Con circolare 28/5/2009 n. 13 l'INPDAP ha dato chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all’applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 71, comma 1, del D-L. 25 giugno 2008, n. 112(Legge n. 133/2008) che prevede che “nei primi dieci giorni di assenza(n.d.r. di ogni periodo di assenza e quindi anche di un solo giorno) è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.
L'INPDAP precisa che i riflessi attengono al solo trattamento retributivo delle assenze(accessorio:RPD o CIA), ma resta ferma la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.