ESAMI PRENATALI : ASSENZE

L’art. 14 del D.L.gs. 151/2001  prevede il diritto per le lavoratrici madri  a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali.

Tali assenze rientrano nel comparto scuola nel  comma 7 dell’art. 15 del CCNL Scuola del 29.11.2007(“il dipendente ha diritto inoltre. ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”).
Per il comparto Regioni e autonomie locali l’ARAN si è espressa su tale tipo di assenza ed in particolare sul sito dell’ARAN si trova l’orientamento applicativo RAL 932 del 7.12.2011 che risponde al quesito:”I permessi retribuiti per accertamenti prenatali previsti dall’art. 14 del D. Lgs. n.151/2001 spettano alle lavoratrici anche se il CCNL non li ha richiamati espressamente ?”(clicca qui)  che cita  il CCNL 6.7.1995 Regioni ed autonomie locali art. 19 comma 9 che in sostanza è uguale a quello del comma 7 art 15 comparto scuola(“il dipendente ha altresì diritto ove ne ricorrano le condizioni ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”).

Con Orientamento RAL 933 e 936 del 7.12.2011 che risponde al quesito: “Come devono essere considerati gli esami prenatali di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2001 per il personale del comparto?” è più esplicito , conferma il tutto(clicca qui)

La stessa ARAN l’ha ribadito anche per il comparto Agenzie Fiscali(art. 46 CCNL 28 maggio 2004 comma 7.”Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti  previsti da specifiche disposizioni di legge. “) il 26.06.2012 con   AGF-026 – Orientamenti applicativi(clicca qui).

L’ARAN il 25.9.2011 con  ORIENTAMENTO_ M170 si è espresso ANCHE per il comparto ministeri allo stesso modo(clicca qui) citando l’art. 18 del CCNL 16.5.2001 Comparto ministeri( il cui art. 18  comma 9 testualmente recita: “9). Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge”), nel senso che tali ESAMI prenatali” debbono essere ricompresi nella categoria dei “permessi retribuiti” previsti da specifiche disposizioni legislative”

L’ARAN infine con RAL 935 del 7.12.2011(clicca qui) precisa: “Quanto al fatto che tali permessi non troverebbero riscontro nei vigenti CCNL, premesso che trattandosi di disciplina applicabile a tutti i lavoratori, pubblici e privati, non v’è alcun bisogno di una specifica clausola contrattuale, essendo sufficiente la generale previsione dell’art.2, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001, si sottolinea, comunque, che l’art. 19, comma 9 del CCNL del 6.7.1995 (per la scuola art. 15 comma 7 del CCNL 29.11.2017 n.d.r.)stabilisce, con rinvio mobile, il diritto del dipendente a tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di leggi”.

Nello stesso RAL 935 afferma: Crediamo che non possa esservi alcun dubbio sul diritto della lavoratrice ai permessi retribuiti previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 151/2001; come pure è evidente che le relative ore di assenza dal lavoro non devono essere recuperate.

Non sono riconducibili alle assenze per malattia ne ad altri tipi di permessi.  SONO AGGIUNTIVI (Circ. INPS n. 139 del 29.7.2002).

PERTANTO SPETTANO SIA NEL PRIVATO CHE NEL PUBBLICO.

Si allega facsimile domanda di permesso-

Si segnala ad ogni buon fine la circolare dell’USR Lombardia n. 14309 del 1.9.2010 (clicca qui)  dal titolo “Assenze del personale-permessi-casi particolari” in cui a pag. 8 si parla del diritto a permessi per i controlli prenatali

 

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