Il sito di Leo

b) TRASFERIMENTO PER SEDE DEFINITIVA E ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
PER AVVICINAMENTO AI FAMILIARI
La normativa viene contrattata(CCNL sulla mobilità) tra OO.SS. e M.P.I. a novembre- dicembre e in generale fine dicembre - primi di gennaio viene stabilita la data di scadenza presentazione delle domande.
I nominati in ruolo con decorrenza 1.9.08 devono presentare
entro la data(gennaio-febbraio) che sarà stabilita dal M.P.I (lo
scorso anno era il 3 febbraio ) al Dirigente scolastico della Scuola di
servizio la domanda di trasferimento al fine di ottenere la sede
definitiva.
Possono esprimere se di scuola secondaria(medie e superiori) fino a 15 preferenze,
se di scuola elementare(scuola primaria) o materna( scuola dell’infanzia)
fino a 20 preferenze .
Le preferenze possono essere analitiche o sintetiche (scuola, comune, distretto,
Dotazione Organica provinciale, centri territoriali).
Prestate ATTENZIONE NELL’ESPRIMERE i codici delle preferenze. Non
tutti i codici sono esprimibili. Non sono da usare quelli utilizzati per
le domande di supplenza (Direzione Didattiche, istituti comprensivi etc),
tranne qualche rara eccezione.
Alla domanda vanno allegati: per i servizi l’ALLEGATO D
, per gli altri titoli (certificato residenza –stato famiglia- familiari,
concorso ordinario, etc.) una dichiarazione personale.
Le fasi dei trasferimenti sono tre:
prima fase: trasferimento nell’ambito del Comune
seconda fase: trasferimento da Comune a Comune
terza fase: mobilità professionale provinciale
( passaggi di cattedra e di ruolo) - Mobilità territoriale
interprovinciale( trasferimento in entrata da altra provincia)-
mobilità professionale interprovinciale (passaggi
di cattedra e di ruolo).la mobilità professionale va effettuata nel
limite del 25%: non vanno più utilizzati i posti eventualmente residuati
dal 25% destinato ai trasferimenti interprovinciali.
I docenti nominati in ruolo con decorrenza 1.9.08 in quanto senza sede partecipano,
in base al punteggio loro spettante( pre–ruolo, esigenze di famiglia
, concorso ordinario, etc) alla seconda fase dei trasferimenti(punto F seconda
fase ).
Il servzio prestato nelle scuole paritarie, valutabile
nelle graduatorie permanenti , purtroppo non è valutabile
ai fini dei trasferimenti.
Nel caso non presentino domanda di trasferimento entro il suddetto termine
ovvero nel caso la presentino e non ottengano nessuna delle sedi richieste,
verranno trasferiti d’ufficio con punti 0(punto I della seconda fase)
ed assegnati ad una sede residuata prima delle operazioni della III fase.
In base all’art. 1 comma 3 della legge 124/99 il personale docente(non
quello ATA) nominato in ruolo non può presentare domanda di trasferimento
nell’ambito della provincia per un biennio , per altra provincia per
un triennio.
ECCEZIONI: il personale non vedente, il personale portatore
di handicap, il personale che assiste un soggetto portare di handicap grave
e bisognoso di cure continuative(genitori, coniuge, solo figlio in grado
di prestare assistenza, uno dei fratelli o una delle sorelle in base ad
una sentenza della Corte costituzionale).
In particolare il personale nominato in ruolo dall’1.9.08 presenterà
a gennaio 09 domanda di trasferimento per la sede definitiva; a gennaio
2010(secondo anno di ruolo) potrà presentare domanda di trasferimento
provinciale per l’as. 2010/2011; solamente a gennaio 2011(terzo anno
di ruolo) domanda di trasferimento per altra provincia per l’a.s.
2011/2012
Il personale entrato in ruolo dall’1.9.08 comunque potrà partecipare
successivamente alla mobilità annuale(assegnazione
provvisoria nella stessa o altra provincia per esigenze di famiglia: ricongiungimento
alla famiglia) con domanda da presentare presumibilmente a giugno 2009 sia
per la stessa classe di concorso(o tipo di posto) sia anche, se ha superato
il periodo di prova, per altra classi di concorso o ordini e gradi di scuola.