ART. 13 PRECEDENZE E LEGGE 104/92 CCNI MOBILITA’ 2019

PUNTO  III) PERSONALE CON DISABILTA’
 comma 1
SUB. PUNTO 1) disabili di cui all’art. 21 legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 ed handicap lieve art. 3 comma 1 legge 104(Casella 25 modulo domanda per la Scuola media, per la Scuola Superiore e per la Scuola dell’Infanzia; Casella 30 per la Scuola Primaria).
Si allegano: certificazione USL invalidità superiore a 2/3 + certificazione USL handicap come previsto dalla O.M.106/2021 art.4 comma 5 Lett. a), d ) ed e)
CASELLA-PROVINCIA PER LA QUALE IL DOCENTE USUFRUISCE DELLA PRECEDENZA PREVISTA DALL’ART. 21 DELLA L. 104/92 ( n.d.r. provincia in cui c’è il  Comune di residenza).
SUB. PUNTO 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6 art. 33 legge 104/92: persona  handicappata maggiorenne  in situazione di gravità grave art 3 comma 3 legge 104 Casella 27 domanda per la Scuola Media  per la Scuola Superiore e per la Scuola dell’Infanzia; Casella 32 per la Scuola Primaria).
CASELLA- PROVINCIA PER LA QUALE IL DOCENTE USUFRUISCE DELLA PRECEDENZA PREVISTA DALL’ART. 33, COMMA 6, DELLA L. 104/92 ( n.d.r. provincia in cui c’è  Comune di residenza).
Si allegano certificazione USL che attesti la gravità dell’handicap -art- 3 comma 3 legge 104 come previsto dalla OM. 106/2021 art. 4 comma 5  lettera a,  e,
 Fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase(Lett. D Allegato I Ordine delle operazioni), nella seconda (lett.  B Allegato I- Ordine delle operazioni e terza fase(Lett i-, Allegato I- Ordine delle operazioni) può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il Comune di residenza o domicilio. La preferenza sintetica per detto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. In caso nel comune di residenza non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore.

PUNTO IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’ ; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’ ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE (ART. 33  commi  5 e 7 L. 104/92 nei limiti previsti dal CCNI )
Caselle Modulo domanda 28 (Provincia) e 29(Assistito) per la Scuola Media, per la Scuola Superiore e per la Scuola dell’Infanzia; 33(Provincia) e 34(Assistito) per la Scuola Primaria

Si allegano i documenti e  le dichiarazione  (unicità, rapporto di parentela, non ricovero , domicilio assistito etc) previsti dalla O.M. 106/2021  art. 4  

1. Genitori , anche adottivi , Chi esercita la tutela legale, fratelli o sorelle PER  ASSISTENZA AL FIGLIO/Persona per la quale si esercita la tutela legale DISABILE GRAVE
Nella prima fase(tra distretti dello stesso Comune: limitatamente ai Comuni con più distretti). lettera D1 Allegato I- Ordine delle operazioni
Nella seconda fase -lettera C Allegato I – Ordine delle operazioni.
Nella terza fase – lettera l  Allegato I – Ordine delle operazioni.
2 . CHI PRESTA ASSISTENZA AL
CONIUGE/parte dell’unione civile DISABILE GRAVE
Nella prima fase(tra distretti dello stesso Comune: limitatamente ai Comuni con più distretti). lettera D2 Allegato I- Ordine delle operazioni
Nella seconda fase lettera D Allegato I- Ordine delle operazioni
Nella terza fase lettera m Allegato I- Ordine delle operazioni
3. figlio referente unico per ASSISTENZA AL
 GENITORE o equiparato DISABILE GRAVE

Nella prima fase (tra distretti dello stesso Comune: limitatamente ai Comuni con più distretti) lettera D1 Allegato I- Ordine delle operazioni.
Nella seconda fase lettera  C, Allegato I- Ordine delle operazioni
Nella terza fase NON PREVISTA
LA PRECEDENZA PER L’ASSISTENZA AI GENITORI DISABILI GRAVI NON E’ RICONOSCIUTA IN FASE  INTERPROVINCIALE.
TERZA FASE: Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare domanda di mobilità (QUART’ULTIMO CAPOVERSO).
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie di cui al punto IV (genitore, coniuge, figlio) beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimento all’interno e per la provincia , che comprende il Comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto Comune .
L’indicazione delle preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento è obbligatoria. La mancata indicazione preclude la possibilità della precedenza per eventuali preferenze relativi ad altri comuni , ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. In tal caso le preferenze saranno prese in considerazione senza diritto di precedenza.

Per il personale non compreso nei precedenti punti (PUNTO III e PUNTO IV) –personale destinatario dell’art. 33 commi 5: unico parente o affine entro il secondo grado etc-si rinvia all’art. 8 comma 1 lettera n) del CCNI sulle utilizzazioni 2019.

LE PRECEDENZE LEGGE 104 NON SI APPLICANO AI PASSAGGI DI RUOLO E AI PASSAGGI DI CATTEDRA(MOBILITA’ PROFESSIONALE)

              VINCOLO QUINQUENNALE E LEGGE 104
E previsto che possono fare domanda di mobilità chi ha la legge 104 personale con gravità (art. 3 comma 1 e art. 33 comma  6) e chi assiste persona portatore di handicap grave(art. 33 comma 3 e 5) limitatamente a fatti sopraggiunti, intervenuti successivamente alla scadenza di presentazione delle domande di concorso o inserimento nelle GAE.

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