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ART. 59(ex 58 ora 70) E ART. 36(ex 33 ora 47) CCNL 18.1.24: CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PERSONALE DI RUOLO:TRIENNIO -CHIARIMENTI PERDITA TITOLARITÀ

Sia il personale docente di ruolo (ex art.36 )sia il personale ata di ruolo (ex art. 59) può accettare rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze al 31 agosto o al 30 giugno su posto intero
Per i docenti(art. 47 CCNL scuola 19.1.2024) è previsto solo come docente in un diverso ordine e grado d’istruzione o per altra classe di concorso e non per ATA ; per l’ATA (art. 70 CCNL Scuola 19.1.24)invece nell’ambito del settore scuola e quindi sia come ATA di area superiore o a parità di area di diverso profilo professionale o come docente(categoria professionale del personale docente art. 33 comma 2).
Il personale mantiene la titolarità della sede per 3 anni continuativi : “la perdita di titolarità avviene allorché si sia compiuto il terzo anno di servizio in qualità di supplente e, ovviamente , l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità , avendo accettato per la quarta volta la nomina a supplente “ ( C.M. 22.01.2008 Prot. N. 1116 avente per oggetto CHIARIMENTI su perdita titolarità ).
In calce agli articoli 47 e 70 in riferimento al comma 1 ,le parti precisano che il periodo complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione sede di titolarità (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 e N. 6).

L’USP di TORINO nella Sua circolare del 6.3.2024 prot. 3733 (clicca qui )sulla mobilità ATA ha recepito a pag. 2 questa Dichiarazione Congiunta N. 6 precisando che gli interessati, persa la titolarità per essere al quarto anno in riferimento al fatto che il triennio ricomincia a decorrere in caso di nuova assegnazione di sede di titolarità , devono partecipare alle operazioni al fine di ottenere una sede di titolarità In caso contrario verranno trasferiti d’ufficio .



D.M. 22.12.23 ACCORPAMENTO ALCUNE CLASSI CONCORSO IN G.U. 10-2-24

Sulla G.U. n. 34 del 10.2.24 é stato pubblicato il D.M. 22.12.23(clicca qui) in vigore dal 11 febbraio 2024 che procede all’accorpamento di alcune classi di concorso modificandone la denominazione :
A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado(ex A-01 e ex A-17).
A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (ex A-12 e ex A-22).
A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (ex A-24 e ex A-25).
A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado(ex A-29 e ex A-30).
A-48 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado(ex A-48 e ex A-49).
A questi nella tabella si aggiungono:
A-20 Fisica con modifiche nelle note (3) e (4) e riduzione CFU;
A-27 Matematica e fisica accesso anche con laurea in Ingegneria con i requisiti delle nuove note;
A-53 modifica denominazione : Storia della musica e della danza.
In allegato decreto:
Tabella A : riporta la denominazione, i titoli di accesso e gli insegnamenti relativi a ciascuna classe di concorso:
Tabella A/1: riguarda omogeneità degli esami previsti nel piano di studio del vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso limitatamente ai titoli previsti dalla tabella A nella colonna dei titoli previsti dal D.M. 39/1998 per le classi A-01 , A-12, A-22, A-30

ATTENZIONE PER LE NUOVE LAUREE DI ACCESSO ALLA A-12 CONSULTARE LA TABELLA A CONFRONTANDOLA CON LA TABELLA DEL D.M. 9.5.2017 n. 259 e del D.P.R. 19 DEL 14.2.2016( vi é in più ad esempio LM78 Scienze filosofiche)


IL D.M.non ha effetto retroattivo come precisa l’art. 5 comma 1dello stesso : chi alla data del 10 febbraio fosse giá in possesso di un titolo di studio valido per l’accesso alle classi oggetto di modifica può fare riferimento ai requisiti previsti dal D.P.R. 19/2016 come modificato ed integrato dal D.M. 259/2017