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D.M. 09.02.2005 n. 22
D.M. 09.07.2009


CONFERIMENTO SUPPLENZE: LAVORATRICE MADRE

Categorie PRECARI-nomine supplenza, PRECARI-assenze



Premesso  che nei limiti di durata della nomina, i docenti ed il personale ATA non di ruolo possono usufruire delle medesime forme di congedo per maternita previste per il personale di ruolo (art. 19 comma 14 che rimanda all’art. 12 congedi parentali del CCNL Scuola del 29.11.2007, vedi anche art. 57, comma 1, Dlvo 151/2001) si riportano le ipotesi più frequenti riguardanti i conferimenti di supplenze al personale in maternità


I IPOTESI:  Supplente già in servizio e posta in astensione obbligatoria  per maternità che si protrarrà oltre la durata della supplenza 


La docente che dopo aver assunto servizio , presenta domanda di astensione obbligatoria viene pagata, come il personale di ruolo, per detto congedo al 100%  nell’ambito della nomina e  eventuale proroga della stessa(art. 12 comma 2 CCNL Scuola 29/11/2007)


Qualora l’astensione vada oltre il periodo coperto da nomina le spetta la corresponsione dell’indennità  all’80% per la durata della obbligatoria al di fuori di ogni rapporto di lavoro.



I periodi  da considerare sono  pertanto 3:


1) Il periodo della supplenza con accettazione ed assunzione in servizio  valido a tutti gli effetti.


2)Il periodo  di congedo per maternità (coincidente tra astensione obbligatoria e durata della supplenza)  che è  anch’esso valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici (retribuzione al 100%).


3)Infine il periodo oltre la nomina che non è valido, essendo al di fuori del rapporto di lavoro, ai fini giuridici, riscattabile però ai fini pensionistici.
Naturalmente (vedi IV IPOTESI)nel caso venga di nuovo chiamata in detto periodo per una qualsiasi supplenza la deve accettare , si instaura quindi un rapporto di lavoro e le spetta per il predetto periodo coperto da nomina la retribuzione al 100%.
Infatti alla lavoratrice, che dovrà sempre accettare, spetteranno le successive supplenze sia ai fini giuridici che economici.
La nota n. 33950 del 24 marzo 2009 dell’IGOP infatti recita:” La lavoratrice madre che riceve un incarico di supplenza conferito nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro  ha diritto, dalla data di stipula del contratto, allo stesso trattamento economico previsto per il personale assunto a tempo indeterminato.Il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione della nomina risultando ininfluente la presa di servizio”.



II IPOTESI: docente nominata supplente durante il periodo di astensione obbligatoria per una supplenza che dura ben oltre l’astensione obbligatoria


La docente nominata nel periodo di congedo obbligatorio deve accettare la nomina, stipulare il contratto e quindi le spetta la retribuzione al 100% per tutta la durata della nomina anche se non ha assunto servizio in quanto il rapporto di lavoro si perfeziona con la semplice accettazione.


Al termine dell’astensione obbligatoria deve assumere servizio.


I periodi da considerare sono 2:


1)Il periodo prima della supplenza cioè tra l’inizio della obbligatoria e l’inizio della supplenza che non è ovviamente utile ad  alcun  fine , tranne ai fini pensionistici con domanda di riscatto.

2)Il periodo  coincidente tra astensione obbligatoria e durata della supplenza  che è invece valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici (retribuzione al 100%)


III IPOTESI : Supplente temporenea che entro 60 giorni dal termine della supplenza inizia l’astensione obbligatoria o interdizione per gravi complicanze(art. 17 comma 2 lett. a) Dlvo 151/2001)
La docente deve presentare domanda al dirigente scolastico in quanto Le spetta l’indennità di maternità (80%) ai sensi dell’art. 24 comma 2 del Dlvo 151/2001 per tutta la durata dell’obbligatoria o nel caso di accettazione di domanda  da parte dell’Ispettorato di interdizione per gravi complicanze per tutta la durata del periodo di astensione.


Il periodo non è soggetto ad alcuna valutazione cioè non è valido ai fini giuridici, tranne ai fini pensionistici con domanda di riscatto.


Si rinvia alle seguenti circolari in materia: C.M. 39 del 24.1.1985 che si allega, C.M. 61 del 4.3.1988 che si allega,  Circolare INPS n. 83 del 26.4.1988 (in cui si equipara l'astensione obbligatoria all'interdizione) e Circolare INPS n. 50 del 17.3.2005 a cui è allegato la Lettera circolare del Ministero del lavoro  prot. 70 del 1.12.2004 che trasmette parere Consiglio di Stato Sez. II, n 460/2003(ricco di 8 casistiche sull’argomento) 


IV IPOTESI: Supplente temporanea che gia' percepisce l'indennita' di maternita' ed e' chiamata per una nuova supplenza.


Deve accettare la nomina  e quindi stipulare il contratto, presentare al Dirigente della nuova scuola  copia della domanda con certificato medico di gravidanza(o il decreto emesso della prima scuola che le liquida l'indennità di maternità).


Tale periodo nell'ambito della nomina è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici.


Naturalmente per detto periodo coperto da nomina ha diritto a percepire la normale retribuzione(al 100%) e non l'indennità di maternità(80%) 




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01/05/2011 ore 20:41

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