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ALLEGATO 2 D.M. 26 LUGLIO 2007 n. 386

Normativa di riferimento:
D.M. 30.01.1998 n. 39
D.M .17.02.1999 n. 44
D.M. 09.02.2005 n. 22
D.M. 09.07.2009


NUOVI REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO

Categorie PERSONALE RUOLO-pensioni



DA UNA LETTURA ATTENTA DEL TESTO(art. 1 comma 2 Legge 247/07)  IL REQUISITO NON INFERIORE AI 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE DEVE SUSSISTERE ANCHE QUANDO VI SONO LE QUOTE cioè sia per la Tabella A che per la Tabella B


Premesso che restano fermi il pensionamento a prescindere dall'età, con 40 anni di anzianità retributiva e le pensioni di vecchiaia( donne con 60 -64 anni  e 20 di servizio e uomini con 65 anni e 20 di servizio),


i requisiti per il personale della scuola risultano essere , per la pensione di anzianità, alla luce della legge 247/07:


1.9.2008 : 35 ANNI di contribuzione  e 58 DI ETA' ;


1.9.2009: 35 ANNI di contribuzione  e 58 ANNI DI ETA' (in base  alla dicitura  di cui al comma 6 lettera C dell'art. 1 della legge 243/2004 come modificata dall'art. 1 comma 2  punto 3) della legge 243/2007(pag. 4 G.U. n. 301 del 29-12-07 ) "Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisti entro il 31 dicembre dell'anno  avendo come riferimento per l'anno 2009  i requisiti previsti per il primo semestre" )


1.1.2010: quota 95 (somma di età e di anni di contribuzione)di cui  almeno 59 anni  di età cioè 36 anni di anzianità e 59 di età oppure 35 di anzianità e 60 di età;  
1.1.2011 : quota 96(somma di età e di anni di contribuzione) di cui  almeno 60 anni di età cioè 36 di anzianità e 60 di età oppure 35 di anzianità e 61 di età;   


da 1.1. 2013: quota 97(somma di età e di anni di contribuzione) di cui almeno  61 anni di età cioè 36 di anzianità e 61 di età oppure 35 di anzianità e 62 di età;


I nuovi coefficenti di trasformazione per il calcolo contributivo scattano dall'1/1/20o1(LEGGE 247/07 ART. 1 COMMA 14 e  ALLEGATO 2- Tabella A)




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