VINCOLO TRIENNALE DOMANDA DI MOBILITA’ ANCHE PER CODICE SINTETICO DEL COMUNE DI TITOLARITA’ SU DIVERSA TIPOLOGIA DI POSTO

Un docente di scuola media titolare di lettere nel Comune di Forlì nella scuola media n. 2 mi chiede: se presento domanda di trasferimento per passare dalla classe di concorso a sostegno ed esprimo il codice COMUNE FORLI , nel caso ottengo Il trasferimento sono soggetto al vincolo triennale?.

Purtroppo in base in base all’art. 2 comma 2 del CCNL 2019/22 la risposta è si .
Infatti nella mobilità per diversa tipologia di posto ( trasferimento da posto comune a posto di sostegno e/o viceversa e passaggio di ruolo e/o di cattedra)ottenuta all’interno del Comune di titolarità il vincolo triennale opera anche se ottenuta su una scuola con richiesta di codice SINTETICO.

SOLAMENTE NELLA MOBILITA’ PROVINCIALE(II fase: tra comuni diversi) CON ESPRESSIONE DI PREFERENZA SINTETICA( ad esempio Comune) come chiarito dal comma 5 dell’articolo 6 del CCNL NON OPERA IL BLOCCO TRIENNALE (“in tal caso non si applica quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del presente contratto” -n.d.r. cioè blocco triennale per scuola ottenuta con richiesta puntuale).
E’ QUESTO IL MOTIVO PER CUI IN PRESENZA DI UNA SOLA SCUOLA IN UN COMUNE o anche di più scuole E’ PREFERIBILE INDICARE IL CODICE COMUNE E NON QUELLO DELLA SCUOLA.

Pertanto il vincolo triennale scatta non solo per i docenti soddisfatti nella mobilita territoriale(trasferimento) e nella mobilità professionale(passaggio di cattedra o di ruolo) su una scuola richiesta con preferenza puntuale di scuola(codice scuola), ma anche per quelli soddisfatti su una scuola richiesta con preferenza sintetica(codice Comune o Distretto ) nel comune di titolarità per trasferimento da posto comune a sostegno o viceversa, nonchè per mobilità professionale( passaggio di di ruolo e/o di cattedra).

Invece il blocco triennale non scatta per i docenti che richiedono soltanto codici sintetici, come quelli dei comuni e distretti( ovviamente diversi da quelli di titolarità), oppure codici sintetici delle province nel caso di mobilità interprovinciale.

IL BLOCCO TRIENNALE NON SI APPLICA ALLE SEGUENTI CATEGORIE DI DOCENTI:

A) DOCENTI BENEFICIARI DELLE PRECEDENZE DI CUI ALL’ART. 13 DEL CCNI NEL CASO ABBIANO OTTENUTO LA TITOLARITA’ IN UNA SCUOLA FUORI DAL COMUNE DOVE SI APPLICA LA PRECEDENZA( lesempio legge 104);

B) DOCENTI TRASFERITI D’UFFICIO O A DOMANDA CONDIZIONATA, ANCORCHE’ SODDISFATTI SU UNA PREFERENZA ESPRESSA.

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