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ARRETRATI CCNL SCUOLA 2024 IN PAGAMENTO DAL 20.3.24

Gli arretrati del Contratto 2019/21 firmato il 18.01.2024 che comprendono per un docente di ruolo in servizio nell’a.s. 2022/23 da gradone 0-14 che è in servizio continuativo l’aumento lordo della RPD di euro 10,30 ((art 74 comma 1 e tabella E1.2 da gradone 15-27 euro 12,70- da gradone 28 euro 16,10)) al mese da 1.1.2022 al 31.12.23 cioè 24 mesi euro 247,20 a cui bisogna aggiungere la cifra di euro lordi 63,84(una tantum art. 75) per un totale Lordo di 311,04 euro.
A questa cifra bisogna togliere le ritenute assistenziali e previdenziali(9,15% e 11,15%) e le ritenute IRPEF con aliquota media ( circa il 23% ).
Naturalmente vi sono come arretrati lordi anche RPD di gennaio e febbraio euro 20,60.
Il netto in tasca su un lordo di 331,64 sottratte le ritenute dovrebbe essere circa euro 232,00.
GLI ARRETRATI SONO IL SALDO DI QUANTO PERCEPITO IL 29 DICEMBRE 2022.



ATA: GRADUATORIA INTERNA ISTITUTO PERDENTI POSTI

PREMETTO CHE IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO DA 1.9.2023 E’ SU SEDE PROVVISORIA E DEVE PRESENTARE PERTANTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER ACQUISIRE LA TITOLARITA’ E QUINDI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA ALLA SCUOLA DI SERVIZIO ,ESSENDO SENZA SEDE, PER LA GRADUATORIA INTERNA .

A seguito quesiti posti e considerato che le scuole devono preparare dopo il 25 MARZO 2024(data di scadenza della domanda di trasferimento) e pubblicare le graduatorie interne anche del personale ATA entro l’ 8 aprile 2024 si ritiene utile precisare:

1) la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto.

2) è necessario leggere attentamente la nota 3) alla lettera B) del punto 1( anzianità di servizio) dove è evidenziata la differenza di valutazione del preruolo ai fini della mobilità a domanda(per intero) e  ai fini della graduatoria interna(i primi 4 anni per intero, il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi). Viene precisato che  per i TRASFERIMENTI A DOMANDA  il servizio pre-ruolo svolto nella stessa area  va valutato punti 2 per ogni mese quello svolto in area diversa punti 1 per ogni mese; PER I TRASFERIMENTI D’UFFICIO(graduatoria interna) il servizio pre- ruolo va valutato sempre 1 punti ogni mese sia se svolto nella stessa area sia se svolto in area diversa.

3) è necessario prestare attenzione alla nota 4 della lettera D) in cui si precisa che “Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio”.

4) è necessario prestare attenzione poi alla dicitura di cui al punto E) riferentesi alla continuità nel Comune dove è precisato “valido solo per i trasferimenti d’ufficio”  cioè le graduatorie interne.

5) è necessario anche  leggere attentamente la nota 4/Ter punti 2 Esigenze di famiglia in cui si evidenzia che nella graduatoria interna ci si riferisce non al ricongiungimento ma al non allontanamento.

6)è necessario infine leggere attentamente l’art. 45  del CCNI ed in particolare  il comma 5, 9 e 10 in cui è evidenziato che vanno valutati i titoli e le situazioni che si verificano entro il 25.03.2024.

ATTENZIONE La decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica non coperta da effettivo servizio va valutata per intero 1 punto al mese (lett. B nota 3 capoverso 6).
Per le ex LSU ora CS il servizio prestato nelle cooperative va valutato 1 punto per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi(lettera C) e relativa nota g): NON VALE PER LA CONTINUITÀ.

Pertanto riassumendo:

Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 25.03.2024 ed entro l ‘8 aprile 2024 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA titolare valutando i titoli ed i servizi in base alla tabella ALLEGATO E.

Si ritiene utile ribadire le differenze di valutazione tra mobilità a domanda e graduatoria interna:

1)      il preruolo va valutato diversamente : nella domanda di mobilità per intero  con valutazione 2 punti al mese quello prestato nella stessa area ed 1 punto al mese quello prestato in area diversa;  nella graduatoria interna  per intero i primi 4 anni, i 2/3  oltre i 4 anni, con valutazione di 1 punto al mese sia quello prestato nella stessa area sia quello in area diversa.

2)      Nella domanda di trasferimento si valuta solo la continuità nella scuola per almeno un triennio al quarto anno; nella graduatoria interna si valuta la continuità nella scuola già al secondo anno, ma si valuta anche la continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.

3)      Nella domanda di trasferimento non si valutano le esigenze di famiglia se si è titolari nello stesso comune della scuola(Nota 5/bis); per la graduatoria interna invece le esigenze di famiglia  non si interpretano come ricongiungimento ma come non allontanamento e quindi si valutano.

4)     il ruolo ed il preruolo valutato  a mese  fino al 25 MARZO 2024 sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna.

5) la continuità nella scuola va valutata ad anno intero e quindi    fino al   31 agosto 2023 sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna. L’eventuale continuità nel Comune per anni immediatamente precedenti solo per la graduatoria interna.

6)  tutti i titoli, compresi quelli di precedenza, vanno valutati compresi quelli maturati alla data del  25.03.2024

7)RECLAMO  AL DIRIGENTE PER GRADUATORIA INTERNA: l’art 45 del CCNI  al comma 7 prevede per l’ATA che” i dirigenti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria( n.d.r interna per i soprannumerari) ……rendono disponibili ,su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa”.

A seguito quesiti  sulla valutabilità del servizio militare  ai fini della ricostruzione carriera ecco la normativa  :

A)Prima del 1987 veniva valutato solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro(art. 569 Dlvo 297/94)

B) il servizio miliare in corso al 30.1.1987 o prestato successivamente (fino al 31.12.2015) è valido ai fini della ricostruzione di carriera (art. 20 legge 24.12. 86 n.958 e art .7 comma 1 legge 30.12.1991 n. 412),anche se non in costanza di rapporto di lavoro: valutabile sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna per il personale ATA (nota 3 a tabella valutazione)(punti 1 ogni mese).

Si valuta nella ricostruzione di carriera ATA anche il servizio prestato come docente e nella mobilità a domanda viene valutato sia come servizio in un altra area (punti 1 per ogni mese)  sia nella graduatoria interna punti 1 come tutto il preruolo



MOBILITÀ ATA: ALLEGATO D SERVIZI PRE-RUOLO

Un A.A. è venuto da me con il solo foglio matricolare per compilare ALLEGATO D portando con sé il SOLO STATO MATRICOLARE e affermando di aver prestato servizio pre ruolo solo come AA .
In base al foglio matricolare io avevo scritto nel totale ALLEGATO D al punto 3)A servizi pre ruolo anni 6, mesi 2, giorni 24 ma poi mi sono accorto che il totale dava di più : anni 7- mesi 4, giorni 6. QUINDI MI SONO FATTA PORTARE IL DECRETO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA nel quale erano riconosciuti come anzianità complessiva non di ruolo anni 7-mesi 4, giorni 6(somma del servizio riconosciuto ai fini giuridici ed economici anni 6- mesi 2- giorni 24 e del servizio ai soli fini economici anni 1- mesi 1- giorni 12 indicati nell’art. 1 del decreto di ricostruzione).
NATURALMENTE QUESTO E’ VALIDO SE IL SERVIZIO PRERUOLO E’ STATO PRESTATO NELLA STESSA AREA ( nel caso di AA anche come AT che è la stessa area).
Se avesse prestato servizio pre ruolo in parte come CS anche quindi in altra area non vale la valutazione della ricostruzione in quanto è valutabile punti 1 il servizio e non 2 al mese come invece é valutato il servizio nella stessa area.


Pertanto per una corretta compilazione dell’ALLEGATO D il personale ATA(CS o AA. o AT etc)
deve portare :
1) il decreto di nomina in ruolo: il servizio dall’assunzione con effettivo servizio infatti viene calcolato ed indicato al punti 1)A fino al 25.3.24 data di scadenza della domanda e a questo va sottratto eventuale servizio prestato come incaricato di cui al punto 2) B.
2) la dichiarazione dei servizi ai sensi dell’art. 145 D.P.R. 1092/73 resa all’atto della nomina in ruolo entro 30 giorni dall’assunzione dove sono presenti i servizi e le relative qualifiche da cui attingere per la compilazione del punto 3)A dell’ALLEGATO D.
3) eventuale decreto di ricostruzione carriera dove purtroppo non sono elencate le qualifiche e indicato solo servizio prestato nelle istituzioni scolastici con i relativi periodi e il decreto poi riporta all’ ‘atto della conferma in ruolo l’anzianitá complessiva non di ruolo suddividendola in anni mesi e giorni ai fini giuridici ed economici ( ad esempio anni 6, mesi 2, giorni 24) ed in anni , mesi e giorni validi ai soli fini economici ( ad esempio anni 1, mesi 1, giorni 12).
4) eventuale stato di matricolare che è diviso in tre parti :
a)DICHIARAZIONE DEI SERVIZI che indica i servizi non di ruolo in qualità di personale ATA il tipo di nomina senza indicare la qualifica
b) CURRICULUM GIURIDICO nel quale purtroppo sono indicati sia i servizi con estremi nomina che non sempre corrispondono a tutti quelli del punto precedente ma li indica con la dicitura ASSEGNAZIONE SUPPLENZA ATA senza indicare la qualifica sia le assenze e poi il Decreto nomina in ruolo con indicazione decorrenza giuridica ed economica senza sede e la causale concorso soli titoli la data di conferma in ruolo le assenze gli eventuali trasferimenti .
c)POSIZIONI GIURIDICO-ECONOMICHE dove sono indicati i decreti registrati e poi lo sviluppo della ricostruzione carriera con indicati SOLO anzianità giuridica ed economica ( ad esempio a. 6 -m. 2- g. 24) e non anche anzianità ai soli fini giuridici e nemmeno è presente eventuale servizio preruolo prestato nell’a.s. 2013 in quanto non valutabile per la carriera.
QUNDI BISOGNA ANALIZZARE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER INDICARE CORRETTAMENTE nell’ALLEGATO D I PERIODI preruolo ivi indicati e valutati integrati dalle qualifiche indicate nella dichiarazione dei servizi resa all’ atto della nomina in ruolo
5) alcuni ATA portano solamente le domande dei concorsi per soli titoli che non sempre sono sufficienti : necessita la dichiarazione dei servizi presentata all’atto della nomina in ruolo.



SERVIZIO MILITARE: RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA E AI FINI DELLA MOBILITÀ

Dall’analisi delle fonti ho fatto un excursus sulla riconoscibilità del servizio militare :

  1. La normativa del riconoscimento del servizio militare per la carriera é regolata dal D.P.R. 417/74 art. 84 per i docenti e dal D.P.R. 420/74 art. 23 per il personale ATA del 31.5.1974 con effetto dall’ 1.7.1975 .
    ENTRAMBI GLI ARTICOLI PREVEDONO LA VALUTABILITA’ SOLO SE PRESTATO CON IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO E IN COSTANZA DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI SERVIZIO NON DI RUOLO.
  2. L’art. 20 della legge 24.12.1986 n. 958 in vigore dal 30.01.1987 prevede: “IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE E’ VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI PER L’INQUADRAMENTO ECONOMICO e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
  3. L’art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 prevede che “il servizio militare valutabile ai sensi dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 954 è esclusivamente quello in corso alla entrata in vigore della predetta legge ( n.d.r. 30 gennaio 1987) nonché quello prestato successivamente”.
  4. La C.M. 13.3.1992 n. 77 ha trasmesso la Circolare della Funzione Pubblica 20.2.1992 n. 85749 che dà direttive sull’applicazione dell’art. 20 legge 958/1986 e dell’art. 7 della Legge 412/1991 chiarendo chi siano A) soggetti destinatari : il riconoscimento può essere chiesto solo dal personale di ruolo nominato dopo l’entrata in vigore della legge(30.1.1987) e che abbia ultimato il servizio militare dopo tale data.
  5. Lo stesso Ministero della P.I. in seguito a vari quesiti posti ha fornito ulteriori chiarimenti con Circolare Dir. Gen. Pers. 3 gennaio 1996 prot. n. 29.
  6. L’art. 485 (Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera) del testo unico DLVO 16 aprile 1994 n. 297 per docenti (corrispondente all’art. 569 comma 3 per ATA) ha recepito al comma 7 l’art. 20 della legge 958 del 24.12.1986 in vigore dal 30.01.87.
    Infatti recita: “IL PERIODO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO E IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI QUELLO DI LEVA E’ VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI”.

Pertanto:

a) il servizio prestato fino all’entrata in vigore dell’art. 20 (fino al 30 gennaio 1987) della legge 958/1986 è riconoscibile non in sè e per sè, ma solo se prestato in costanza di rapporto di impiego non di ruolo e col possesso del titolo di studio (art.84 D.P.R. 417/74 e art. 23 D.P.R. 420/74).

b) il servizio prestato a partire dall’entrata in vigore dell’art. 20 ( cioè dal 30 gennaio 1987 obbligatorio fino al 31.12.2005) della legge 958/1986 in sè e per sè , nel senso che prescinde dalla costanza di rapporto di impiego e dal possesso del titolo di studio (art. 485 e art. 563 D.Lvo 297/94).
I nati dal 1 gennaio 1986 sono esenti da ogni forma di servizio (militare e civile)


PERTANTO IL SERVIZIO MILITARE VALIDO AI FINI DELLA CARRIERA E’ VALIDO ANCHE AI FINI DELLA MOBILITÀ COME CHIARITO DALL ‘USR della Campania con nota 5693/U – a cui è allegato elenco dei servizi riconoscibili ai docenti- del 18.4.2016 in occasione delle domande di mobilità(clicca qui).



DOMANDA MOBILITA’ ATA 2024/25 ENTRO IL 25 MARZO 2024

IL PERSONALE ATA (ad eccezione del DSGA art. 24 comma 5 O.M.) NON E’ SOGGETTO A VINCOLI DI PERMANENZA PER UN TRIENNIO A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER I DOCENTI.
EXL LSU DEL CONCORSO NAZIONALE ENTRATI DI RUOLO IL 1/12/2023 IN RAPPORTO DI PART-TIME NON PARTECIPANO ALLE OPERAZIONI DI MOBILITA’ VOLONTARIA E/O D’UFFICIO(ART 24 C. 4 O.M.)

Dall’ 8 marzo 2024 il Miur ha messo in linea in istanza online l’applicazione per la presentazione online della domanda di mobilità ATA.

Il personale ATA neoimmesso è senza sede (compreso il personale che ha perso la titolarità in quanti sta svolgendo per il quarto anno un incarico ai sensi articolo ex 59 CCNL 29/11/2007 ora 70 del CCNL 18.1.24)deve pertanto presentare domanda di trasferimento mobilità per ottenere la sede di titolarità.

Il personale ATA può presentare domanda di trasferimento online in due province, una quella di titolarità(o di nomina in ruolo senza sede) e un’altra a scelta(art. 30 O.M. 30/2024).
Può anche presentare se in possesso dei titoli richiesti domanda di passaggio anche a più profili della stessa qualifica(art. 27 O.M. 30/2024).
SE SI OTTIENE IL PASSAGGIO non si considera la domanda di TRASFERIMENTO.

L’USP di Forlì ha pubblicato aggiungendoli all’articolo del 1.03.2024 sul sito(clicca qui) la Dichiarazione personale ATA e la Dichiarazione L. 104 ATA.

Le rimanenti autodichiarazioni ATA(ALLEGATO D-Dichiarazione dell’anzianità di servizio; ALLEGATO E-Servizio continuativo etc) si trovano nella pagina dedicata alla mobilità sul sito del Miur alla voce “Autodichiarazioni”(clicca qui).

In generale i documenti da compilare e allegare IN ISTANZA ONLINE sono:
ALLEGATO D ATA dichiarazione servizi
DICHIARAZIONE PERSONALE esigenze famiglia etc.(NOVITA’: ricongiungimento al convivente di fatto): coniuge, figli, genitori etc.
ALLEGATO E continuità servizio di ruolo almeno 3 anni nella stessa scuola: non si conta l’anno in corso e l’anno di nomina in ruolo con sede provvisoria

Nell’ALLEGATO D il personale deve indicare il servizio di ruolo e non di ruolo prestato:
al punto 1) A- il servizio di ruolo e precisamente il giorno dell’assunzione in servizio nel profilo di appartenenza e l’anzianità fino alla data di scadenza o presentazione della domanda espressa in ANNI…- e MESI ..che per i neonominati è solo di mesi 7; TALE totale va poi riportato nella sez. ANZIANITA’ casella 1 del modulo domanda(punti 2 per ogni mese)
al punto 3) A – va riportato il servizio pre-ruolo con indicazione della qualifica.
ATTENZIONE LA QUALIFICA E’ importante per la valutazione.
il totale del servizio non di ruolo prestato nella qualifica di appartenenza va riportato nella sez. ANZIANITA’ Casella 3(verrà valutato 2 punti per ogni mese)
Eventuale servizio pre-ruolo in altra area (compreso servizio come docente, servizio militare e servizio art. 59 ex art. 58)il totale va invece riportato nella sezione ANZIANITA’ al punto 4 (verrà valutato 1 punto per ogni mese).

Purtroppo ALLEGATO D dichiarazione servizi non è aggiornato in base alla nota 3 della Tabella di valutazione titoli ATA l’ALLEGATO D dichiarazione servizio che prevede una diversa valutazione nella mobilità a domanda del servizio pre-ruolo prestato nella stessa area (AREA A: cs; AREA B: AA, AT cuoco, infermiere, guardarobiere)- punti 2 per ogni mese- rispetto al servizio prestato in area diversa- punti 1 per ogni mese compreso il servizio prestato in qualità docente, il servizio militare.
Nella graduatoria interna soprannumerari tutti i servizi vengono valutati 1 punto si se prestati nella stessa area sia in area diversa.

ATTENZIONE: chi presenta domanda di mobilità dovrà indicare in maniera chiara i periodi e la qualifica in modo tale che l’USP possa procedere ad una valutazione corretta.


La nota 3 alla TABELLA VALUTAZIONE infatti precisa: ”La valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella medesima area di appartenenza viene effettuata secondo il punteggio di cui alla tabella A dell’Allegato E lett. b( punti 2 nella mobilità a domanda; punti 1 nella mobilità d’ufficio). E’ valutato con punti 1 sia per la mobilità a domanda che per la mobilità d’ufficio il servizio di ruolo e non di ruolo prestato in area diversa, il servizio prestato nel ruolo docente, nonchè il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del decreto legislativo 297/94 e successive modifiche”.

Sono di aiuto a questa distinzione e nella compilazione della domanda di mobilità le spiegazioni contenute nella GUIDA RAPIDA ATA sez. ANZIANITA’ pag. 11-12 a cui si rinvia

In essa è precisato che il numero complessivo di anni e mesi di servizio preruolo nell’area attuale va riportato nel punto 3 (casella 3) , mentre va riportato nel punto 4 (casella 4) il numero complessivo di anni e mesi di servizio preruolo in altra area.

Pertanto nella compilazione dell’ALLEGATO D il personale per il servizio preruolo dovrà specificare la qualifica per permettere di distinguere il servizio prestato nella stessa area da quello prestato in area diversa.

Al servizio prestato in qualità di incaricato art. 59 ex art. 58 (nota 11 tabella valutazione) va attribuito il punteggio previsto per il servizio non di ruolo (da indicare al punto 2)B -Allegato D) : punti 1 al mese : Interrompe continuità nella scuola.


Riassumendo nella compilazione della domanda di mobilItà ATA nella sezione ANZIANITÀ Composta da 9 caselle :

AL PUNTO 1 Casella 1 va indicato il punteggio dichiarato nell’ALLEGATO D lettera 1)A (servizio di ruolo) e sommato all’eventuale raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle piccole isole indicato al punti 1) B dell’Allegato D in base alla lettera A1 della Tabella di valutazione Allegato E.

Al punto 3 casella 3 il totale del servizio preruolo prestato nella stessa area D dichiarato nell’ALLEGATO D AL PUNTO 3)A e sommato all’eventuale servizio per raddoppio prestato nelle piccole isole indicato al punto 3)B dell ‘Allegato D in riferimento alla lettera B1 della Tabella di valutazione Allegato E.


Al punto 4 casella 4 il totale del servizio preruolo prestato in area diversa D dichiarato nell’ALLEGATO D AL PUNTO 3)A ed eventuali 3)B e 2)B sommato a quello per raddoppio nelle piccole isole del punto 3)B Allegato D in riferimento al lettera B1 della tabella valutazione Allegato E.

Punto 8 casella 8 relativa all’ALLEGATO E continuità servizio di ruolo almeno 3 anni nella stessa scuola: non si conta l’anno in corso e l’anno di nomina in ruolo con sede provvisoria

Altre caselle poco utilizzate:
il punto 2 la casella 2 per il servizio di ruolo prestato in area diversa(ad esempio A.A. che ha prestato anni di ruolo come CS); il punto 5 casella 5: anni di retrodatazione coperti da effettivo servizio; Il punto 6 casella 6 : anni di retrodatazione non coperta da effettivo servizio; il punto 7 casella 7 : anni prestato in pubbliche amministrazioni (ad esempio servizio militare o civile volontario prestato dopo il 31.12.2005).
Infine il punto 9 casella 9: Punteggio aggiuntivo per non aver presentato una domanda di mobilità provinciale per un triennio continuativo tra l’a.s. 2020/21 e a.s. 2007/08

NOVITA’ ESIGENZE DI FAMIGLIA ANCHE PER ATA: Ricongiungimento al convivente di fatto risultante da certificazione anagrafica (art. 4 comma 9 e art. 29 comma 4 O.M. 30/2024) equiparato al coniuge ed alla parte dell’unione civile.


ATTENZIONE SERVIZIO MILITARE(art. 485 comma e art. 569 comma 3 del Dlvo 297 del 16.4.1994 e NOTA M.P.I. n. 29 del 3.01.1996 e circolare Funzione pubblica 20.2.1992 n. 85749)

A) nella ricostruzione di carriera il servizio militare prestato prima del 30.1.87 non è riconoscibile in carriera tranne che sia stato prestato in costanza di servizio.

B) il servizio militare invece prestato dal 30/01/1987 fino al 31.12.2005 ai sensi dell’art. 20 legge 958/1986 é riconosciuto ai fini della carriera anche se non in costanza d’impiego o di servizio a prescindere dal possesso del titolo di studio come da circ. di chiarimento Funzione 20.2.1992 prot. 85749 trasmessa con C.M. 13.3.1992 n. 77.

Il servizio prestato dopo il 31.12.2005 come volontario è valutato come servizio presso Pubbliche amministrazioni lettera C) punti 1 per ogni anno o frazione superiore a 6 della tabella valutazione ATA ed indicato al punto 4 dell’allegato D- Dichiarazione servizi ATA e nella casella 7 della Domanda di mobilità.

NATURALMENTE IN BASE ALLA RICONOSCIBILITÀ IN CARRIERA DEVE ESSERE RICONOSCIUTO ANCHE NELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE(vedi Scheda Allegata alla nota USR Campania del 18.4.2016) E DEL PERSONALE ATA.


IL SIDI, al momento della ricostruzione della carriera, riconosce automaticamente il servizio militare ed equiparato, sempre che sia stato inserito nella Dichiarazione dei servizi.



FC: ORGANICO DI FATTO ATA 2023/24

Oggi 27.9.23 l’USP di Forlì ha pubblicato(clicca qui) l’adeguamento dell’organico di diritto personale ATA alla situazione di fatto 23/24 con relative tabelle.
Ecco la situazione di fatto:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 47
ASSISTENTI TECNICI 16
COLLABORATORI SCOLASTICI 207
COLL.SCOL.TEC. (ADDETTI AZIENDE AGR.) 1
TOTALE 271