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PERSONALE RUOLO-part-timeEntro il 15 marzo 2010 il personale docente ed ata di ruolo può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time orizzontale (su tutti i giorni lavorativi) o in part-time verticale (su non meno di 3 giorni alla settimana) o in tempo parziale misto o ciclico(articolazione della prestazione risultante dalla combinazione del tempo parziale verticale con quello orizzontale), tramite la scuola all’USP.
Entro la stessa data il personale che si trova al secondo anno di part-time può presentare domanda per chiedere il ritorno a tempo pieno: infatti il contratto part-time ha validità a tempo indeterminato con una durata minima biennale.
Ai fini pensionistici:
a) il servizio a tempo parziale viene valutato ai fini del diritto al trattamento pensionistico come quello a tempo pieno.
b) l’ammontare della pensione, invece, va computato in proporzione all’orario effettivamente svolto.
Si fa presente che il personale che verrà nominato in ruolo a decorrere dall' 1.9.2010 potrà presentare domanda di parrtime, se interessato, alla data della nomina in ruolo.
PERSONALE RUOLO-part-timeL'USP di Forlì ha pubblicato l'elenco dei docenti di ruolo di scuola superiore che hanno firmato un contratto a tempo parziale compresi quelli, già in parttime, che hanno solamente modificato il carico orario(Clicca qui)
PERSONALE RUOLO-part-timeIl 5 agosto 09 l'USP di Forlì ha pubblicato l'elenco dei docenti che hanno ottenuto il parttime( compresi quelli parttime+ pensione) o hanno modificato il carico orario o sono rientrati a tempo pieno.
PERSONALE RUOLO-part-timeL'USP di Forlì ha pubblciato datato 29 giugno l'elenco dei docenti che hanno chieso il parttime dal 1.9.09
PERSONALE RUOLO-part-time, VARIE-genericoAd un quesito posto da un collega docente in parttime verticale di 9 ore su 18 svolto in tre giorni lavorativi(Lunedì, mercoledì e venerdì) sulle ferie si risponde:
In base all’art. 39 comma 11 del CCNL Scuola 29.11.07 “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni(n.d.r. di ferie) proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno” che come precisato dall’art. 13 dello stesso CCNL i giorni devono essere lavorativi.
Nel caso in questione ( considerato che il giorno libero non è un diritto per il personale a tempo pieno ma deriva da una semplice possibilità concentrazione dell’orario in 5 giorni anzichè in 6) i giorni lavorativi sono lunedì , mercoledì e venerdì.
Pertanto(visto che al personale a tempo pieno spettano 32 giorni lavorativi + 4 giorni lavorativi di festività soppresse) spettano al collega in base all’orario di 9 ore su 3 giorni 16 giorni lavorativi(lunedì, Mercoledì e Venerdì) di ferie + 2 di festività soppresse.
PERSONALE RUOLO-part-timeEntro il 15 marzo 2009 il personale docente ed ata di ruolo può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time orizzontale (su tutti i giorni lavorativi) o in part-time verticale (su non meno di 3 giorni alla settimana) o in tempo parziale misto(articolazione della prestazione risultante dalla combinazione del tempo parziale verticale con quello orizzontale), tramite la scuola all’USP.
Entro la stessa data il personale che si trova al secondo anno di part-time può presentare domanda per chiedere il ritorno a tempo pieno: infatti il contratto part-time ha validità a tempo indeterminato con una durata minima biennale.
Ai fini pensionistici:
a) il servizio a tempo parziale viene valutato ai fini del diritto al trattamento pensionistico come quello a tempo pieno.
b) l’ammontare della pensione, invece, va computato in proporzione all’orario effettivamente svolto.
PERSONALE RUOLO-part-timeil MIUR ha emanato la CM. 45 del 17 febbraio 2000 nella quale si afferma:
" Quello che preme sottolineare è la necessità che, in tutte le situazioni di impiego del personale part-time, laddove sia possibile scegliere tra più soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente con le esigenze del servizio, risulti la meno gravosa per il dipendente, al fine di garantire che il diritto alla fruizione del part-time possa essere esercitato in modo pieno e non venga nei fatti reso difficoltoso."
Nella circolare si parla ad esempio di articolare la prestazione su 3 giorni settimanali anzichè su 4 al fine di rendere meno oneroso l'impegno lavorativo.
PERSONALE RUOLO-part-timeIn data 16 giugno 2008 l'USP di Forlì ha pubblicato l'elenco dei docenti di scuola superiore che hanno chiesto il parttime. Vi risultano inclusi 15 docenti di cui 4 dimissionari da 1.9.08
PERSONALE RUOLO-part-timeCon nota del 4 giugno 08 l'USP ha reso noto l'elenco dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria che hanno chiesto ed ottenuto il parttime.
Risultano 4 docenti di scuola materna e 12 di scuola primaria
PERSONALE RUOLO-part-timeIn data 29 maggio l'USP di Forlì ha pubblicato l'elenco dei docenti d'istruzione secondaria di I GRADO ( 3+ 4) richiedenti la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con decorrenza dall'a.s. 2008/2009.
PERSONALE RUOLO-part-timeNormativa di riferimento: O.M. n. 446 del 22.7.1997;CCIR Emilia-Romagna dell'8.6.04
Entro il 15 marzo 2008 il personale docente ed ATA di ruolo può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time verticale(non meno di 3 gg. alla settimana) o orizzontale(tutti i giorni lavorativi), tramite la scuola all' USP(Ufficio Scolastico Provinciale ex CSA).
Il personale che otterrà il trasferimento o passaggio dovrà provvedere a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e confermare la domanda di tempo parziale
Entro la stessa data il personale che si trova al secondo anno di part-time può presentare domanda per chiedere il ritorno a tempo pieno.
Infatti il contratto part-time ha validità a tempo indeterminato con una durata minima biennale.
E’ data la facoltà di svolgere altra attività lavorativa ,anche subordinata quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno.
La durata della prestazione deve essere precisata nel Contratto.
Il servizio a tempo parziale è retribuito in proporzione alla prestazione lavorativa.
Ai fini pensionistici:
a) il servizio a tempo parziale viene valutato ai fini del diritto al trattamento pensionistico come quello a tempo pieno
b) l’ammontare della pensione invece va computata in proporzione all’orario effettivamente svolto .
NON POSSONO CHIEDERE IL PART-TIME I DSGA E I DIRIGENTI SCOLASTICI
La domanda va presentata su apposito modulo .
PERSONALE RUOLO-part-timeFinalmente il 1 ottobre 2007 l'USP di Forlì ha pubblicato l'elenco dei docenti di scuola media datato 21 settembre 2007 e l'elenco dei docenti di scuola superiore datato 27 settembre 2007 che hanno avuto i contratti parttime per l'as. 2007/08
PERSONALE RUOLO-part-timeL'USP di Forlì con nota del 4 giugno 2007 ha pubblicato l'elenco dei docenti che hanno ottenuto il parttime dall'.1.9.07:
Scuola dell'infanzia: 6 docenti
Scuola primaria : 10 docenti
PERSONALE RUOLO-part-time
PERSONALE RUOLO-part-timeNormativa di riferimento: O.M. n. 446 del 22.7.1997;CCIR Emilia-Romagna dell'8.6.04
Entro il 15 marzo 2007 il personale docente ed ATA di ruolo può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time verticale(non meno di 3 gg. alla settimana) o orizzontale(tutti i giorni lavorativi), tramite la scuola all' USP(Ufficio Scolastico Proviciale ex CSA).
Il personale che otterrà il trasferimento o passaggio dovrà provvedere a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e confermare la domanda di tempo parziale
Entro la stessa data il personale che si trova al secondo anno di part-time può presentare domanda per chiedere il ritorno a tempo pieno.
Infatti il contratto part-time ha validità a tempo indeterminato con una durata minima biennale.
E’ data la facoltà di svolgere altra attività lavorativa ,anche subordinata quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno.
La durata della prestazione deve essere precisata nel Contratto.
Il servizio a tempo parziale è retribuito in proporzione alla prestazione lavorativa.
Ai fini pensionistici:
a) il servizio a tempo parziale viene valutato ai fini del diritto al trattamento pensionistico come quello a tempo pieno
b) l’ammontare della pensione invece va computata in proporzione all’orario effettivamente svolto .
NON POSSONO CHIEDERE IL PART-TIME I DSGA E I DIRIGENTI SCOLASTICI
La domanda va presentata su apposito modulo e si rinvia a quello pubblicato dall'USP di Forlì(che si allega), con la seguente precisazione: sarebbe opportuno allegare il modello ALLEGATO D cioè quello usato per i trasferimenti.
PERSONALE RUOLO-pensioni, PERSONALE RUOLO-part-timeRequisiti di età e anzianità contributiva previsti dal D.M. 331 del 29 luglio 1997 e successive modificazioni, per il diritto alla “pensione di anzianità”:
per l’anno 2007 anni 35 di servizio congiunti a 57 anni di età - oppure 39 di servizio, indipendentemente dall’età anagrafica .
Il personale interessato dovrà chiedere, entro il 10/01/2007,la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, formulando un’unica istanza, . Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza).
Detto personale deve presentare oltre il modulo domanda anche la dichiarazione dei servizi. Presenterà successivamente tutta la documentazione prevista per i pensionandi ad eccezione dell'accredito della buonuscita.
Il posto del personale che ha chiesto il part-time non va a trasferimento : infatti le istituzioni scolastiche non inseriranno al S.I.M.P.I. la cessazione dal servizio. L'interessato rimarrà nella scuola di titolarità e le ore(50%) lasciate libere per pensionamento verranno utilizzate dall'Amministrazione per eventuale utilizzazione di personale di ruolo o supplenza.
Si aggiunge che il docente in part-time come chiarito dalla C.M. 45 del 17 febbraio 2000 deve essere favorito nella prestazione lavorativa (ad esempio prestazione su 3 giorni lavorativi anzichè su quattro), che per tale personale nella formulazione della graduatoria interna ai fini dell'individuazione del soprannumerario devono essere usati gli stessi criteri del personale a tempo pieno.
La retribuzione derivante dal part-time e dalla pensione non potrà comunque superare lo stipendio spettante al personale in servizio a tempo pieno.
Ad esempio se un docente di scuola media che percepisce oggi con 35 anni uno stipendio di circa 1700 euro nette in tasca se va in pensione avrà una pensione di circa 1400 euro nette in tasca; nel caso chieda il part-time di 9 ore di insegnamento più pensione avrà il suo 50% della pensione(circa 700 euro nette in tasca) + il 50% dello stipendio(circa 850 euro nette in tasca).
Il vantaggio è che maturerà gli eventuali passaggi di gradone sullo stipendio e che la pensione verrà rideterminata - in rapporto naturalmente ai contributi versati sullo stipendio- quando andrà in pensione "completa"
Lo svantaggio è che la buonuscita la percepirà solamente quando andrà in pensione "completa".
Si precisa che un docente che starà in part-time per due anni(ore 9) ,quando andrà in pensione completa avrà in più solo un anno di buonuscita. Sono le stesse regole di chi va in parttime restando in servizio.
VARIE-contratto scuola, PERSONALE RUOLO-part-timeL’Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna, rispondendo a specifico quesito, con nota prot. n. 5966 del 28 settembre 2005 dell'Ufficio IX -Legale ,Contenzioso e Disciplinare ed inviata ai Dirigenti dei C.S.A. della Regione (oggetto: Docenti in part-time ed attività di carattere collegiale- art. 42 comma 3 lettera a) CCNL- Risposta a quesito), ha chiarito che per i docenti part-time le attività collegiali non di insegnamento ( art. 27 comma 3 lett a) del CCNL 24/7/03 - ex art 42 comma 3 lett. a) del CCNL 4.8.1995), cioè le 40 ore di riunioni) devono essere ridotte in misura proporzionale all’orario di insegnamento effettuato così come già avviene per le rimanenti ore di cui alla lettera b).
[Restano salvi gli obblighi relativi agli impegni individuali( preparazione lezioni, correzione elaborati, rapporti individuali con le famiglie ex art. 42 comma 2) , la partecipazione agli scrutini ed esami e la compilazione degli atti relativi alla valutazione ( ex art. 42 comma 3 lett. c)]
E’ tuttavia auspicabile che le scuole in sede di programmazione del piano annuale di attività esplicitino agli insegnanti part-time quali riunioni sono ritenute indispensabili per il servizio(prioritarie) in modo che essi possano operare le opportune riduzioni.
A breve verra pubblicata, come allegato, il testo integrale della suddetta nota.
PERSONALE RUOLO-part-timeSi pubblica il decreto del CSA di Forli datato 26.6.06 riguardante i docenti di ruolo di scuola dell'infanzia e di scuola primaria che hanno ottenuto il part-time per l'a.s. 2006/2007.
PERSONALE RUOLO-part-time
PERSONALE RUOLO-part-time
PERSONALE RUOLO-part-timeNormativa di riferimento: O.M. n. 446 del 22.7.1997;CCIR Emilia-Romagna dell'8.6.04
Entro il 15 marzo 2006 il personale docente ed ATA di ruolo può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time verticale(non meno di 3 gg. alla settimana) o orizzontale(tutti i giorni lavorativi), tramite la scuola al CSA .
Il personale che otterrà il trasferimento o passaggio dovrà provvedere a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e confermare la domanda di tempo parziale
Entro la stessa data il personale che si trova al secondo anno di part-time può presentare domanda per chiedere il ritorno a tempo pieno.
Infatti il contratto part-time ha validità a tempo indeterminato con una durata minima biennale.
E’ data la facoltà di svolgere altra attività lavorativa ,anche subordinata quando l’orario part-time non superi la metà dell’orario pieno.
La durata della prestazione deve essere precisata nel Contratto.
Il servizio a tempo parziale è retribuito in proporzione alla prestazione lavorativa.
Ai fini pensionistici:
a) il servizio a tempo parziale viene valutato ai fini del diritto al trattamento pensionistico come quello a tempo pieno
b) l’ammontare della pensione invece va computata in proporzione all’orario effettivamente svolto .
NON POSSONO CHIEDERE IL PART-TIME I DSGA E I DIRIGENTI SCOLASTICI
La domanda va presentata su apposito modulo e si rinvia a quello pubblicato dal CSA di Forlì, con la seguente precisazione: sarebbe opportuno allegare il modello ALLEGATO D cioè quello usato per i trasferimenti.
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