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D.M. 22.12.23 ACCORPAMENTO ALCUNE CLASSI CONCORSO IN G.U. 10-2-24

Sulla G.U. n. 34 del 10.2.24 é stato pubblicato il D.M. 22.12.23(clicca qui) in vigore dal 11 febbraio 2024 che procede all’accorpamento di alcune classi di concorso modificandone la denominazione :
A-01 Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado(ex A-01 e ex A-17).
A-12 Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (ex A-12 e ex A-22).
A-22 Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (ex A-24 e ex A-25).
A-30 Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado(ex A-29 e ex A-30).
A-48 Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado(ex A-48 e ex A-49).
A questi nella tabella si aggiungono:
A-20 Fisica con modifiche nelle note (3) e (4) e riduzione CFU;
A-27 Matematica e fisica accesso anche con laurea in Ingegneria con i requisiti delle nuove note;
A-53 modifica denominazione : Storia della musica e della danza.
In allegato decreto:
Tabella A : riporta la denominazione, i titoli di accesso e gli insegnamenti relativi a ciascuna classe di concorso:
Tabella A/1: riguarda omogeneità degli esami previsti nel piano di studio del vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso limitatamente ai titoli previsti dalla tabella A nella colonna dei titoli previsti dal D.M. 39/1998 per le classi A-01 , A-12, A-22, A-30

ATTENZIONE PER LE NUOVE LAUREE DI ACCESSO ALLA A-12 CONSULTARE LA TABELLA A CONFRONTANDOLA CON LA TABELLA DEL D.M. 9.5.2017 n. 259 e del D.P.R. 19 DEL 14.2.2016( vi é in più ad esempio LM78 Scienze filosofiche)


IL D.M.non ha effetto retroattivo come precisa l’art. 5 comma 1dello stesso : chi alla data del 10 febbraio fosse giá in possesso di un titolo di studio valido per l’accesso alle classi oggetto di modifica può fare riferimento ai requisiti previsti dal D.P.R. 19/2016 come modificato ed integrato dal D.M. 259/2017



MI:PUBBLICATA CIRCOLARE 14.2.24 : INDICAZIONI OPERATIVE CESSAZIONI

0ggi 14.2.24 il Mi ha pubblicato sul sito(clicca qui) la circolare n. 16553 sulle cessazioni dal servizio personale scolastico dal 1.9.24 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 136-ape sociale -, 138 -opzione donna- e 139 -pensione anticipata flessibile -Legge 213/2023) dando indicazioni operative e facendo presente che il termine ultimo di presentazione delle domande(Pensione anticipata flessibile -opzione donna 2024) in Istanza online é fissato al 28 febbraio 2024.
Apposito spazio la circolare dedica all’ APE sociale : il comma 136 prevede il posticipo del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento età a 63 anni e 5 mesi( nel 2023 bastavano 63 anni).
Le categorie previste da art. 1 comma 179 legge 232/2016 in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni sono:
a)si trovano in stato di disoccupazione
b)assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave ;
c)hanno una riduzione di capacità lavorativa invalidi del 74% .

A queste 3 categorie si aggiungono
d)coloro che svolgono attività gravose(ALLEGATO C) con almeno 36 anni di anzianità contributiva.
Rientrano come APE sociale nelle attività gravose(Allegato 3 art. 1 comma 92 legge 234/2021) anche i Professori di scuola primaria, pre-primaria.
CHI È INTERESSATO ALL’APE sociale approfondisca il problema In quanto è data la possibilità di presentare domanda per il riconoscimento entro e non oltre il 31 marzo 2024.



BONUS MAMMA 2024

La legge di bilancio 2024 (Legge 30.12.23 n.213) all’art. 1 commi da 180 a 182 ha previsto “il bonus mamme” l’esonero della contribuzione fino ad un massimo di 3000 euro da ripamatrare su base mensile per le lavoratrici che hanno almeno tre figli che abbiano meno di 18 anni dal 2025 al 2026.
Per il 2024 in via sperimentale il bonus è attribuito anche in presenza di 2 figli.
L’agevolazione riguarda tutte le dipendenti del settore pubblico e privato con contratto a tempo indeterminato.
L’INPS ha emanato apposita circolare( Circolare INPS 31.1.2024 n 27)
Per quanto riguarda il personale della Scuola il sistema NOIPA sarà adeguato a breve per ricevere i dati necessari all’applicazione del bonus



NUOVE TABELLE ASSEGNO UNICO 2024-MESSAGGIO INPS 572/2024

L’Inps con messaggio 572 del 08/02/2024(clicca qui) ha pubblicato le tabelle importo mensili assegno unico 2024 ALLEGATO 1(clicca qui).
Le tabelle sono state adeguate in base al + 5,4%.
A gennaio 2024 verrà pagato con le tabelle 2023 e a febbraio 2024 con le nuove tabelle conguagliando il mese di gennaio .
AD ESEMPIO un docente lavoratore con 1 figlio superiore a 3 anni e la moglie che lavora con ISEE di euro 28.350 ha diritto ad un assegno di euro 143,0 a cui si aggiunge la maggiorazione di art. 4 c. 8 Dlvo 230/21 di euro 20,7 (Colonna 8 ) per un TOTALE di 163,7 invece degli attuali 145,80(128,10+17,70)
Si ricorda di presentare la nuova DSU entro il 29.2.24 e comunque entro il 30 giugno per avere gli arretrati.
Se non presenta La DSU per aggiornare ISEE da marzo avrà il minimo di 57 euro, se la presenta entro febbraio avrà l’assegno in base al nuovo ISEE; se la presenta entro giugno avrà gli arretrati da marzo.
COME PRECISATO DA MESSAGGIO INPS 2.1.24 n.15 Il nuovo calendario pagamenti periodi gennaio-giugno 2024 é il seguente:
17, 18, 19 gennaio 2024.
16, 19, 20 febbraio 2024.
18,19, 20 marzo 2024.
17, 18, 19 aprile 2024.
15,16, 17 maggio 2024.
17, 18, 19 giugno 2024.



ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA: DURATA 12 MESI

In base all’art. 18 del CCNL Scuola 29.11.2007 l’aspettativa per motivi di famiglia o personali è regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. N. 3 del 10 gennaio 1957 ed è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA a tempo indeterminato o a tempo determinato (fino al 30 giugno o 31 agosto).
L’art. 69 prevede che entro un mese dalla presentazione della domanda il Dirigente deve pronunciarsi ed ha facoltà di respingere la domanda o ritardarla o ridurla o revocarla, e che il periodo di aspettativa(art. 69 comma 4) non può eccedere la durata di un anno senza assegni,non retribuito.
L’art. 70 comma 1 prevede che due periodi di aspettativa si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di un anno, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi.
Per motivi di particolare gravità si può consentire un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni non superiore a 6 mesi.

L’ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE E’ STATA SOSTITUITA CON ASSENZA PER MALATTIA (ART. 23)NEL CCNL SCUOLA 4 AGOSTO 1995 E DISAPPLICATO ART 70 DPR 3/57 E ART. 450 DLVO 297/94 CON RIFERIMENTO ART. 23 DA ART 82 CCNL CITATO.

L’ART. 47 DEL DPR 686/1957 N. 686 SUL COMPUTO DEL QUINQUENNIO E’ STATO ABROGATO DAL COMMA 220° DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 23-12-2005 N. 266(LEGGE FINANZIARIA 2006) (220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche’ la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse).

L’aspettativa per motivi di salute è venuta meno con l’introduzione dell’assenza per malattia dal 4.8.1995 ma si ritiene ancora valida la durata massima di due anni e mezzo(30 mesi) nel caso di aspettativa per motivi di famiglia con periodi di servizio attivo superiore a 6 mesi cioè usufruiti spezzettati.
Cosa si intende per servizio attivo : effettiva prestazione di servizio ed alcune assenze(ad esempio congedi maternità etc) -assenza per malattia non si considera servizio attivo ma proroga il periodo del servizio attivo che può essere non continuativo.


Si allega comunque la nota della Ragioneria di Bologna n. 336 del 24.1.97(clicca qui) che parla invece di 12 mesi in un triennio come le assenze per malattia (disapplicato art. 70 cumulo aspettative da articolo 43 disapplicazioni CCNL ministeri 16.5.1995 in riferimento all’art. 21 -assenze per malattia, corrispondente all’art. 82 disapplicazioni CCNL Scuola 4.8.1995 in riferimento all’art. 23- assenze per malattia) rifacendosi ad una nota ARAN 26.6.1995 n. 2350 (clicca qui) punto d) cumulo aspettative per il comparto ministeri(trasmessa dal Miur con nota 26.7.95 n. 1871) che la Ragioneria Generale dello Stato con nota 12.2.97 prot. 195548(clicca qui) ritiene estensibile al comparto scuola in risposta a quesito posto dalla Ragioneria provinciale di Perugia .
La Ragioneria Generale dello stato ha risposto con nota del 13 maggio 1997(clicca qui) ai quesiti posti da ragioneria provinciale di Bologna confermando la durata di 12 mesi e 6 di aspettativa per famiglia riferita al triennio.


I PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA non sono validi ai fini della carriera e della pensione ma SONO RISCATTABILI nella misura massima di 3 anni.



RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO MEF – INFORMATIVA 4- CONGEDO BIENNALE ART. 42,COMMA 5 DLVO 151/2001- INDICAZIONI OPERATIVE

Il MEF Ragioneria generale dello stato ha emanato 8.3.23 l’Informativa 4 (clicca qui) per dare alcune indicazioni operative sul congedo biennale per assistenza portatore handicap grave ai sensi dell’ex art. 42, comma 5, D.lvo n. 151/2001.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO:
a)Convivenza con il portatore di handicap;
b)Rispetto dell’ordine di priorità

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL DECRETO

ALTRI ELEMENTI DA INDICARE NEL DECRETO.

In allegato il documento della Ragioneria territoriale dello stato di Novara del 6.9.2022 prot. 22579(clicca qui)



IRPEF 2024: AGENZIA ENTRATE CIRC. 6.2.24 N. 2

L’agenzia delle entrate con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024(clicca qui) ha fornito le indicazioni sulle novità introdotte dal Dlvo 216/2023 limitatamente all’anno 2024 e precisamente :
1) i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote( 23% per redditi fino a 28.000 euro – 35% per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro- 43% per i redditi che superano 50.000 euro).
2)la modificazione delle detrazioni da lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro se il reddito non supera 15.000 euro
3)il requisito necessario per il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) nello specifico che per redditi non superiore a 15.000 euro può essere concesso quando l’imposta lorda calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente o assimilati é di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno .
QUINDI SOTTRAENDO 75 euro dalle detrazioni del 2024(1.995 euro) viene assicurato il mantenimento del bonus di 100 euro a chi ha un reddito compreso tra 8.174 euro e 15.000 euro.
La no tax area(che rappresenta la soglia entro la quale non bisogna pagare l’imposta) é di 8.500 euro.
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI RINVIA ALLA CIRCOLARE 18 FEBBRAIO 2022 n. 4/E(clicca qui).
4) Revisione detrazioni fiscale per i contribuenti con un reddito superiore a 50.000 euro prevedendo una riduzione di un importo di 260 euro.



ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE DI RUOLO-TRIENNIO PER IL CALCOLO DEI 18 MESI

Ho già trattato l’argomento con articolo del 22 maggio 2006(clicca qui), ma a seguito di un quesito ho approfondito il problema del periodo di 18 mesi(periodo di comporto) di cui 9 mesi retribuito al 100%; 3 mesi al 90% e 6 mesi al 50%(vedi art. 17 comma 8 CCNL 29.11.2007).
Nel passato l’Aran a quesito posti per il CCNL comparto MINISTERO faceva riferimento per tutti i comparti( ARAN quesito B19 del 8.7.2004 e confermato da M74 del 18.6.2011) agli esempi dell’Allegato A del CCNL integrativo Autonomie locali stipulato il 6.7.1995 e sottoscritto il 13.5.1996(clicca qui).
Il MEF con nota prot. 93898 del 23.10.2001 (clicca qui) ha CHIARITO come procedere :
1- sommare le assenze di vista intervenute nei tre anni precedenti l’inizio della nuova malattia cioè andare a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso.
2- sommare a tali assenze quello dell’ultimo episodio morboso, per determinare se si è superato il periodo di comporto 18 mesi e la relativa retribuzione.
La Ragioneria di Forlì con nota prot. 2271 del 22 aprile 2002 (clicca qui) ha recepito tale nota a partire dal 01.01.2001.
L’ARAN il 30/9/2020 con CIRU25(clicca qui) rispondendo a un quesito per il comparto università cita tale nota del MEF.
Si consiglia al docente che ha posto il quesito di chiedere un periodo di 3 mesi per malattia dal 22.2.24 al 21.5.21 . LE VERRANNO PAGATI 9 giorni al 100% e 2 mesi e 21 giorni al 50%
Infatti andando a ritroso il triennio é dal 21.2.24 al 22.2.21 e quindi vengono esclusi i periodi antecedenti al 22.2.21.
Le assenze dal 22.2.21 al 21.2.24 sono 10 mesi e 11 giorni in quanto il calcolo del conteggio è mobile, ha carattere dinamico, come chiarito a pag. 2 e 3 nella raccolta sistematica(clicca qui) orientamenti applicativi scuola assenze per malattia di DICEMBRE 2015 presenti nel sito ARAN ( se non fosse mobile avrebbe diritto solo a 3 mesi e 14 giorni al 50% anche se con il carattere dinamico nel caso specifico si recuperano solo 9 giorni quindi 3 mesi e 23 giorni).
Anche aggiungendo i 3 mesi dell’evento in corso non si arriva ai 18 mesi del periodo di comporto ma a 14 mesi e 25 giorni .
I 3 mesi sono retribuiti al 50% ma solo per 9 giorni al 100% in quanto si recuperano nel triennio e rientrano quindi nei 9 mesi(270 giorni) al 100%(Vedi sull’argomento ARAN RAL513 del 5.6.2011 )
SI PRECISA CHE LA RAGIONERIA DI FORLI IL 7.10.2005 HA EMANATO UNA NOTA la n. 8012(clicca qui) IN CUI RIPORTA IL PARERE DELL’IGOP SUL CALCOLO PERIODI : il computo dei 9 mesi di assenza va effettuato con riferimento a 270 giorni anzichè 274 tenuto conto che ai fini retribuitivi si considerano tutti i mesi pari a 30 giorni.