In merito ai quesiti posti da alcuni naviganti si precisa:
1) RILASCIO CERTIFICATO MEDICO
Si informa che è stato definitivamente chiarito che la certificazione della malattia la può fare anche il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
Infatti il comma 2 dell’art. 71 Decreto legge 112 del 25.6.08 che testualmente recita:
“Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica “
è stato modificato e integrato dall’art. 17 comma 23 del Decreto Legge 1/7/09 n. 78(legge 3.8.09 n. 102 )
“ b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;”
2) TRATTENUTE FINO A 10 GIORNI
Per quanto riguarda le ritenute per le assenze nei primi 10 giorni- (n.d.r. .la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.) si precisa:
Le ritenute devono essere fatte dal 1 luglio 2009 solamente : per i docenti sulla voce retribuzione professionale docenti(R.P.D.) e per l’ATA sul compenso individuale accessorio (C.I.A).
La trattenuta lorda per ogni giorno di malattia è la seguente:
per il personale docente secondo la fascia di anzianità :
da 0 a 14 anni - 5,47 euro
da 15 a 27 anni - 6,73 euro
da 28 anni – 8,58 euro
Per il personale ATA
DSGA (indennità di Direzione) : 4,86 euro
ASSISTENTI AMM./TEC. : 2,15 euro
COLLABORATORI SCOLASTICI : 1,95 euro
3) VISITE FISCALI
Sono ancora in vigore per le visite fiscali le seguenti fasce orario dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
in quanto fino a sabato 16.1.2010 non è stato ancora pubblicato in GU il Decreto Brunetta firmato il 18.12.09