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D.M. 09.02.2005 n. 22
D.M. 09.07.2009


FERIE: PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE

Categorie PRECARI-nomine supplenza, PRECARI-assenze



La fruizione delle ferie nel corso dell'anno scolastico nel periodo di sospensione delle lezioni non è obbligatoria.
Pertanto il personale docente nominato fino al 30 giugno ed il supplente tempraneo, qualora non abbiano chiesto le ferie hanno diritto al pagamento sostitutivo delle stesse.


Il personale docente pertanto non ha l'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico e qundi se non richiesti  è' illegittima  ogni imposizione d'ufficio da parte delle scuole.




In tal senso Interpretazione autentica dell'art. 19 del CCNL Scuola 4-8-1995, richiesta a causa di errate interpretazioni da parte delle scuole  e oggi ribadita in maniera chiara da art. 19 del CCNL SCUOLA del 29.11. 2007 che al comma 2 recita:




"2. ..............................................La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni,  si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto."




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