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PERMESSI LEGGE 104: SI POSSONO CUMULARE ?

Ad un quesito posto da una navigante che già usufruisce per sè dei 3 giorni di permesso legge 104 e vorrebbe sapere se può usufruire per la madre portatore di handicap grave dei 3 giorni di permesso e quindi di usufruire complessivamente di 6 giorni mensili si risponde positivamente.

In tal senso ha risposto l’USR della Lombardia con nota n. 4640 del 27.4.2011(clicca qui) di cui si riporta il passo:

“5) Possibilità, per una sola persona, di assistere più soggetti in situazione di disabilità grave
Le nuove norme non precludono invece espressamente la possibilità, per lo stesso dipendente, di assistere più persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili.
Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste. “.
Si segnala sulle diverse possibilità di cumulo l’articolo del 31 agosto 2016  di Superabile INAIL (clicca qui) che fa un’analisi accurata dei 3 cumuli (1.lavoratore che assiste due familiari con disabilità; 2. lavoratore che beneficia dei permessi per se stesso e per assistere; lavoratore che assiste un familiare che benefica dei permessi per se stesso)richiamando la normativa vigente attuale e “come era in precedenza”.



ARAN: ORIENTAMENTI APPLICATIVI PERMESSI RETRIBUITI

Dopo la pubblicazione per il comparto SCUOLA degli orientamenti applicativi  rispettivamente il 14.3.2016 ed il 30.03.2016(di cui avevamo dato notizia: clicca qui) su Ferie e festività Dicembre 2015  e su Assenze per Malattia Dicembre 2015, L’ARAN ha pubblicato(sul sito) con data 16.01.2017  per il comparto SCUOLA la Raccolta sistematica  orientamenti applicativi Permessi retribuiti Dicembre 2016  relativi ai seguenti istituti contrattuali del CCNL scuola:
permessi retribuiti;
permessi brevi;
permessi diritto allo studio.



PREMIO 800 EURO NASCITA O ADOZIONE MINORE: CIRC. INPS 27.02.2017 N. 39

L’INPS ha emanato la circolare n. 39 del 27.02.2017(clicca qui) con cui fornisce chiarimenti (Requisiti generali- Maturazione del premio alla nascita o all’adozione-Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo)in merito all’applicazione dell’art. 1, comma 353 della legge di bilancio per il 2017(Legge 11.12.2016 n. 232 in S.O.  n. 57 a G.U. n. 297 del 21.12.2016) in merito al premio di 800 euro per la nascita o adozione di un minore verificatesi dal 1.1.2017.



PROROGA CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL 2017 PADRI DIPENDENTI: MESSAGGIO INPS N. 828/2017

L’INPS con messaggio n. 828/2017(clicca qui) ha comunicato che ai sensi dell’art. 1, comma 354 della legge 11 dicembre 2016 n. 232(legge bilancio 2017) i congedi obbligatori(2 giorni entro i 5 mese di vita o di ingresso in famiglia) per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017; il congedo facoltativo invece per i padri non è prorogato per l’anno 2017.

Nel messaggio si richiama la circolare INPS n. 40/2013 (clicca qui)



PERMESSI PERSONALI DOCENTI DI RUOLO: 3 GIORNI O 9 GIORNI ?

Un docente di ruolo dall’1.9.2015 mi chiede a quanti giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari ha diritto.

Nel corso di formazione  per neonominati dell’USP di Forlì è stato detto solo 3 giorni in riferimento all’art. 15 comma 2 del CCNL scuola  tralasciando la seconda parte del comma 2 che dà la possibilità di usufruire per motivi personali e familiari di ulteriori 6 giorni.
PURTROPPO  QUESTA SECONDA PARTE E’ SCRITTA IN BUROCRATESE E QUINDI POCO COMPRENSIBILE DAI NON ADDETTI AI LAVORI(in allegato interpretazione corretta del CCNL)
L’ARAN è intervenuta più volte in riscontro ad appositi quesiti sull’argomento: (vedi Parere n. 2698 del 2.2.2011 a USR per la PUGLIA)sul non potere discrezionale del Dirigente a concedere i permessi per motivi personali.

Da ultimo l’ARAN ha dato risposta chiara sull’interpretazione di tutto il comma 2 dell’art 15 all’USR  per la Calabria che l’ha girata  con nota prot. n. 17734 del 19.12.2014 a tutte le scuole.

QUINDI LA RISPOSTA E’ IL DOCENTE DI RUOLO HA DIRITTO A 9 GIORNI NELL’ANNO SCOLASTICO SENZA NESSUNA DISCREZIONALITA’ DA PARTE DEL DIRIGENTE.



ARAN: RACCOLTE SISTEMATICHE ORIENTAMENTI APPLICATIVI

L’ARAN sul sito per la scuola  (clicca qui) oltre  la Raccolta sistematica del Contratto Scuola aggiornata al Gennaio 2016(clicca qui), ha pubblicato  in data 14.03.2016 la Raccolta sistematica orientamenti applicativi Ferie e festività dicembre 2015 (clicca qui) ed in data 30.0.3.2016 la Raccolta sistematica orientamenti applicativi Assenze per malattia dicembre 2015(clicca qui)



VISITE FISCALI E ASSENZE: FASCE ORARIO REPERIBILITA’ 2016

Il lavoratore della scuola che si assenta dalla scuola per malattia deve essere reperibile nel suo domicilio  7 giorni su 7, inclusi i giorni festivi nelle fasce orario  stabilite per i dipendenti pubblici  dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00(D.M. 18/12/2009 n. 206 in vigore dal 4.2.2010 applicativo dell’ art. 16 comma 9 del D.L. 6 luglio 2011 n .98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111)

ATTENZIONE:  le fasce orario citate nel comma 14 art. 17 del CCNL Scuola del 29.11.2007  sono superate in quanto anteriori.

Il D.M. 18/12/2009 n. 206 oltre le fasce orario di reperibilità   sopra citate (art. 1) contiene all’art. 2  i casi di esclusione dall’obbligo di  rispettare le fasce di reperibilità( ” i dipendenti per i quali l’assenza e’ etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. 2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e’ stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato”).

In questi casi precisa la Funzione Pubblica  con parere del 15.3.2010 l’amministrazione può applicare il regime di esenzione delle visite fiscali solo quando è in possesso della relativa documentazione.

Come prevede l’art. 2 di detto D.M. 206/2009 la visita fiscale non può essere disposta per due volte sullo stesso evento morboso di un certificato medico. Naturalmente in caso di prolungamento con altro certificato medico si può disporre una ulteriore visita di controllo.

Il comma 9 dell’art. 16 del D.L. 6. luglio 2011 n. 98(vedi Circolare Funzione Pubblica 1 agosto 2011 n 10  ) stabilisce  tra l’altro  discrezionalità dell’Amministrazione per la visita fiscale(il CCNL Scuola del 29.11.2007 infatti recita al comma 12 dell’art. 17: “L’istituzione scolastica….. può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia…..Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private”) con la precisazione :” il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”

Per i privati le fasce orario invece sono diverse dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.

In caso il medico non dovesse trovare a casa il dipendente  e questi non avesse un valido motivo si applica  l’art. 5, comma 14, del Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,(“qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”).

Il Dirigente prima di emanare  il provvedimento di assenza ingiustificata a visita di controllo da inviare alla Direzione provinciale del tesoro ed eventuale sanzione disciplinare chiede giustificazione all’interessato in merito all’assenza ingiustificata alla visita di controllo, assegnando un termine.

L’INPS  ha emanato circolare su giustificazioni(circ. n.183 dell’ 8 agosto 1984 prot. 134421 e circ. 166 del 26-7-1988) e esistono anche sentenze di tribunali e Corte di cassazione(sentenza 6 aprile 2006 n. 8012- sentenza 10 agosto 2004 n. 15446-sentenza 21.7.2008 n. 20080 etc.)

Se il Dirigente ritiene accettabili le ragioni addotte dal’interessato non emette alcun provvedimento di assenza ingiustificata.

Si allegano due modi diprocedere:

1)facsimile di richiesta giustificazione e di decreto di assenza ingiustificata

2)facsimile avvio procedimento e decreto di assenza ingiustificata



CONGEDO PARENTALE PRIMI 30 GIORNI :ORIENTAMENTO ARAN

L’ARAN con orientamento pubblicato sul sito il 5.4.2016(clicca qui)  si e espresso in merito alla retribuzione del congedo parentale per i primi 30 giorni.
Il congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore nei primi dodici anni di vita(prima era nei primi 8 anni)  va retribuito per i primi 30 giorni per intero solo se usufruito entro il 6 anno di vita del bambino (Dlvo 80/2015  alla luce degli art. 32 e 34  modificati TU 151/2001: prima era entro i 3 anni).
Se invece  i 30 giorni sono richiesti per la prima volta dopo(prima era dopo il terzo anno) il sesto anno di vita il trattamento economico al 100% della retribuzione può essere riconosciuto  fino all’ottavo  anno di età del bambino in presenza di un reddito individuale pari a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione(per il 2016 euro 16.311,43: pag. 7 Circ. inps 17.3.2016 N. 51) . In caso contrario verrà retribuito al 30%



CONGEDO MATERNITA’: NOVITA’ ART 16 T.U. COMMA 1 LETTERA D – CIRCOLARE INPS

Con Circolare n. 69 del 28.4.2016(clicca qui) l’INPS  ha fornito chiarimenti  sulle modifiche introdotte dal DLVO 80/2015  al DLVO 151/2001 in particolare al punto 1 sull’art 16(casi di parti “fortemente” prematuri :  cioè prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto) con  2 esempi dopo aver spiegato la modifica introdotta:

“La disciplina previgente prevedeva un congedo di maternità coincidente con i 5 mesi successivi al giorno del parto (circ. 45/2000, par. B e C).

Con la riforma della lett. d) dell’art. 16 T.U., invece, su indicazione ministeriale, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum ex lett. c) dell’art. 16 cit. tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.”

SI riporta ad ogni buon fine il testo  del Dlvo 151/2001 come modificato dal D.vo. 80/2015:

“Il comma 1, lett. d) dell’art. 16 T.U. è stato novellato nel seguente modo:

1.“E’ vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

Si fa presente che la suddetta circolare INPS fornisce al punto 2 chiarimenti anche sul nuovo art. 16 bis  introdotto dal DLvo 80/2015 riguardante rinvio e sospensione del congedo  obbligatorio in caso di ricovero del bambino.

Aveva già affrontato il problema la fondazione Consulenti del lavoro con circolare n. 17 del 21.7.2015(clicca qui)