NUOVE TUTELE ALLA MATERNITA’ OLTRE IL 31 DICEMBRE 2015

Il  Dlvo 15 giugno 2015 n. 80 di cui avevamo dato notizia in altro articolo(clicca qui) aveva dato nuove regole sulla maternità fino al 31 dicembre 2015 ed in particolare al  congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni.(circolare INPS 17.7.2015 n. 139 : art.32, 34 e 36 T.U. 151/2001 in riferimento agli articoli 7-9-10)(vedi anche articolo su messaggio INPS del 6.7.15 n. 4576   e messaggio INPS 16.7.15 n. 4805 oltre ad articolo su circolare INPS 18.8.2015 n. 152)

Ora con  D.lvo 14/9/2015 n. 148 le modifiche vengono rese permanenti con copertura finanziaria ed estese agli anni successivi al 31 dicembre 2015.

Infatti tale decreto legislativo  (S.O. N. 53  a GU n.221 del 23-9-2015 ) in vigore il 24 settembre scorso all’art. 43, comma 2, così recita:

“2. I benefici di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo“.

 

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