ASSEGNAZIONI PROVVISORIE:DAL 10 LUGLIO AL 2 AGOSTO

Le domande di assegnazioni provvisorie e le domande di utilizzazione vanno presentate online:

docenti scuola infanzia e primaria :dal 10 al 20 luglio 2017.

docenti scuola media e scuola superiore dal  24 luglio al 2 agosto 2017.

Le assegnazioni provvisorie saranno disposte  esclusivamente su scuole .

E’ possibile  esprimere  fino  20 preferenze per scuola infanzia e primaria;  fino a 15  preferenze per scuola media e superiore.

Prima di esprimere preferenze non del comune di ricongiungimento bisogna esprimere tutte le preferenze del Comune di ricongiungimento(art. 7 comma 10 pag. 15 del CCNI) . Da istanza online risulta che per le A.P. provinciali si possano indicare solo “scuole”; per la A.P. interprovinciale “Scuole” e “provincia”. Le istruzioni sulla compilazione in quanto risalgono al 2014 danno l’illusione che si possa esprimere il COMUNE. Il Miur purtroppo non ha emanato la annuale NOTA che accompagna con chiarimenti il CCNI(presentazione delle domande, Principali innovazioni), ma solo una nota(la 27-6-17 n. 28578) dal titolo “Pianificazione delle attività ed indicazioni operative….” che si limita al punto 3) a fissare le date di presentazione delle domande (Tempistica) e a richiamare l’art. 7 sulle AP e l’art 8 sulle precedenze .

Nella pagina “mobilità  scuola” del Miur(clicca qui)  fra le news ed alla voce Normativa(clicca qui) sono presenti sia l’ipotesi del CCNI sulla moblità annuale siglato il 21.6.2017,  sia nella voce Assegnazioni-Utilizzi(clicca qui) i facsimili del Moduli di utilizzo ed A.P.

Il CCNI sugli utilizzi ed A.P. contiene delle restrizioni sule A.P.:

1- fino allo scorso anno il ricongiungimento ai genitori era alternativo ai figli o al coniuge.

ORA invece è possibile solo in mancanza di figli o coniuge ed è possibile solo se il genitore è convivente.

2- il docente che ha ottenuto il trasferimento in una provincia diversa da quella per cui ricorrano le esigenze di famiglia,  può presentare domanda di AP( detta in parole povere se ha ottenuto il trasferimento nella provincia dove ricorrono le esigenze di famiglia  non può chiedere AP per il comune per il quale ha le esigenze di famiglia): PUO’ FARLA solo se ha ottenuto il trasferimento  su comune diverso da quello in cui ha la precedenza(ad esempio assistenza a figlio disabile) art 13 CCNI 11.4.17(contratto mobilità)

 

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