VINCOLO QUINQUENNALE MOBILITA’ 2020/21: DOCENTI FIT ED EX FIT

Un docente FIT di scuola secondaria che lo scorso anno era stato nominato con incarico a tempo determinato da 1.9.2018 da graduatoria approvata entro il 31.8.2018 e che ha fatto il fit ed ora è stato confermato in ruolo da 1.9.2019 e non aveva potuto lo scorso anno fare domanda di mobilità in quanto non di ruolo, mi chiede se quest’anno per il 2020/21 possa presentare domanda di mobilità o se invece è soggetto al vincolo quinquennale?

LA RISPOSTA SI TROVA NELL’ART. 1 COMMA 3 E 4 DELLA O.M. E NELLA CIRCOLARE DI TRASMISSIONE DELLA O.M. : PUO’ PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITA’

In parole povere il comma 3 della O.M. disciplina i docenti ex fit del concorso riservato 2018 che sono stati nominati in ruolo , in base a graduatorie approvate dopo il 31.8.2018 ed entro il 31 dicembre 2018 nell’anno 2019 con decorrenza giuridica ed economica da 1.9.2019 in base all’art. 13 della legge 59/2017 come modificata dalla legge finanziaria 145/2018 in vigore dall’1.1.2019 e quindi soggetti alle regole di tale art. 13 modificato: VINCOLO QUINQUENNALE tranne eccezioni soprannumero o legge 104.

Diversa è la situazione di coloro nominati a tempo determinato dall’1.9.2018 in base all’art. 13 della legge 59/2017 in vigore al 31.12.2018 che hanno fatto il fit e sono stati confermati in ruolo da 1.9.2019, come da comma 4 della O.M.. POSSONO FARE DOMANDA DI MOBILITA’

Il Miur nella nota 24.3.2020 prot. 6904 (clicca qui)che trasmette la O.M. chiarisce bene, nell’illustrare la normativa(art. 13 comma 3 DLVO 59/2017 con le modifiche di cui alla legge 145/2018), quelli non soggetti al vincolo quinquennale (pag. 2 e 3):

SI RIPORTA LA PARTE CHE INTERESSA:

“…..una funzione di controllo… in fase di convalida delle domande…… segnalerà il personale soggetto alla suddetto disciplina …… consentendo ….. di consentire la partecipazione alla mobilità ai docenti che si trovino in una delle seguenti deroghe normativamente previste:

a)docenti soprannumerari o in esubero o ricadenti nel campo dell ‘applicazione dell’art. 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 19992 n. 104, limitatamente a fatti sopravventi successivamente al termine di presentazione delle istanza per il relativo concorso;

b)docenti avviati al percorso triennale di formazione, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/19 soggetti quindi alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 59 del 2017 ,nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018″

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