RISCATTO CONGEDO PARENTALE CUMULABILE CON RISCATTO LAUREA: LEGGE STABILITA 2016

Finalmente  la legge di stabilità  2016 con il comma 298 ha abrogato l’art. 14 comma 2 del Dlvo 503/1992 in base al quale si poteva riscattare l’astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro(disciplina introdotta con il Dlvo 151/2001 art 35, comma 5), se non si era riscattata l’università.

“LEGGE STABILITA’ 2016(LEGGE 28.12.2015 N. 208)

298. Il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e’ abrogato. La conseguente cumulabilita’ opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”

Art. 14. D.lvo 503/1992

Riscatto di periodo non coperti da assicurazione
1. I lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita’ lavorativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti o nelle forme di previdenza sostitutive od esclusive della medesima hanno facolta’ di riscattare, a domanda, con le norme e le modalita’ di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura massima complessiva di cinque anni, periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari concernenti l’assistenza e cura di disabili in misura non inferiore all’80 per cento, purche’ in ogni caso si tratti di periodi  non coperti da assicurazione e successivi al 1 gennaio 1994.(COMMA ABROGATO DAL D.LVO 26 MARZO 2001, N. 151-art. 86 comma 2 lett. J)
2. La facolta’ di cui al comma 1 non e’ cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea.(COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)
3. I periodi successivi al 1 gennaio 1994 per i quali sia prevista l’astenzione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, ancorche’ intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro, danno luogo, sempreche’ il lavoratore possa far valere l’anzianita’ lavorativa di cui al comma 1, a contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.(COMMA ABROGATO DAL D.LVO 26 MARZO 2001, N. 151-art. 86 comma 2 lett. J)

“Art. 35.D.lvo 151/2001 (il comma 5 sostituisce in sostanza il comma 1 dell’art. 14 Dlvo 503/92 sopracitato che limitava il riscatto a periodi successivi al 1 gennaio 1994)

Trattamento previdenziale
5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalita’ di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita’ lavorativa”

Art. 25.D.lvo 151/2001 (il comma 2 sostituisce in sostanza il comma 3 dell’art. 14 Dlvo 503/92 sopracitato che limitava il riscatto a periodi successivi al 1 gennaio 1994)

Trattamento previdenziale
1. Per i periodi di congedo di maternita’, non e’ richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita’ contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternita’ di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.
155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.”

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