CHIARIMENTI MIUR ASSUNZIONI FASE C

Il Miur ha illustrato e concordato con i Direttori  degli USR  la mattina del 18.11.2015  le problematiche connesse alle assunzioni in ruolo della fase C ed il pomeriggio li ha illustrati alle OO.SS.

Ci risulta  che il Miur non ha intenzione di mettere per iscritto nulla .

Ci risulta invece che l’USR del Veneto abbia messo per iscritto  direttive per le modalità di assunzione in data odierna 19.11.2015 con apposita nota  a pag. 3-4 (clicca qui) e in particolare scrive in maniera chiara sul differimento al 1 settembre 2016 dell’assunzione in servizio sia per il personale in servizio nelle scuole paritarie sia anche per il personale attualmente impiegato nel settore privato oltre naturalmente per il personale del comparto scuola a tempo indeterminato (ATA, educatori e i docenti di religione)

Anche l’USP Milano ha dato chiarimenti ed indicazioni(clicca qui)

L’ha fatto anche l’USP d Brescia in risposta ad alcuni quesiti(clicca qui)
Ci si augura che lo faccia anche L’USR di Bologna o l USP di Forlì e l’USP di Ravenna

Oggi 19.11.2015 l’USR di Bologna ha convocato per il pomeriggio i Dirigenti degli USP per riferire quanto deciso.

Dai resoconti forniti sui siti dalle OO.SS. apprendiamo e riassumiamo i temi trattati, augurandoci che vengano recepiti e applicati in maniera uniforme dai vari USP:

1-LASCIARE LA SUPPLENZA PER RAGGIUNGERE LA SEDE DI SERVIZIO 

Miur : il supplente che ha in corso una supplenza al 30 giugno o 31 agosto può raggiungere la sede al termine della stessa.

Miur : chi vuol raggiungere subito la sede pur avendo in corso una supplenza su spezzone o cattedra potrà farlo e al momento della convocazione dovrà aver risolvere il contratto(il giorno prima) : “conta la posizione giuridica di stato al momento della convocazione”.

Le dimissioni dalla supplenza non hanno alcun effetto negativo sul ruolo.

Non si può cumulare uno spezzone come non di ruolo con uno spezzone di ruolo.

Assunzione in servizio al momento è prevista per il 1 dicembre(la data sarà specificata nel provvedimento di scelta della sede): quindi chi accetta dopo essersi licenziato dalla supplenza perderà 5/6 giorni di retribuzione

2-DIFFERIMENTO ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Miur: A chi all’atto della convocazione ha una supplenza fino all’avente titolo(provincie nelle quali non sono state pubblicate le graduatorie istituto definitive ad esempio Forlì )  sarà consentito, se non interessati ad assumere subito servizio come di ruolo,  il differimento della presa di servizio in attesa che sia definita la sua posizione.

Miur: potrà chiederlo al 1.9.2016 con apposita istanza chi ha un contratto di lavoro pubblico o privato .

3-PERSONALE UTILIZZATO IN ALTRO ORDINE DI SCUOLA 

Miur: il personale nominato sull’organico potenziato  potrà essere assegnato ad una scuola superiore ed utilizzato in altro ordine di scuola(scuola media), fatta salva la titolarità che resta sulla propria classe di concorso.

Il servizio ,sebbene svolto in ordine diverso, sarà valido ai fini del superamento dell’anno di formazione e di prova.

4-POSTI NON COPERTI NELLA FASE C

Per i posti dell’organico potenziato non coperti nella fase C si procede alla nomina dei supplenti

5- VICARI

La sostituzione del vicario avviene con docenti assegnati alla scuola nella fase c) e di conseguenza il supplente se già nominato fino all’avente diritto non ha la conferma.

I vicari ,insegnanti di religione o docenti di scuola dell’infanzia(che non hanno organico potenziato) e i docenti di alcuni classi di concorso di scuola media o superiore per cui non è stato dato il potenziamento, non possono essere sostituiti e quindi devono rientrare nell’insegnamento, anche se continuano a svolgere il ruolo di vicario.

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