Gli arretrati del Contratto 2019/21 firmato il 18.01.2024 che comprendono per un docente di ruolo in servizio nell’a.s. 2022/23 da gradone 0-14 che è in servizio continuativo l’aumento lordo della RPD di euro 10,30 ((art 74 comma 1 e tabella E1.2 da gradone 15-27 euro 12,70- da gradone 28 euro 16,10)) al mese da 1.1.2022 al 31.12.23 cioè 24 mesi euro 247,20 a cui bisogna aggiungere la cifra di euro lordi 63,84(una tantum art. 75) per un totale Lordo di 311,04 euro.
A questa cifra bisogna togliere le ritenute assistenziali e previdenziali(9,15% e 11,15%) e le ritenute IRPEF con aliquota media ( circa il 23% ).
Naturalmente vi sono come arretrati lordi anche RPD di gennaio e febbraio euro 20,60.
Il netto in tasca su un lordo di 331,64 sottratte le ritenute dovrebbe essere circa euro 232,00.
GLI ARRETRATI SONO IL SALDO DI QUANTO PERCEPITO IL 29 DICEMBRE 2022.
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SERVIZIO MILITARE: RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA E AI FINI DELLA MOBILITÀ
Dall’analisi delle fonti ho fatto un excursus sulla riconoscibilità del servizio militare :
- La normativa del riconoscimento del servizio militare per la carriera é regolata dal D.P.R. 417/74 art. 84 per i docenti e dal D.P.R. 420/74 art. 23 per il personale ATA del 31.5.1974 con effetto dall’ 1.7.1975 .
ENTRAMBI GLI ARTICOLI PREVEDONO LA VALUTABILITA’ SOLO SE PRESTATO CON IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO E IN COSTANZA DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI SERVIZIO NON DI RUOLO. - L’art. 20 della legge 24.12.1986 n. 958 in vigore dal 30.01.1987 prevede: “IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE E’ VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI PER L’INQUADRAMENTO ECONOMICO e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
- L’art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 prevede che “il servizio militare valutabile ai sensi dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 954 è esclusivamente quello in corso alla entrata in vigore della predetta legge ( n.d.r. 30 gennaio 1987) nonché quello prestato successivamente”.
- La C.M. 13.3.1992 n. 77 ha trasmesso la Circolare della Funzione Pubblica 20.2.1992 n. 85749 che dà direttive sull’applicazione dell’art. 20 legge 958/1986 e dell’art. 7 della Legge 412/1991 chiarendo chi siano A) soggetti destinatari : il riconoscimento può essere chiesto solo dal personale di ruolo nominato dopo l’entrata in vigore della legge(30.1.1987) e che abbia ultimato il servizio militare dopo tale data.
- Lo stesso Ministero della P.I. in seguito a vari quesiti posti ha fornito ulteriori chiarimenti con Circolare Dir. Gen. Pers. 3 gennaio 1996 prot. n. 29.
- L’art. 485 (Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera) del testo unico DLVO 16 aprile 1994 n. 297 per docenti (corrispondente all’art. 569 comma 3 per ATA) ha recepito al comma 7 l’art. 20 della legge 958 del 24.12.1986 in vigore dal 30.01.87.
Infatti recita: “IL PERIODO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO E IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI QUELLO DI LEVA E’ VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI”.
Pertanto:
a) il servizio prestato fino all’entrata in vigore dell’art. 20 (fino al 30 gennaio 1987) della legge 958/1986 è riconoscibile non in sè e per sè, ma solo se prestato in costanza di rapporto di impiego non di ruolo e col possesso del titolo di studio (art.84 D.P.R. 417/74 e art. 23 D.P.R. 420/74).
b) il servizio prestato a partire dall’entrata in vigore dell’art. 20 ( cioè dal 30 gennaio 1987 obbligatorio fino al 31.12.2005) della legge 958/1986 in sè e per sè , nel senso che prescinde dalla costanza di rapporto di impiego e dal possesso del titolo di studio (art. 485 e art. 563 D.Lvo 297/94).
I nati dal 1 gennaio 1986 sono esenti da ogni forma di servizio (militare e civile)
PERTANTO IL SERVIZIO MILITARE VALIDO AI FINI DELLA CARRIERA E’ VALIDO ANCHE AI FINI DELLA MOBILITÀ COME CHIARITO DALL ‘USR della Campania con nota 5693/U – a cui è allegato elenco dei servizi riconoscibili ai docenti- del 18.4.2016 in occasione delle domande di mobilità(clicca qui).
BONUS MAMMA 2024
La legge di bilancio 2024 (Legge 30.12.23 n.213) all’art. 1 commi da 180 a 182 ha previsto “il bonus mamme” l’esonero della contribuzione fino ad un massimo di 3000 euro da ripamatrare su base mensile per le lavoratrici che hanno almeno tre figli che abbiano meno di 18 anni dal 2025 al 2026.
Per il 2024 in via sperimentale il bonus è attribuito anche in presenza di 2 figli.
L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato con contratto a tempo indeterminato.
L’INPS ha emanato apposita circolare( Circolare INPS 31.1.2024 n 27)
Per quanto riguarda il personale della Scuola il sistema NOIPA sarà adeguato a breve per ricevere i dati necessari all’applicazione del bonus
NUOVE TABELLE ASSEGNO UNICO 2024-MESSAGGIO INPS 572/2024
L’Inps con messaggio 572 del 08/02/2024(clicca qui) ha pubblicato le tabelle importo mensili assegno unico 2024 ALLEGATO 1(clicca qui).
Le tabelle sono state adeguate in base al + 5,4%.
A gennaio 2024 verrà pagato con le tabelle 2023 e a febbraio 2024 con le nuove tabelle conguagliando il mese di gennaio .
AD ESEMPIO un docente lavoratore con 1 figlio superiore a 3 anni e la moglie che lavora con ISEE di euro 28.350 ha diritto ad un assegno di euro 143,0 a cui si aggiunge la maggiorazione di art. 4 c. 8 Dlvo 230/21 di euro 20,7 (Colonna 8 ) per un TOTALE di 163,7 invece degli attuali 145,80(128,10+17,70)
Si ricorda di presentare la nuova DSU entro il 29.2.24 e comunque entro il 30 giugno per avere gli arretrati.
Se non presenta La DSU per aggiornare ISEE da marzo avrà il minimo di 57 euro, se la presenta entro febbraio avrà l’assegno in base al nuovo ISEE; se la presenta entro giugno avrà gli arretrati da marzo.
COME PRECISATO DA MESSAGGIO INPS 2.1.24 n.15 Il nuovo calendario pagamenti periodi gennaio-giugno 2024 é il seguente:
17, 18, 19 gennaio 2024.
16, 19, 20 febbraio 2024.
18,19, 20 marzo 2024.
17, 18, 19 aprile 2024.
15,16, 17 maggio 2024.
17, 18, 19 giugno 2024.
CCNL SCUOLA 2019/21 IN G.U.
Sul S.O. N. 8 (clicca qui)alla G.U. 8.2.24 n. 32 é stato pubblicato il CCNL SCUOLA firmato il 18.1.24 ed in vigore dal 19.1.24 giá presente sul sito dell’ARAN dal 18.1.24
IRPEF 2024: AGENZIA ENTRATE CIRC. 6.2.24 N. 2
L’agenzia delle entrate con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024(clicca qui) ha fornito le indicazioni sulle novità introdotte dal Dlvo 216/2023 limitatamente all’anno 2024 e precisamente :
1) i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote( 23% per redditi fino a 28.000 euro – 35% per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro- 43% per i redditi che superano 50.000 euro).
2)la modificazione delle detrazioni da lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro se il reddito non supera 15.000 euro
3)il requisito necessario per il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) nello specifico che per redditi non superiore a 15.000 euro può essere concesso quando l’imposta lorda calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente o assimilati é di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno .
QUINDI SOTTRAENDO 75 euro dalle detrazioni del 2024(1.995 euro) viene assicurato il mantenimento del bonus di 100 euro a chi ha un reddito compreso tra 8.174 euro e 15.000 euro.
La no tax area(che rappresenta la soglia entro la quale non bisogna pagare l’imposta) é di 8.500 euro.
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI RINVIA ALLA CIRCOLARE 18 FEBBRAIO 2022 n. 4/E(clicca qui).
4) Revisione detrazioni fiscale per i contribuenti con un reddito superiore a 50.000 euro prevedendo una riduzione di un importo di 260 euro.
18.1.2024 FIRMATO DEFINITIVAMENTE CCNL SCUOLA 2019/21
Oggi le OO.SS. ad eccezione della UIL hanno sottoscritto definitivamente il CCNL scuola 2019/21 in vigore dal 19.1.24 ,giorno successivo alla sottoscrizione, in base all’art. 2 dello stesso CCNL.
Il testo del 14 luglio 2023 firmato dopo 6 mesi é reperibile sul sito dell’ARAN e a breve sarà pubblicato in G.U.
LE NOVITÀ SONO STATE ILLUSTRATE NEL MIO ARTICOLO DEL 14 LUGLIO 2023(clicca qui)
Ed in particolare riguardano:
1) preavviso congedo parentale 5 giorni anziché 15 e congedo paternità obbligatorio del padre di 10 giorni;
2) 3 giorni retribuiti per motivi personali o familiari per i docenti ed ATA assunti per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche ;
3)una tantum al personale della scuola e precisamente di 63,84 per i docenti di ruolo e supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche e di euro 44,11 per ata di ruolo o non di ruolo annuale o fino al termine delle attività didattiche;
4) ulteriore incremento della RPD da 1.1.2022 per docenti (da 10,30 a 16,10 secondo il gradone )e dell’accessorio per Ata( da 6,70 CS a 7,40 AA e AT).
CI SI AUGURA CHE GLI ARRETRATI VENGANO PAGATI A MARZO 2024.
CUNEO FISCALE : CIRCOLARE INPS 16.1.24 n. 11
L’INPS ha emanato (clicca qui)la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024 sulla proroga per il 2024 del cuneo fiscale prevista dall’art. 1 comma 15 della legge di bilancio 2024 di 6 punti per retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità che non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro al netto del rateo di tredicesima e di 7 punti se non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro precisando che tale esonero non abbia effetti sul rateo della tredicesima .
CONVOCAZIONE OO.SS. PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 2019/21
L’ARAN – si legge nella sezione calendario eventi sul sito ARAN – ha convocato le OO.SS. per Giovedì 18 gennaio 2024 ore 10,30 per la sottoscrizione definitiva del CCNL del personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2019-2021 a seguito dell’Ok della Corte dei Conti dato nell’adunanza del 16.1.24 e richiesto il 21 dicembre 2023 dopo l’OK del Consiglio dei ministri del 20.12.23.
ASSEGNO UNICO 2024 DA MARZO A FEBBRAIO 2025
L’INPS con messaggio n. 15 del 2.1.24 (clicca qui)ha confermato che non è necessario presentare di nuovo la domanda per assegno unico per i figli a carico .
Naturalmente è necessario presentare l’ISEE entro febbraio 2024 in quanto chi non la presenterà si troverà l’assegno unico al minimo .
SI POTRÀ PRESENTARE COMUNQUE ISEE ENTRO GIUGNO 2024. : in tal caso si avranno gli arretrati da marzo 2024
Gli importi saranno adeguati come ogni anno alla variazione dell’indice del costo della vita da gennaio 2024 in base ad una tabella che a breve sarà diffusa.
Al momento l’assegno unico sarà liquidato in base alle tabelle del 2023.
il tasso definitivo di inflazione dovrebbe essere del 5,7% quindi leggermente più alto rispetto al 5,4% provvisorio che è stato utilizzato per le pensioni.