SERVIZIO MILITARE E RICOSTRUZIONE CARRIERA

aggiornato al 2026

ll servizio militare di leva (o equiparato) è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera nel comparto scuola, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, il servizio prestato dopo entrata in vigore della legge 958/86 (30 gennaio 1987) o in corso alla predetta data è valido:

  • per intera durata (mesi e giorni)
  • anche se svolto al di fuori di un rapporto di lavoro
  • indipendentemente dal possesso del titolo di studio al momento del servizio

Il sistema informativo del Ministero (SIDI) lo riconosce automaticamente, purché venga correttamente inserito nella dichiarazione dei servizi.


📌 Quando è riconosciuto

Per il servizio militare o equiparato prestato prima del 1° gennaio 1987, si applicano le seguenti disposizioni:

👨‍🏫 Docenti e ATA

  • DPR 417/74, art. 84 docenti
    * DPR 420/74 art. 23 c. 2 ata
  • Il servizio è riconosciuto se:
    • prestato con il possesso del titolo di studio
    • svolto in costanza di servizio (anche non di ruolo)


✅ In sintesi

Il servizio militare :

  • è valido ai fini della carriera
  • viene riconosciuto per intero
  • può essere considerato anche senza servizio in atto
  • deve essere inserito correttamente nella domanda

ℹ️ Consiglio utile
Per situazioni particolari o dubbi sulla propria posizione è consigliabile rivolgersi:

*alla segreteria scolastica
* ad un sindacato di riferimento

📚Riferimenti normativi

Dlvo 297/94 art. 485 comma 7 per docenti( il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva ) pag. 2 (clicca qui)
Dlvo 297/94 art. 569 comma 3 per ata (idem) pag. 3 (clicca qui)
art. 20 legge 24/12/1986 n. 958(pag. 1)-art. 7 legge 30/12/1991 n. 412(pag.1)-C.M. 13.3.1992 n. 77 di trasmissione CM. FP 20-02-1992(pag. 2-3-4)(clicca qui)
Circolare Min. prot 29 del 3/01/1996(clicca qui)
scheda BONINSEGNA(clicca qui) spiega la C.m. 29