DECRETO LEGGE 25.5.2021 N. 73(DECRETO SOSTEGNOBIS) IN G.U.

in vigore da oggi 26 maggio 2021 il Decreto sostegnobis pubblicato sulla G.U. n. 123 del 25.5.2021(clicca qui).

Rispetto alla bozza del decreto in circolazione contiene due novità:
1) i posti STEM sono 6.129 e non 3.005. Sono stati aggiunti 3.124 posti per la classe A028 Matematica e scienze nella scuola media;
2) le graduatorie potranno essere pubblicate in caso di giustificato motivo entro il 30 ottobre.
Sui posti disponibili dopo le nomine in ruolo da GAE(50%) e dalle graduatorie concorsuali- compresi le graduatorie del concorso straordinario scuola secondaria (50%) e dalla procedura straordinaria per i posti STEM si attingerà per i posti comuni e di sostegno dalle GPS dai docenti inclusi nella prima fascia delle GPS con tre anni di servizio: requisito dei 3 anni duramente criticato dalle OO.SS. assieme alla non estensione alla seconda fascia delle GPS.
Nell’art. 58 sono previste una o più ordinanze per l’ordinato avvio dell’anno scolastico:
1) la definizione della data di inizio delle lezioni per l’a.s. 2021/22;
2)le tempistiche relative alle utilizzazioni, assegnazioni provvisore e attribuzioni di contratti a tempo determinato, che devono essere completate entro il 31 agosto 2021;
3) la riduzione del vincolo quinquennale che viene portato per i trasferimenti ma anche per le utilizzazioni e A.P. a 3 anni. CI SI ASPETTAVA CHE VENISSE ELIMINATO ALMENO PER LE UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE(comma 2 art. 58).
4)E’ stato introdotto al comma 2 dell’art. 58 lettera f) secondo capoverso, anche il vincolo triennale al personale che ha ottenuto il trasferimento “in una qualunque sede della provincia richiesta”.
Dell’articolo 59 che riguarda la semplificazione delle nomine in ruolo del personale docente ho parlato in un precedente articolo.
NON E’ PREVISTA NEI CONCORSI LA PROVA PRESELETTIVA.
Ma solamente la prova orale, scritta e la valutazione dei titoli
Quello che lascia perplessi è questo: per i docenti è previsto al termine dell’anno di formazione una prova disciplinare con valutazione da parte di una commissione esterna alla scuola(art. 59 comma 7). NON BASTAVA COME SEMPRE SI E’ FATTO IL COMITATO DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRESIEDUTO DAL DIRIGENTE.
Inoltre è previsto che chi non supera le prove di un concorso non potrà partecipare a quello successivo(art. 59 comma 13, secondo capoverso): DUBBI DI INCOSTITUZIONALITA’.
PERTANTO SE IN FASE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO NON SI APPORTERANNO MODIFICHE AI CRITERI SULLE IMMISSIONI IN RUOLO (abolizione del requisito dei 3 anni di servizio per le GPS di prima fascia , estensione alla GPS di seconda fascia)DEI 100 MILA POSTI DISPONIBILI VERRANNO COPERTI MOLTO MENO DEI 70 MILA DI CUI SI PARLA IN QUESTI GIORNI.

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