22.12.2015: CIRCOLARE E DM CESSAZIONI 2016/17-DOMANDE ENTRO IL 22 GENNAIO 2016

Il Miur oggi 22 dicembre 2015 nelle news in formato zip (clicca qui) ha pubblicato sia la C.M. sulle pensioni(clicca qui)(C.M. n. 40816 del 21.12.2015) sia il relativo D.M. 939 del 18.12.2015 (clicca qui)che fissa la data di presentazione della domanda di cessazione , che vanno presentate online, entro il 22 gennaio 2016 .

Entro il 22 gennaio 2016 è possibile presentare domanda di trasformazione del rapporto  di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale che non ha raggiunto il limite di età o di  servizio con contestuale riconoscimento del trattamento  di pensione.

Entro il 22 gennaio 2016 è possibile presentare domanda di revoca delle domande di cessazione già presentate(art. 1 comma 2 del D.M. 18.12.2015)

IN ALLEGATO LA GUIDA OPERATIVA DEL MIUR DEL 22.12.2015 SULLE DOMANDE DI CESSAZIONE ONLINE(CLICCA QUI)

Si allega facsimile di dichiarazione dei servizi che tutti gli USP richiedono , assieme ad altri documenti, per l’accertamento del diritto a pensione
Vanno presentate online anche le domande di pensione DIRETTAMENTE all’INPS(EX INPDAP), previa registrazione al sito dell’INPS o tramite l’assistenza gratuita del patronato.

La C.M. propone gli stessi requisiti pensionistici  della C.M. dello scorso anno con l’adeguamento dei requisiti agli incrementi delle speranze di vita di 4 mesi   dal 01.01.2016 (clicca qui) : PENSIONE ANTICIPATA(requisiti entro il 31.12.2016) 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva anzichè 41 anni e 6 mesi per le donne, 42 e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini anzichè 42 anni e 6 mesi. PENSIONE DI VECCHIAIA  (requisiti entro il 31.12.2016 a domanda o entro il 31.8.2016 per il collocamento d’ufficio)requisito anagrafico 66 anni e 7 mesi anzichè 66 anni e 3 mesi sia per gli uomini che per le donne , con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

In sintonia con l’INPS sull’opzione donna il Miur afferma che le lavoratrici che hanno maturato i requisiti entro e non oltre il 31.12.14 (57 anni e 3 mesi e 35 di contribuzione) possono presentare domanda di dimissioni  dall’1.9.2016.

Si precisa che la circolare dello scorso anno  nel paragrafo  Nuovi requisiti recitava:  “Va ricordato, in proposito, che per i dipendenti con età inferiore a 62 anni la norma prevede una penalizzazione”. Tale norma  di riduzione  è stata poi abrogata dalla legge di stabilità 2015(legge 23.12.2014 n. 190) comma 113 a partire dal 1 gennaio 2015 e fino al 31.12.2017.

Per le novità introdotte  dalla legge di stabilità 2016 approvata definitivamente SOLAMENTE oggi 22.12.2015 si riportano i passi della C.M.:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALVAGUARDIA
“Come noto, L’ INPS ha predisposto l’invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria dei cosiddetti salvaguardati di cui all’articolo Il bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014, (sesta salvaguardia), a seguito dello sblocco di ulteriori risorse finanziarie.
A tale riguardo, con l’approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fomite indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione. ”
OPZIONE DONNA
“Per quanto riguarda l’eventuale proroga dell’ opzione donna al 31 dicembre 2015, con l’approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fomite indicazioni sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande”

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