RESTITUZIONE PER INCAPIENZA BONUS EX RENZI: SUPPLENTE

Un docente con supplenza part-time dal 1.9.2022 al 30.6.2023, nel cedolino di febbraio 2023 vede una trattenuta D.L.03/2020 a rate(n. 5) di 80 euro fino a giugno a fronte di 100 mensili per complessive euro 400.
Il  docente chiede spiegazioni in merito in quanto per il 2022 ha  4 cedolini di stipendio da settembre a dicembre con bonus Renzi di 100 euro al mese oltre il cedolino degli arretrati .
Il tesoro ha operato correttamente in quanto la docente è incapiente: ha un reddito di 4.505,79 per cui DOVREBBE pagare 1036,33 euro lorde di Irpef a fronte di detrazioni per lavoro dipendente di euro 1.380,00.
 Pertanto il docente dovrà restituire il bonus ex RENZI di 100 euro trasformato da DL 3/2020 in uno sgravio fiscale come detrazione dall’IRPEF dovuta : se non si deve IRPEF non tocca.

La misura esclude infatti gli incapienti, ossia coloro che hanno imposta lorda complessiva (IRPEF) che non supera la detrazione spettante per lavoro dipendente (Art. 1 comma 1 D.L.3/2020 come modificato da legge FINAZIARIA 2022-art 1- comma 3 Legge 234/2021).
 La detrazione minima annua fino a 15.000 euro è di 1880 euro(art. 13 comma 1 lett a) DPR 917/86 come mod. Legge 234/2021) e, quindi fino a 8174 euro il bonus non spetta perché il lavoratore è  appunto incapiente d’imposta, in quanto le detrazioni per lavoro dipendente in tal caso sono superiori o pari all’IRPEF dovuta.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato invece l’ammontare della detrazione minima da far valere ammonta a 1.380 euro(art. 13 comma 1 lett a) DPR 917/86 come mod. Legge 234/2021): ne consegue che fino a 6.000  euro di reddito  il contribuente non paga l’irpef e di conseguenza, essendo pure lui incapiente, non ha diritto al bonus.

Dall’analisi del CU infatti emerge che per 122 giorni ha percepito un reddito IMPONIBILE di euro 4.505,79 e NON HA PAGATO NESSUNA IRPEF ( rigo 21 CU nel riquadro RITENUTE nel quale viene indicata IRPEF netta) in quanto le detrazioni spettanti(RIQUADRO DETRAZIONI E CREDITI) 1380,00  sono superiori ad eventuale IRPEF da pagare cioè 1.036,33 (rigo 361 CU).
In effetti nel cedolino di dicembre 2022 arretrati emerge che nel 2022 ha pagato di IRPEF 408,40 :tale somma gli è stata restituita alla voce RIMBORSO CONGUAGLIO FISCALE DEL CEDOLINO DI FEBBRAIO 2023 in quanto non dovuta per detrazione di 1380,00 SUPERIORE  rispetto a irpef di euro 1036,33 DOVUTA( per reddito di SOLI 4505,79 x SCAGLIONE IRPEF 23 %).

Nel caso IRPEF Lorda euro 1036,33(rigo 361 CU) nel caso in questione sia inferiore a detrazione spettante 1380,00(CU 367) che vengono attribuite le detrazioni fino al massimo di 1036,33(CU 374).
DI FATTO NON ESSENDOCI ALTRI REDDITI VANNO PERSE MA NON SI PAGA ALCUNA IRPEF SUL REDDITO.

L’IRPEF DA PAGARE DOVEVA ESSERE SUPERIORE ALLE DETRAZIONI SPETTANTI(nel caso specifico non di ruolo 1380 corrispondenti a 6.000 euro; ruolo 1880 corrispondente a 8.174) :in caso contrario si è incapienti e non spetta il bonus.
LO STATO NON PUO’ DARE SOLDI SE NON IN BASE A IRPEF PAGATA.
CONSIDERATO CHE IL TESORO DA’ IL BONUS indiscriminatamente consiglio per il futuro di chiedere al Tesoro di non dare il bonus(RINUNCIA) e nel caso ne abbia diritto lo recupererà nel 730 : questa restituzione per incapienza succede infatti a chi ha iniziato il rapporto di lavoro gli ultimi mesi dell’anno o a chi è in part-time .
IL CONCETTO DI INCAPIENZA E’ CHIARO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: infatti si ha rimborso su spese sostenute(mediche o mutuo o ristrutturazione) FINO A CONCORRENZA DELLA IRPEF PAGATA. Esempio : un contribuente con una imposta lorda di 1100 euro e con detrazioni per spese mediche per un totale di 1600 euro può sfruttare le detrazioni fino al limite di 1100 euro.

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