RICOSTRUZIONE CARRIERA:TEMPI DECRETI

In base al comma 209 della legge 107/2015  il personale della scuola immesso in ruolo da 1.9.2015 che ha superato il periodo di prova al 31.8.2016  ha presentato domanda di ricostruzione di carriera dal 1 settembre al 31 dicembre 2016  alla scuola di titolarità con dichiarazione personale per i servizi prestati.

Lo stesso comma prevede che per la programmazione della spesa il Miur deve comunicare entro il  successivo 28 febbraio al MEF i dati relativi alle ricostruzioni di carriera.

La scuola di titolarità dopo la presentazione delle domanda  richiede  alle scuole la certificazione del servizio  con la dicitura “rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”, in quanto la Ragioneria di Forlì richiede che i certificati di servizio vengano allegati al decreto di ricostruzione.

I termini  per la scuola per emettere il decreto erano di 480 giorni(D.M.6.04.1990 n. 90)  ma la legge 18.6.2009 n. 69 al’art. 7 (certezza dei tempi di conclusione del procedimento) modificando l’art. 2 della legge 241/1990 prevede che con DPR devono essere stabiliti  termini non superiori a 90 giorni. Qualora l’Amministrazione non procede il termine è di 30 giorni( circolare della Presidenza del Consigli dei Ministri 4 luglio 2010 in G.U. n. 228 del 29.9.2010).

La ragioneria provinciale dello Stato(R.T.S.) ha 60 giorni di tempo dal ricevimento per vistare  il decreto inviato dalla Scuola (art. 8 Dlvo 30.6.2011 n. 123).

Si fa presente che dal 1 febbraio 2015 la sede R.T.S. di Rimini è stata soppressa e tutte le funzioni sono passate alla sede R.T.S. di Forlì-Cesena.
Si ritiene pertanto nel rispetto della data del 28 febbraio( programmazione spesa) che le scuole devono fare tutte le ricostruzioni di carriera entro  30 giorni e comunque entro il 30 gennaio.

 

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