ASSEGNAZIONE PROVVISORIA : OBBLIGO CODICE COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO

Anche nell ‘assegnazione provvisoria é obbligatorio indicare il codice del comune di ricongiungimento qualora si esprimono preferenze per altri comuni.
Un docente di ruolo senza vincoli ha chiesto per assegnazione provvisoria in altra provincia il ricongiungimento alla madre nel comune di residenza della stessa ma ha espresso solo l’unica scuola del comune di residenza e poi altre scuole di altri comuni sia per la materia che per il sostegno .
Gli è arrivata da USP la lettera di notifica della domanda di AP con cancellazione delle sedi di altri comuni non avendo espresso il codice comune di ricongiungimento: infatti è stato confermata solo l’unica scuola del Comune di ricongiungimento e cassate tutte le successive preferenze .
Ha presentato reclamo che non gli è stato accettato.
Nella graduatoria AP pubblicata da USP è stata inserita sia per la classe di concorso sia per il sostegno ma gli è stato detto che considereranno solo la scuola del comune di residenza del genitore.
L’art . 7 del CCNI utilizzazioni 2025 infatti prevede al comma 8 secondo e terzo capoverso che deve essere indicato il comune di ricongiungimento se si indicano altri comuni ed in caso di mancata indicazione (pag. 20) del Comune di ricongiungimento la domanda non viene annullata , ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione solo le preferenze analitiche del Comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso.