PRECEDENZA ART. 21 CONVALIDATA MA NON APPLICATA: ATTENZIONE ALL’ERRORE PIÙ FREQUENTE NELLA MOBILITÀ

Sempre più docenti segnalano una situazione apparentemente contraddittoria: la precedenza prevista dall’art. 21 della Legge 104/92 (invalidità superiore ai 2/3) viene regolarmente convalidata dal sistema, ma non produce alcun effetto nel trasferimento.

È importante chiarire subito un punto fondamentale: la convalida della precedenza su Istanze Online non implica automaticamente la sua applicazione.

Il sistema, infatti, si limita a verificare la presenza del requisito sanitario, ma non valuta se la precedenza sia effettivamente utilizzabile nel caso concreto. Questo controllo viene effettuato solo nella fase di elaborazione dei movimenti.

La precedenza art. 21 ha una funzione ben precisa: consentire al docente di acquisire o avvicinarsi al comune di residenza. Non è invece uno strumento per scegliere una scuola specifica all’interno dello stesso comune.

Di conseguenza, quando un docente è già titolare nel comune di residenza e presenta domanda indicando esclusivamente scuole situate nello stesso comune, la precedenza – pur essendo formalmente corretta e convalidata – non viene applicata.

Si tratta di uno degli errori più diffusi. Molti ritengono che la precedenza consenta di ottenere una sede migliore o di avere priorità tra scuole dello stesso territorio. In realtà, la norma ha una finalità territoriale e non incide sulla scelta puntuale delle istituzioni scolastiche.

Anche il comportamento degli Uffici scolastici è coerente con questo principio: la precedenza viene convalidata in fase istruttoria, ma applicata solo se sussistono le condizioni previste dalla normativa. In caso contrario, viene semplicemente ignorata senza necessità di annullamento.

In conclusione, il docente già titolare nel comune di residenza può dichiarare la precedenza art. 21, ma non ne trarrà alcun beneficio nei trasferimenti tra scuole dello stesso comune.

Parole chiave: precedenza art. 21, mobilità docenti, legge 104 scuola, trasferimento stesso comune, precedenze mobilità, graduatorie docenti, CCNI mobilità.