Una docente che è stata neonominata in ruolo chiede se ha la possibilità di presentare domanda di trasferimento per altra provincia assistendo una madre che ha la 104 art. 3 comma 1 e l’invalidità superiore ai 2/3
La risposta è negativa in quanto la normativa sui trasferimenti fa riferimento a handicap grave
La gravità viene attestata nel documento con l’indicazione della connotazione di gravità( comma 3 dell’art. 3 della legge 104/1992)
Unica eccezione nel caso sia personale cioè lo stesso docente portatore di handicap(anche non grave art. 3 comma 1 legge 104) con un grado di invalidità superiore ai 2/3(art. 21 della legge 104/92) : in tale caso vanno presentati entrambi i documenti (art. 9 CCNI ).
Infatti nella domanda di trasferimento esistono 3 caselle:
- Il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 21 della L. 104/92 ?
- il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 33, comma 6, della L. 104/92?
- Il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 33 commi 5 e 7 L 104/92, nei limiti previsti dall’art. 7 comma 1 punto V del contratto mobilità?
I limiti sono: assistenza al coniuge, al figlio, al genitore(da parte del figlio referente unico): si precisa che i figli referenti unici per il genitore non hanno precedenza nei trasferimenti interprovinciali , ma possono fare lo stesso domanda di trasferimento anche se neonominati in ruolo.
Per l’assistenza a parente o affine entro il terzo grado con handicap (art. 33 commi 5 e 7 legge 104) per il quale si può usufruire di permessi legge 104 è prevista la precedenza solo nella mobilità annuale (art. 8 CCNI Mobilità e art. 8 CCNI Utilizzazioni).
Un articolo simile con il titolo ” PERMESSI LEGGE 104 E MOBILITA'” l’ho scritto nel 2012(clicca qui)
Con l’occasione si ricorda alle scuole che da lunedì 23.3.15 devono procedere alla compilazione delle graduatorie di istituto di escludere dalle stesse i beneficiari dell’art. 33 commi 5 e 7 di cui sopra solo se gli interessati hanno presentato domanda volontaria di trasferimento per il comune dell”assistito, naturalmente la scuola di titolarità deve trovarsi nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.