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PRECARI-nomine supplenza, VARIE-contratto scuola Il MIUR ha emanato oggi la nota prot. n. 13650 che, al fine di evitare comportamenti difformi da parte delle scuole, fornisce chiarimenti sulle seguenti problematiche riguardanti il personale supplente:
1) diritto al pagamento del sabato (qualora risulti giorno libero)- come da risposta ARAN del 2008- e della domenica(in base al Codice civile art. 2019 comma 1) al personale docente, educativo ed ATA che completi l’orario settimanale con servizio effettuato anche in più scuole(art. 40 comma 3 CCNL Scuola);
2) decorrenza dei contratti di supplenza: dal momento dell'assunzione in servizio ed anche dal 1 settembre nel caso coincida con la domenica; ed anche in caso di proroga.
3) quantificazione dei giorni di ferie spettanti al personale con contratto a tempo determinato, come per il personale di ruolo 32 giorni dopo 3 anni di servizio;
4) costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nei riguardi del supplente (docente, educativo ed ATA) qualora il titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da data anteriore di almeno 7 giorni dall’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a 7 giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni (art. 40 comma 3 CCNL Scuola) anche se con unica richiesta di assenza o con più richieste presentate in successione con più certificati(Risposta ARAN del 2006): si sta preparando un contratto tipo per queste ipotesi.