Sulla G.U. n. 254 del 30.10.2012 è stato pubblicato(clicca qui) il Decreto -legge 29 ottobre 2012 n 185 avente per oggetto: "Disposizoni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti" che invece rende legittima la trattenuta del 2,5% in quanto "abroga" cioè abolisce dal 1 gennaio 2011 l'art 12 Comma 10 del DL 31 maggio 2010 n 78 che la rendeva illegittima.
Verranno pertanto riliquidate d'ufficio le buonuscite per i pensionati dall'1.9.2011.
Avevo infatti nel precedente articolo nel titolo scritto(CANCELLA LA TRATTENUTA OPPURE....)
LA SOLUZIONE E' STATA FATTA IN QUANTO COMPORTA UNA MINORE SPESA PER LO STATO
Restituire i soldi che sono di circa 30-50 euro al mese sarebbe stato esoso per le casse dello stato
Quindi al personale della scuola la buonuscita continuerà ad essere liquidato secondo le VECCHE norme previste dal decreto 1032/1973 (l'80 per cento dello stipendio in godimento comprensivo della indennità integrativa speciale e della quota di tredicesima mensilità da moltiplicare per il numero degli anni utili ai fini della buonuscita).
Il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 abrogato prevedeva, invece con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, che il computo dei trattamento di fine servizio fosse effettuato secondo le regole di cui all'articolo 2120 del codice civile, con l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento a carico della sola amministrazione e nessun onere per il dipendente.
PER IL PERSONALE IN TFS CONTINUERA' IL TFS DALL'1.1.2011 E NON PASSANO IN TFR
Naturalmente i processi pendenti per la restituzione del 2,50 si estinguono.
Le sentenze emesse restano prive di effetti, tranne quelle passate in giudicato.
NON CAMBIA NULLA PER COLORO CHE ERANO GIA' IN REGIME DI TFR