CLASSI CON ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

Il Miur trasmettendo  lo schema di Decreto Interministeriale recante disposizioni per il triennio 2016/2019 in ordine alle dotazioni di organico del personale docente con circolare prot. 11729 del 29.4.2016 a pag. 15 precisa: “Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione  delle classi iniziali con alunni disabili , nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 22 alunni”

Sia la circolare n. 6753 del 27-2- 2015 (D.I. 2015/16) sia la n. 34 del 1 aprile 2014 (D.I. 2014/15)riportavano la stessa dicitura ma con ” non più di 20 alunni”.

L’art. 13 comma 7 dello Schema di Decreto Interministeriale di cui alla nota 29.4.2016 invece a pag. 23 recita:
“7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. I dirigenti scolastici cureranno in’equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due unità per classe questa deve essere costituita con non più di 20 alunni”.

Si riporta l’art. 5 del DPR 81/2009(clicca qui):

“2. Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilita’ sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessita’ di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L’istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

Si riporta ad ogni buon fine anche l’art. 4 comma 1 del DPR 81/2009:

“1. Al fine di dare stabilita’ alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, e’ consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento.”

Nel passato la norma era il D.M. 141 del 3 giugno 1999(clicca qui) che aveva modificato l’art. 10 del D.M. 331/98:
“10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.
10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.”

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