende noto che è stata pubblicata sulla G.U. n. 37 del 14.2.2015 a pag. 90 dopo la registrazione del 20 gennaio 2015 la circolare del 4 dicembre 2014 n. 6 (clicca qui)  della Madia sul divieto  al personale in pensione di cumulo e sulle eccezioni ,” incarichi consentiti” come ad esempio quello di docenza pag. – 6 della circolare, applicatIva dell’art. 6 del D.L. 90/2014

 

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