TRASFERIMENTI E PRECEDENZE LEGGE 104  

 

Una docente che è stata neonominata in ruolo chiede se ha la possibilità di presentare domanda di trasferimento per altra provincia assistendo una madre che ha la 104 art. 3 comma 1 e l’invalidità superiore ai 2/3

La risposta è negativa in quanto  la normativa sui trasferimenti fa riferimento  a handicap grave  

La gravità viene attestata nel documento con l’indicazione della connotazione di gravità( comma 3 dell’art. 3 della legge 104/1992)

Unica eccezione nel caso sia personale cioè  lo stesso docente portatore di handicap(anche non grave art. 3 comma 1 legge 104) con un grado di invalidità superiore ai 2/3(art. 21 della legge 104/92) : in tale caso vanno presentati entrambi i documenti (art. 9 CCNI ).

Infatti nella domanda di trasferimento esistono 3 caselle:

  • Il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 21 della L. 104/92 ?
  • il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 33, comma 6, della L. 104/92?
  • Il docente usufruisce della precedenza prevista dall’art. 33 commi 5 e 7 L 104/92, nei limiti previsti dall’art. 7 comma 1 punto V del contratto mobilità?

I limiti sono: assistenza al coniuge, al figlio, al genitore(da parte del figlio referente unico): si  precisa che i figli referenti unici  per il genitore non hanno precedenza nei trasferimenti interprovinciali , ma possono fare lo stesso domanda di trasferimento anche se neonominati in ruolo.

Per l’assistenza a  parente o affine entro il terzo grado con handicap (art. 33 commi 5 e 7 legge 104) per il quale si può usufruire di permessi legge 104  è prevista la precedenza solo nella mobilità annuale (art. 8 CCNI  Mobilità e art. 8 CCNI Utilizzazioni).

Un articolo simile con il titolo ” PERMESSI LEGGE 104 E MOBILITA'” l’ho scritto nel 2012(clicca qui)

Con l’occasione si ricorda alle scuole che da lunedì 23.3.15  devono procedere alla compilazione delle graduatorie di istituto di escludere dalle stesse i beneficiari dell’art. 33 commi 5 e 7 di cui sopra solo se  gli interessati hanno presentato domanda volontaria di trasferimento per il comune dell”assistito,  naturalmente  la scuola di titolarità  deve trovarsi nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

 

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