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D.M .17.02.1999 n. 44
D.M. 09.02.2005 n. 22
D.M. 09.07.2009


MATERNITA' : PERSONALE NON DI RUOLO CHE NON PUO’ ASSUMERE SERVIZIO

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze



Una docente non di ruolo in maternità  mi chiede : se ho varie supplenze ho diritto per il periodo di queste supplenze allo stipendio o solo all’indennità di maternità ?


La risposta è questa: ha diritto allo stipendio al 100% come il personale  di ruolo , nell’ambito delle supplenze, ha diritto all’indennità di maternità (80%)al di fuori di queste


Quindi si consiglia di accettare le supplenze anche per un solo giorno , al fine di fare scattare  diritto anche ad indennità di maternità


Faccio quindi una breve storia della normativa:


Oggi il comma 14 dal CCNL Scuola  del 29.11.2007  prevede in maniera chiara che il personale non di ruolo in riferimento ai congedi parentali(astensione obbligatoria, astensione facoltativa e assenza per malattia del bimbo) ha lo stesso trattamento economico previsto per il personale di ruolo dall'art. 12 dello stesso CCNL


In riferimento all’obbligatoria si precisa:  come già previsto per il personale immesso nei ruoli(parere Commissione Speciale Pubblico Impiego n. 125/79 del 9 luglio 1979 di cui alla C.M. 350 del 19.12.1983), nel caso in cui il personale non di ruolo non possa assumere servizio in quanto in astensione obbligatoria con la semplice accettazione si perfeziona il rapporto di lavoro e quindi il personale ha diritto al trattamento economico con retribuzione intera.


Naturalmente  per i periodi non coperti da nomina si ha invece diritto all’indennità di maternita all’80%.


Nel passato non era così anzi si dava solo la nomina giuridica, al personale non di ruolo  che non poteva assumere servizio in base all'art. 7 del Decreto Legge n. 677/1981 conv. in legge n. 11 del 26.1.1982, che era stato purtroppo recepito dall’art. 25 del CCNL Scuola del 4-8-95 e poi anche citato per errore nell'art. 142 del CCNL Scuola del 24.7.2003


Poi grazie ad una sentenza della Corte Costituzionale(ordinanza n. 337 del 27-10-2003)  e alla sequenza contrattuale sottoscritta il 2 febbraio 2005 di rettifica dell’art 142 del CCNL Scuola del 24.7.2003  (che in base ai chiarimenti ARAN forniti dal Miur con NOTA n 1370 del 15.4.2005  ha effetti retroattivi dal 24 luglio 2003) dal 1 settembre 2003 anche per il personale non di ruolo in obbligatoria,  con la semplice accettazione della supplenza si pefeziona il rapporto di lavoro.


Nel ricordare che è stato inoltre chiarito che il personale non di ruolo possa passare dalla obbligatoria alla facoltativa senza assumere servizio(chiarimento MEF 25.3.2009), come il personale di ruolo,  si fa presente che l'indennita  pari al 30%  per assenze oltre i 3 anni  si ha se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione , pari a euro 15191.47 per il 2011( Circolare INPS 69 del 20 aprile  2011 lettera B) punto 4)




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30/04/2011 ore 20:16

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