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VARIE-contratto scuola, PRECARI-graduatorie d'istituto, PRECARI-nomine supplenzaARAN ed Organizzazioni Sindacali hanno concordato in data 30 marzo 06 di dare la seguente interpretazione autentica del testo contrattuale:
«L’articolo 37, comma 3, del CCNL del 24/7/2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del docente titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi alla ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l’oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo».
Dopo la certificazione della Corte dei Conti sarà firmata definitivamente tale interpretazione autentica.
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