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PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeApprovato anche dal Senato in data 3 marzo 2010 il disegno di legge 1167/B che all'art. 24 apporta modfiche alla legge 104/92 (art. 33)per I PERMESSI. Per sapere cosa cambia: (clicca qui)
In particolare il diritto ai 3 giorni viene limitato ,tranne casi eccezionali al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.
Di conseguenza le modifiche sono recepite anche nell'art. 4 DLVO 26.3.2001 n. 152 comma 2 , 3 e nell'art. 20 comma 1 della legge 8.3.2000 n. 53.
Vedi anche il comunicato del portavoce di Brunetta dell'8.3.2010 sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione(clicca qui)
Tale disegno di legge solamente dopo la pubblicazione sulla G.U.(di norma 15 giorni dopo) diventerà legge .
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeL'USR della Campania con nota dell'8.2.2010 inviata ai Dirigenti della Campania ha trasmesso il parere dell'ARAN sui permessi retributi (art. 15 del CCNL)del 20.1.2010 emesso a seguito di apposito quesito.
La predetta nota è stata sospesa con nota del 19 febbraio 2010 che si allega
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeE' stato pubblicato il D.M. 18.12.2009 n.206 sulla G.U. n. 15 del 20/1/2010 riguardante le nuove fasce di reperibilità per le visite fiscali dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 che entrerà in vigore il 4.2.2010
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeSul sito della Funzione Pubblica è stata pubblicata la Circolare n. 1/10 del 14.1.2010 - avente per oggetto"Indicazioni relative alla pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC. " dove si segnala a pag. 2 che il D.M. 18.12.2009, previsto dall'art. 55 -septies (Controlli sulle assenze)comma 5 del Dlvo 165/01 introdotto dall'art. 69 DLVO 27.10.09 n. 150(pag. 26 G.U.) sulle nuove fasce orario è in corso di pubblicazione.
Fino a ieri 19 gennaio 2010 purtroppo il D.M. non è stato pubblIcato sulla G.U.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeIn merito ai quesiti posti da alcuni naviganti si precisa:
1) RILASCIO CERTIFICATO MEDICO
Si informa che è stato definitivamente chiarito che la certificazione della malattia la può fare anche il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
Infatti il comma 2 dell’art. 71 Decreto legge 112 del 25.6.08 che testualmente recita:
“Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica “
è stato modificato e integrato dall’art. 17 comma 23 del Decreto Legge 1/7/09 n. 78(legge 3.8.09 n. 102 )
“ b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;”
2) TRATTENUTE FINO A 10 GIORNI
Per quanto riguarda le ritenute per le assenze nei primi 10 giorni- (n.d.r. .la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni.) si precisa:
Le ritenute devono essere fatte dal 1 luglio 2009 solamente : per i docenti sulla voce retribuzione professionale docenti(R.P.D.) e per l’ATA sul compenso individuale accessorio (C.I.A).
La trattenuta lorda per ogni giorno di malattia è la seguente:
per il personale docente secondo la fascia di anzianità :
da 0 a 14 anni - 5,47 euro
da 15 a 27 anni - 6,73 euro
da 28 anni – 8,58 euro
Per il personale ATA
DSGA (indennità di Direzione) : 4,86 euro
ASSISTENTI AMM./TEC. : 2,15 euro
COLLABORATORI SCOLASTICI : 1,95 euro
3) VISITE FISCALI
Sono ancora in vigore per le visite fiscali le seguenti fasce orario dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
in quanto fino a sabato 16.1.2010 non è stato ancora pubblicato in GU il Decreto Brunetta firmato il 18.12.09
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeIl D.M.firmato dal Ministro il 18.12.09, che stabilisce le nuove fasce orario di reperibilità per le visite fiscali(9-13; 15-18), la cui pubblicazione era prevista prima di Natale non risulta sia stato pubblicato fino ad oggi 13 gennaio 2010 .
Pertanto ad oggi sono in vigore le fasce orario 10-12; 17-19, nonostante le notizie della scorsa settimana di un noto quotidiano Nazionale.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeIl D.M. 18.12.09(vedi ALLEGATO) che stabilisce le nuove fasce orario di reperibilità per le visite fiscali(9-13; 15-18), la cui pubblicazione era prevista prima di Natale non risulta sia stato pubblicato fino al 2.1.2010 sulla G.U.
Pertanto ad oggi sono in vigore le fasce orario 10-12; 17-19.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeIl Ministro Brunetta ha firmato il 18.12.09 il Decreto sulle nuove fasce orario di reperibilità.
Le nuove fasce sono estese a sette ore (dalle quattro attuali) e vanno dalle 9.00 alle 13.00 del mattino e dalle 15.00 alle 18.00 della sera; un aumento di tre ore rispetto all'attuale reperibilità, compresa tra le 10.00-12.00 e le 17.00-19.00.
La pubblicazione sulla G.U. è attesa verso la metà della prossima settimana.
Brunetta aveva affermato che erano in vigore da subito.
I vari giornali :sole 24 ore da gennaio; altri giornali dal giorno della pubblicazione sulla G.U. o dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.
Infine il sito della Funzione pubblica ha scritto:
"Il decreto con il quale il Ministro Renato Brunetta ha stabilito le nuove fasce orarie di reperibilità (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00) per le visite mediche di controllo dei dipendenti pubblici, entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale"
Naturalmente la certezza dei termini l'avremo da quello che sarà scritto sul Decreto non appena sarà pubblicato in G.U.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeA proposito della notizia sul tentativo di conciliazione, andato a buon fine(e non poteva essere diversamente),nella provincia di Piacenza su delle riduzioni per assenza per malattia si precisa:
1) l’assenza per convalescenza post-ricovero come precisato con apposito parere della Funzione Pubblica n. 53 del 3/11/08(recepito anche dalla Circolare INPS 109 del 9.12.08) non è soggetta a riduzione della retribuzione professionale (accessorio);
2) le ore oltre le 18 di una cattedra istituzionalmente di 21 non sono soggetto a riduzione, come del resto tutte le cattedre di 18 ore.
Si è trattato soltanto di un errore della Scuola nell’applicazione della norma BRUNETTA
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeA seguito di quesiti posti da alcuni frequentatori del sito in merito alle fasce di reperibilità per le visite fiscali si ribadisce che le fasce da osservare per l’effettuazione delle visite fiscali sono OGGI le seguenti: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, come per il privato.
Quindi l’ informazione data da un notiziario Sindacale locale datato 7.11.09 (si riporta il testo: FASCE DI REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA Dal 15 novembre 2009 la reperibilità presso il proprio domicilio passa dalle attuali 4 ore giornaliere a 7 ore, più precisamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Tale cambiameno è conseguenza di una norma contenuta nel Decreto “Brunetta”) non è corretta.
Infatti il Dlvo Brunetta 150/09 ( G.U. 31/10/09 S.O.) in vigore dal 15.11.09 (art. 69 dal DLVO 150/09 che inserisce il seguente art. art 55-septies comma 5 al DLvo 165/01 pag. 26 GU seconda colonna).prevede che con un semplice decreto ministeriale – A TUTT’OGGI NON EMANATO- e non più con la legge si possono ampliare le fasce orarie di reperibilità.
Il Ministro BRUNETTA ha solo annunciato anche sul suo sito(Funzione Pubblica) la notizia che a breve porterà a 7 con un decreto le fasce orario di reperibilità e nel sito non ha indicato nemmeno l'orario delle nuove fasce.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeA seguito di varie richieste ho elaborato un modulo-domanda con relative autocertificazioni per la richiesta dei 3 giorni mensili per assistere un parente o affine portatore di handicap grave entro il 3 grado(art. 33 legge 104)
Tali moduli tengono conto della CIrcolare INPS n. 90 del23/05/07 che alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale) afferma , tra l'altro, che:
1) a nulla rilevi che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario ;
2) che la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – possa liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge;
3) che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
Sul sito dell' Istituto IRIS Versari di Cesena trovate il modulo aggiornato a tale circolare 90 che sostanzialmente abroga le precedenti circolari INPS
PRECARI-assenze, PRECARI-assenzeCon Circolare 118 del 25.11.09 l'INPS ha precisato dopo l'intervento del Ministero del Lavoro del 16.11.09 che Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre è casalinga, indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità , in riferimento alla sua circolare 112/2009
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeIl Ministero del Lavoro ha emanato la Lettera circolare C/2009 del 16 novembre2009, con la quale si precisa che la richiesta dell'Inps - di cui alla circolare del 15 ottobre 2009 n. 112/2009 (vedi Notizia del 16/10/09 )- di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.
Il chiarimento nasce proprio dal fatto che la circolare INPS n. 112/2009 ha condizionato la fruizione dei riposi giornalieri del padre lavoratore - entro il primo anno di vita del bambino - ad una serie di limiti (oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc.) ed oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili).
Il Ministero conclude dicendo che: "neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 della Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti)".
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeBrunetta sul proprio sito(clicca qui) pubblica una circolare nella quale fa l'excursus delle fasce orario e preannuncia che ,come previsto dalla legge "BRUNETTA" che entrerà in vigore il 15.11.09 , con Decreto (e non più con legge)allargherà le fasce orario dalle attuali 4 ore(10-12;17-19 stabilite con legge) a 7 ore (da stabilire con apposito Decreto non ancora emanato).
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuolaSul supplemento ordinario n. 197 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il “decreto Brunetta”(Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 )(vedi ALLEGATO) che entrerà in vigore il 15 novembre 2009(vedi articolo de LA TECNICA DELLA SCUOLA)
Inoltre è previsto un allargamento delle fascie orario di reperibilità per assenze: prima erano 4 ore, poi sono diventate 11 , poi di nuovo 4 e a breve saranno portate a 7(9-13; 15-18)(vedi articolo de LA TECNICA DELLA SCUOLA).
Tale allargamento delle fasce orario (preannunciato da Brunetta) come prevede il Decreto Brunetta potrà essere fatto con un semplice Decreto Ministeriale (art 55-septies comma 5 del DLvo 165/01 di cui alll'art. 69 dal DLVO 150/09).
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeL’INPS, con la Circolare n. 112 del 15.10.2009 ha recepito la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 del Consiglio di Stato, Sez. VI, che ammette la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre sia casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”. con alcuni distinguo
Anche il Ministero del Lavoro aveva condiviso con lettera circolare del 12.5.09 (di cui avevo data notizia in altro articolo il 12.5.09)l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzePremesso che e' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 140/L alla «Gazzetta Ufficiale» n. 179 agosto del 4 agosto La legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 78 del 2009 riporto quanto scriveva sul suo sito l'USR dell'Emilia-Romagna:
"Oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio
Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, non sono più tenute a corrisponderli alle ASL. Lo ha stabilito il Decreto Legge n. 78 in vigore dal 1° luglio 2009
Il D.L. 1 luglio 2009 n. 78 concernente "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", ha previsto, tra l’altro, all’art. 17 comma 23 le seguenti modificazioni all’art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008:
inserimento di un comma 5bis “gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”;
soppressione del secondo periodo del comma 3 e conseguente ripristino delle fasce orarie 10-12 e 17-19;
abrogazione del comma 5 con effetti concernenti le assenze effettuate successivamente al 1 luglio 2009 (le assenze dal servizio non precludono la corresponsione dei compensi derivanti dalla contrattazione integrativa). "
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuolaAlla domanda posta da alcuni docenti in merito alle novità del decreto legge anticrisi sulle assenze dei lavoratori(D.L. 178 del 1 luglio 2009), di cui si è parlato in questo sito in altro articolo, si risponde in sintesi:
1) cambia pochissmo sulle trattenute per il personale della scuola per le assenze per malattia fino a 10 giorni ( sono state abolite SOLO nel comparto sicurezza e difesa e vigili del fuoco).:
le ritenute dovevano essere fatte sia sulla voce retribuzione professionale docenti(o compenso accessorio ATA) sia sulle somme derivanti dalla contrattazione integrativa.
dal 1 luglio 2009 le ritenute vengono fatte solamente : per i docenti sulla voce retribuzione professionale docenti e per l’ata sul compenso individuale accessorio .
2) ritornano le vecchie fasce orario per le visite fiscali dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 :quelle stabilite dal nostro Contratto di lavoro.
3) I costi delle visite fiscali sono a carico delle aziende sanitarie locali.
PERSONALE RUOLO-trasferimenti, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeI docenti destinatari di legge 104 personale sono di due tipologie:
1)docenti disabili e in situazione di gravita (art. 33 comma 6)
2)docenti che sono disabili(non in situazione di gravità) e che hanno invalidità superiore 2/3 (art. 21 )
Sia i primi che i secondi( punto III) non devono essere inseriti in graduatoria perdenti posto come prevede l'art. 7 penultimo comma del CCNL sulla mobilità
Solamante i primi hanno diritto ai 3 giorni al mese di permesso retribuito previsti dal CCNL Scuola.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeIl Miur con nota del 16 giugno 2009 (pubblicata sul sito del Miur il 19.6.09) ha fornito un quadro cronologico e riassuntivo della normativa concernente i congedi biennali retribuiti(art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001)alla luce delle recenti sentenze emesse dalla Corte Costituzionale.
In particolare, dopo un excursus delle varie sentenze(n. 233/05, n. 158/07 e n. 19/09), ha evidenziato che:
“Durante il periodo di congedo retribuito non è possibile usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili.
Va sottolineato che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.
Appare invece evidente che, al cessare per qualsiasi causa, della fattispecie legittimante la fruizione del beneficio, il dipendente sarà tenuto ad interrompere il congedo ed a rientrare in servizio"
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeCon circolare 28/5/2009 n. 13 l'INPDAP ha dato chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all’applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 71, comma 1, del D-L. 25 giugno 2008, n. 112(Legge n. 133/2008) che prevede che “nei primi dieci giorni di assenza(n.d.r. di ogni periodo di assenza e quindi anche di un solo giorno) è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.
L'INPDAP precisa che i riflessi attengono al solo trattamento retributivo delle assenze(accessorio:RPD o CIA), ma resta ferma la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeIl Ministero del Lavoro, con la lettera circolare B/2009 prot. 15/V/0008494/14.01.05.04 del 12/05/2009, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai congedi di cui all’art. 40, D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, anche nei casi in cui l’altro genitore svolga attività di lavoro casalingo.
In particolare, alla luce di indirizzi giurisprudenziali, il Ministero del Lavoro ritiene di poter concludere in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall’art. 40, lett. c, D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeIl Ministro Brunetta ha firmato il 30 aprile u.s. una circolare che fornisce chiarimenti in ordine alle fasce di reperibilità in caso di malattia per i malati oncologici .
Il testo della Circolare in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti è pubblicato sul sito della Funzione Pubblica
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuolaAlla domanda posta da un navigante-docente: si può interrompere l’astensione facoltativa in caso di malattia del bimbo?.
Si risponde affermativamente. In tale senso la risposta datata 28 agosto 2006 ad un interpellodel 28 giugno 2006, che si allega del Ministero del lavoro,che riconosce la possiblità di sospendere il congedo parentale, su richiesta del dipendente, nell’ipotesi in cui, durante la fruizione dello stesso insorga la malattia del figlio nelle ipotesi di cui all’art 47 del T.U. n. 151/2001.
Il Minstero del Lavoro fa riferimento anche alla circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003 che prevede la sospensione del congedo parentale, a domanda dell’interessato, in caso di sopravvenuta malattia del genitore
PRECARI-assenzeIl 20/09/06 scrivevo in questo sito(clicca qui) che la Ragioneria provinciale di Forlì , a differenza dell'USR del Piemonte , affermava, nelle vie brevi, che il docente non di ruolo che accettava la nomina trovandosi in astensione obbligatoria poteva usufruire della facoltativa solamente se assumeva servizio per un giorno, a differenza del personale di ruolo.
La Ragioneria provinciale di Sondrio ha posto via e-mail il 2 febbraio 2009 il quesito al MEF .
Il MEF ha risposto a tale quesito con nota 33950 del 24 marzo 2009 e ha inviato copia di tale nota il 25.3.09 a tutte le Ragionerie dello Stato
In tale nota concordata con l'IGOP si afferma che non è necessaria l'assunzione in servizio per il personale non di ruolo.
Le motivazioni del MEF sono le stesse di quelle dell'USR del Piemonte(la nomina si perfeziona con la semplice accettazione, come per il personale di ruolo).
PRECARI-graduatorie permanenti, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-trasferimentiAd un quesito posto dall'USP di Pisa, il Miur ha risposto, come da nota 19.1.09 trasmessa dall'USP di Pisa, che il servizio prestato in costanza di borsa dottorato di ricerca non retribuito non è valido ai fini delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto.
Nella stessa si conferma che servizio con dottorato di ricerca è valido solamente ai fini della pensione e della ricostruzione di carriera.
Naturalmente essendo valido ai fini della ricostruzione di carriera è valido come servizio di ruolo per i trasferimenti, ovviamente non ai fini della continuità del servizio nella scuola di titolarità (note comuni alle tabelle di valutazione CCNI Febbraio 2009 Premessa penultimo capoverso),
PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenze, VARIE-contratto scuolaE' disciplinata nel comparto scuola dall'art. 18 del CCNL 29/11/2007 e fa riferimento agli art. 69 e 70 del T.U. approvato con DPR n 3 del 10 gennaio 1957
Due limiti massimi :
a) 1 anno continuativo o cumulabile(si sommano i periodi con interruzione servizio attivo inferiore a 6 mesi)(art. 70, comma 1 primo periodo)
b) 2 anni e mezzo in un quinquennio(art. 70, comma 2)
Le Ragionerie provinciali dello Stato ed in particolare quella di Bologna non registrano i decreti concessi in base ai 2 anni e mezzo in un quinquennio e li respingono con il seguente rilievo: in base alla nota ARAN prot. 2350 del 26.06.1995 è possibile concedere solo 1 anno in 1 triennio.
Il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato con nota prot 195548 del 12.2.1997 ritiene validi i chiarimenti della sopracitata nota ARAN al punto d)CUMULO DI ASPETTATIVE, riferiti al comparto ministeri, anche per il comparto scuola.
Finalmente per il comparto Ministeri nel CCNI del 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001 all'art. 7(Aspettative)comma 1 il problema è stato chiarito (pag. 9 n. 158 Supplemento ordinario a G.U. n. 142 del 21 giugno 2001): "Al dipendente.........possono essere concessi.....periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia.... per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio".
Del resto l'art. 47(Computo del quinquennio per la durata massima dell'aspettativa) del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1057 n. 3" - e nello specifico del secondo comma dell'art. 70 del T.U. 3/1957- è stato soppresso dalla legge Finanziaria 2006(art. 1 comma 220 Legge 266/2005).
Ci si augura che nel prossimo Contratto Scuola venga fatta chiarezza.
PRECARI-nomine supplenza, PRECARI-assenzeSolamente con l’ultimo contratto è stato risolto il problema dellla proroga della supplenza al personale supplente in astensione obbligatoria.La norma è stata aggiunta all’art. 12 comma 2 ultimo periodo del CCNL del 29/11/07 che testualmente recita: “Durante il medesimo periodo di astensione(n.d.r. astensione obbligatoria ai sensi degli art. 16 e 17 Dl.L.s. n. 153/2001 ex 1204/71), tale periodo è da considerarsi servizio effettivamerte prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”
Il ministero con vari telex (nota 31.1.80 n. 51418, comunicazione di servizio 19/06/1998 n. 156,telex 18/03/95 n. 351 etc,) in risposta a singoli Uffici periferici aveva sempre sostenuto che la proroga spetta solo all’insegnante in effettivo servizio e non alla docente in maternità, ma non aveva avuto il coraggio di emanare una circolare Ministeriale che come fonte del diritto ha più valore di un sermplice telex o comunicazione di servizio: a qualche provveditore(Sondrio) in verità (vedi telex 29 aprile 1993 ) aveva risposto di dare la proroga anche se solo giuridica all’insegnante in maternità.
Pertanto alla DOCENTE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA, nel caso non possa assumere servizio, spetta anche l'eventuale proroga della supplenza e la conseguente retribuzione.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuolaAlla domanda di alcuni docenti se alla luce del Decreto Brunetta i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari non possono essere più goduti a giorni ma devono essere goduti ad ore
Si risponde : per il personale della scuola tutto è invariato si può continuare a godere di detti permessi a giorni
Solamente in quei comparti come quello dei Ministeri in cui era previsto l’usufruizione a giorni(3 giorni) o ad ore(18 ore) , i permessi devono essere usufruiti solo ad ore(art. 72 DL 112)
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuolaAlla richiesta di alcuni docenti che assistono persone portatori di handicap in situazione di gravità se con il DL 112è cambiato qualcosa sui permessi(orari o a giorno???)
Si risponde: No i familiari di persone in situazione di handicap grave possono continuare a fruire dei 3 giorni di permesso mensile
Ad ogni buon fine si fanno alcune riflessioni sulla normativa :
La legge 104/92 all’art. 33 “agevolazioni” prevede:
1) per le persone portatori di handicap in situazione di gravità permessi orario (due ore per ciascun giorno :comma 2- naturalmente per un orario pari o superiore a 6;i n caso contrario è 1 ora) o alternativamente giorni di permesso(3 giorni al mese: comma 3)
2) per i familiari entro il 3 grado che assistono persone in situazione di gravità prevede solamente permessi giornalieri( 3 giorni di permesso al mese) Il CCNL scuola del 28 novembre 2007 (ed anche quello precedente) all’art. 15 comma 6(ex art. 21)prevede con riferimento all’art. 33 comma 3 della legge 104/92 solamente i permessi giornalieri con la precisazione che devono essere retributi e possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
Il contratto della scuola pertanto a differenza degli altri contratti(vedi quello dei ministeriali)non prevede la frazionabilità ad ore(massimo 18) : non prevista neanche dalla legge.
Il DL Brunetta non modifica in alcun modo la legge 104 ma precisa la possibilita della riconduzione ad ore (vedi circolare 8) solamente nel caso lo preveda il contratto. Pertanto si applica la legge 104 e le eventuali norme previste dal Contratto
Le circolari dell’INPS non si riferiscono al mondo della scuola; le circolari INPDAP si riferiscono ai contratti diversi dal mondo della Scuola(vedi CCNL dei ministeriali): solo per il privato e per i comparti nei quali è previsto la frazionablità ad ore dei permessi di 3 giorni ed è possibile tale tipo di usufruizione .
E’ lasciata comunque anche in questo caso al lavoratore la libera scelta tra permesso giornaliero ed orario
Pertanto i familiari di persone in situazione di handicap grave possono continuare a fruire dei 3 giorni di permesso mensile.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuolaOggi 5 settembre 2008 è stata emanata una ulteriore circolare di chiarimento sulle assenze(circolare 8/2008) a firma Brunetta a seguito della conversione in legge del Decreto legge 112 edi particolare tratta la legge 104/92 sui portatori di handicap . Si trova sul sito della Funzione pubblica: clicca qui
A suo tempo era stata emanata sull'argomento assenze la Circolare 7/08 In particolare la Circolare precisa: "La norma prescrive una decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia."
PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenzell Ministro Renato Brunetta in una circolare firmata ed emanata oggi 17 luglio inviata a tutte le amministrazioni pubbliche in base alla quale devono sottoporre i propri lavoratori a visita medica fiscale anche nel caso di assenza di un solo giorno per malattia. Le nuove norme sono subito operative discendono dal decreto legge 112 entrato in vigore dal 26 giugno e valgono anche per le assenze già avvenute dal 26 giugno scorso in poi
Vi sono anche novità anche sulle eventuali decurtazioni dallo stipendio che si applica per i primi 10 giorni di assenza e che interessano anche il personale della scuola
Si allega il testo della circolare della Funzione Pubblica n. 7 del 17.7.08
VARIE-generico, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeSul S.O. n 152 della G.U. n. 112 del 25.6.08 è stato pubblicato il decreto legge n. 112 del 25.6.08 in vigore dal 25 giugno dove tra l'altro al comma 1 e 2 del'art. 71 si prevede:
VARIE-generico, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeSul S.O. n 152 della G.U. n. 112 del 25.6.08 è stato pubblicato il decreto legge n. 112 del 25.6.08 in vigore dal 25 giugno dove tra l'altro al comma 3 del'art. 71 si prevede:
"3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi".
Prima del 25 giugno 2008 le fasce orarie erano: 10-12 e 17-19
Nautralmente tale decreto legge entrato in vigore il 25 giugno deve essere convertito in legge, anche con modifiche, entro 60 giorni.
PRECARI-assenze, VARIE-contratto scuolaIl personale docente che dopo un’assenza continuativa (attenzione : ad esempio il rientro nelle vacanze di pasqua interrompe la continuità)di almeno 150 giorni rientri dopo il 30 aprile( si tiene conto per il calcolo dei giorni della data di termine dell’assenza e non del 30 aprile) non rientra nelle classi, ma è impiegato nella scuola sede di servizio per supplenze o altre attività o compiti.
Nel caso l’assenza sia inferiore a 150 giorni ma superiore a 90 giorni il docente non rientra nelle sole classi terminali
Il supplente che sostituisce il titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazione finali(precisazione di chiarimento introdotta dal CCNL art 37(ex art. 34) del 29.11.07)
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeToccano i seguenti permessi elettorali:
1)Per lo svolgimento della campagna elettorale:
a) permessi retribuiti e non retribuiti: per il personale di ruolo i permessi 3+ 6 sono retributi(art. 15 CCNL Scuola); per il personale non di ruolo annuale o fino al 30 giugno 6 giorni di permesso non retribuiti(art. 19 CCNL Scuola)
b) a completamento aspettativa NON RETRIBUITA per motivi personali(art. 18 CCNL Scuola) non valida ai fini della carriera
2)per la funzione di Presidente e/o scrutatore commissione elettorale
personale di ruolo e non di ruolo art. 1 legge 21.3.90 n. 53 , art. 119 DPR 30-3-1957 n 361 e art. 1 legge 29.1.92 n. 69 : partecipazione alle operazioni considerata attività di servzio a tutti gli effetti e qundi retribuita e recupero (riposo compensativo ) per la domenica ed evenutalmente anche per il sabato nel caso di personale con settimana corta(C.M. 14.6.90 n. 160)
3) per il diritto di voto in località diversa da quella dell'Ufficio
il permesso tocca retribuito compresi i giorni di viaggio solamente se si è stati trasferiti nell'approssimarsi delle elezioni (art. 13 DPR 30-5-1989 N. 223).
In caso contrario toccano i permessi per motivi personali(artt. 15 e 19 CCNL Scuola) e/o ferie(artt. 13 e 15 CCNL scuola) : al personale di ruolo i permessi sono retribuiti, al personale non di ruolo invece non sono retribuiti
PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenze
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeUn insegnante di ruolo chiede : quali effetti ha sulla pensione e sulla buonuscita una astensione facoltativa per un figlio di età superiore a 3 anni e inferiore a 8 anni e quindi non retribuita ?.
Fa presente di aver chiesto in giro e di aver avuto le più controverse risposte: non è valida oppure è da riscattare .
Si fa presente che mentre ai fini pensionistici tale servizio è valido ,ai fini della buonuscita non risulta che possa essere riscattato.
Infatti l'art. 35 del D.lvo n. 151/01 prevede la totale copertura figurativa sia dei periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico anche ridotto(30%) sia di quelli che non danno diritto al trattamento economico(0%). In sostanza la gestione previdenziale di appartenenza (INPDAP) deve coprire con oneri a suo carico fino alla totale copertura contributiva come prevede l'art. 35 comma 3 e 4 del DLvo 151 del 26.03.2001.
Si trova riscontro nella informativa INDPAP n. 18 del 19 maggio 2003 pagg. 6 e 7.
Per la buonuscita solamente la facoltativa al 30% è valida come intera e non deve essere più riscattata(Nota operativa INPDAP 12 luglio 2006 n. 21) mentre non è valida quella non retribuita(Vedi Informativa n. 18/2003)
VARIE-contratto scuola, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeUna norma che a mio parere è stata recepita solamente con il contratto Scuola del 1995 e quindi presente nell'art. 17 comma 17 del CCNL 24.7.03 e poco conosciuta dal personale della scuola ed in particolare da quello docente è l'assenza dovuta a infermità per un incidente stradale causato da altro veicolo (state quindi attenti in questo caso ad accordarvi con l'assicurazione del terzo: in effetti dovrebbe essere il dipendente a rivalersi sull'assicurazione ma di fatto fa tutto l'Amministrazione ; mi ricordo il caso di un docente che è stato lievemente tamponato, ha lasciato andare il terzo, pensando di non aver subito nulla , ha avuto invece il colpo di frustra, poi si è assentato e ha dovuto "pagare" in prima persona )
Infatti quando un dipendente ha un incidente stradale non per propria colpa e, di conseguenza, si assenta per un periodo di malattia, l'amministrazione è tenuta a rivalersi sull'assicurazione di chi ha causato l'incidente, al fine di consentire il recupero dello stipendio erogato durante il periodo di assenza.
Esiste in proposito un parere dell'avvocatura dello Stato di Bologna del 2003 che detta istruzioni per il recupero dei soldi nei confronti dell'Assicurazione del responsabile.
VARIE-contratto scuola, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeUn interrogativo che ci si pone solamente quando un insegnante ha un infortunio sul lavoro (in riferimento anche all'art. 20 del CCNL 24.07.03)è questo : è assicurato all'INAIL ?
Purtroppo come emerge dalla Nota INAIL del 31 marzo 2003 ( che si allega) sembra che non tutti gli insegnanti hanno i requisti di assicurabilità
Tale nota poi è stata girata come circolare n. 28 del 23.4.03 rinvenibile nel sito dell'INAIL
Ci si chiede: un docente che ha un infortunio sul lavoro(a scuola) e non viene riconsciuto dall'INAIL in quanto non rientra nelle categorie di cui alla predetta circolare ha diritto all'applicazione dell'art. 20 del CCNL 24.7.03 e cioè al non computo dell'assenza?
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze Il Ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 11025 del 3 settembre 2007 (interpello n. 23/2007) precisa il
Diritto pieno all'allattamento per il papà lavoratore. Durante il primo anno di vita del bambino, il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri aggiuntivi (il doppio di quelli ordinari) previsti in caso di parto plurimo, qualora non goduti dalla madre perchè lavoratrice parasubordinata o autonoma.
La precisazione ministeriale arriva in risposta dell'istanza di interpello del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. La richiesta di chiarimenti riguarda il sistema di tutele, a favore dei lavoratori, previsti in occasione della maternità.
Interessante sull'argomento anche la circolare INPS n 95-bis del 6/92006 punto 7.3
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeAd un docente non di ruolo che si pone la domanda se ha diritto al riposo giornaliero per allattamento(ex art. 10 legge 1204/71 e art. 13 legge 53/2000) in alternativa alla madre anch’essa docente ma di ruolo si risponde affermativamente.
La normativa è negli artt. 39-46 del Dlvo 26 marzo 2001 n. 151 e in alcune circolari applicative (Nota Tesoro prot. 094909 del 25.10.00circ. INPDA n. 49 del 27.11.2000 punto 5- circ. INPS n. 8 del 17.1.03 punto 2- circ. INPS n. 139 del 29 .07.02 punto 5 –circ. INPS. n. 109 del 2000 punto 2.1.)
Il diritto del padre è subordinato alla rinuncia della madre lavoratrice con appsita dichiarazione.
Nauralmente il diritto del padre al riposo è “derivato” da quello della madre.
Pertanto quando la madre non svolga attvità lavorativa non sussiste il diritto del padre.
In particolare se la madre è una lavoratrice dipendente il padre lavoratore ha la possibilità di fruire del riposo solo nel caso la madre vi rinunci espressamente e riprenda effettivamente l’attività lavorativa.
Ne consegue che il padre lavoroatore non può usufruire del riposo giornaliero nel caso in cui la madre si trovi in congedo per maternità(ex astensione obbligatoria) o parentale(ex astensione facoltativa): la madre può invece utilizzare i riposi giornalieri anche in coincidenza con il periodo di congedo parentale del padre.
Naturalmente la riduzione di 1 ora al giorno lavorativo anche per il non di ruolo viene considerato servizio e retribuita.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzel'INPS con messaggi n. 15995 del 18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007 fornito chiarimenti sui permessi mensili.
Nel primo messaggio(n. 15995) si legge che "Al fine di fornire una soluzione unitaria al rpoblema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave,..........il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria ciroclare , ha h ammesso la possiblità di fruire dei 3 giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992 anche frazionandoli in permessi orari"
Conclude quindi "Tale frazionamento ,comunque, non porà portare al superamento delle 18 ore mensili"
Nel secondo messaggio(n. 16866) L'INPS precisa che il limite orario mensile di 18 ore opera nel caso i permessi giornalieri vengano utilizzati oslo parzialmente ad ore e non quando vengono tutti fruiti per giornate lavorative intere.
Viene precisato che il limite delle 18 ore si applica ai lavoratori con 36 ore settimanali su sei giorni.
E prosegue:" Infatti l'algoritmo di calcolo , da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale do lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi è il seguente:
(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali) X 3= ore mensili fruibili"
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeL'INPS con circolare n. 90 del 23 maggio 2007 ha modificato i precedenti criteri in merito all'accertamento dei requisti della continuità e della esclusvità dell'assistenza al disabile in siutazione di gravità alla luce dell'ordinamento consolidato della giurispridenza : ora non ha più alcuna rilevanza che nell'ambito del nucleo familiare della persona con disabilità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario: la persona disabile in situazione di gravità ha infatti il diritto a scegliere liberamente chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare assistenza. Tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purchè assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in sitazione di gravità.
Naturalmente il diritto ai permessi non può essere esercitato nel solo caso di ricovero a tempo pieno per le intere 24 ore.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeUn problema abbastanza diffuso è come considerare il periodo di vacanze natalizie o pasquali tra due periodi di assenza. Nel caso prospettato ci auta una nota del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999 (che si allega)in cui si precisa : "poichè la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa dal servizio al termine del periodo di assenza. E' appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione dell'avvenuta ripresa del servizio".
Altro problema è come considerare la domenica tra due periodi di assenza per malattia: essendo un medesimo istituto giuridico la domenica è da ricomprendere nel periodo di assenza(nota prot. 108127 Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.1999 e nota prot. 126690 Tesoro-Ragioneria Generale dello stato 12.05. 1998 )..
Si precisa a anche alla domanda che spesso viene posta( FAQ del Tesoro del Luglio 2004 ) "Come vengono considerati i giorni non lavorativi fra due periodi di malattia certificati con diagnosi diverse?"
Risposta del Tesoro : "La posizione di stato giuridica di malattia è unica e comprende anche i giorni non lavorativi".
Nel caso invece si usufruisca di 2 istituti giuridici diversi ad esempio astensione facoltativa fino a sabato e malattia da lunedi, la domenica non è da comprendere nel periodo di assenza(nota prot. 108127 Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato del 15.06.1999 e nota prot. 126690 Tesoro-Ragioneria Generale dello stato 12.05. 1998 ).
Si allega anche la nota della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 1998.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, PERSONALE RUOLO-trasferimentiSi precisa a seguito di quesito posto da un navigante che per usufruire dei permessi della legge 104/92 (previsti dal CCNL Scuola del 24/7/03 al comma 6 dell'art. 15) requisito principale è che il lavoratore o la persona a cui viene prestata assistenza deve essere in possesso dell'attestazione di handicap con connotazione di gravità come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104.
Infatti la stessa INPS nella premessa alla Circolare 133 del 17 luglio 2000(avente per oggetto: "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000 n. 53. Art. 33 commi 1,2,3 e 6 della legge n. 104/92") precisa tale circostanza.
PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenzeLA Ragioneria provinciale di Forlì interpellata nelle vie brevi ha confermato la cumulabilita' ai fini anche della retribuzione della malattia del bambino(30 giorni per ogni anno di vita del bambino- fino al terzo anno- retributi al 100%) con l'astensione facoltativa (30 giorni retribuiti al 100% nei primi 3 anni di vita del bambino).
Pertanto il docente che ha chiesto e ottenuto l'astensione facoltativa nel primo anno di vita del bambino con retribuzione al 100% per complessivi 30 giorni, può nello stesso anno di vita del bambino ed anche nello stesso anno scolastico godere di ulteriori 30 giorni retribuito al 100% per malattia del bambino.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeA una docente non di ruolo attualmente in obbligatoria che, coniuge di un docente di ruolo, chiede lumi sui diritti derivanti dalla maternità si precisa che vi sono i seguenti istituti giuridici:
CONGEDO PARENTALE(o astensione facoltativa)
1) la madre ha diritto dopo l’astensione obbligatoria a 6 mesi di facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino;
2) il padre ha diritto dopo la nascita del figlio a 6 mesi di facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino;
3) il padre e la madre non possono superare complessivamente i 10 mesi;
4)nel solo caso che il padre usufruisca di un periodo non inferiore a 3 mesi anche non continuativi il suo massimo è 7 mesi e complessivamente 11 mesi(in tal caso la madre ha 4 mesi)
5) la richiesta di facoltativa deve essere richiesta con un preavviso di almeno 15 giorni;
6)la retribuzione nei primi 3 anni di vita del bambino è di 30 giorni retribuiti al 100% tra madre e padre e di un massimo di ulteriori 5 mesi retribuiti al 30%;
7) la facoltativa richiesta dopo i 3 anni di vita del bambino non è retribuita: è retribuita al 30% solamente se il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS(per l’anno solare 2006 valore provvisorio euro 13896,35 annuo- Circolare INPS n. 51 del 4/4/06)
MALATTIA DEL BAMBINO DI ETA’ INFERIORE A 6 ANNI
a) Esiste la facoltà di assentarsi per malattia del bambino nei primi 3 anni:
nel primo anno di vita del bimbo 30 giorni con retribuzione al 100%, ulteriori periodi non retribuiti;
nel secondo anno di vita del bimbo 30 giorni con retribuzione al 100%, ulterori periodi non retribuiti;
nel terzo anno di vita del bimbo 30 giorni con retribuzione al 100%, ulteriori periodi non retribuiti;
b)Esiste la facoltà di assentarsi per malattia del bambino dai 3 agli 8 anni:
a ciascun genitore spettano 5 giorni non retriubiti per ogni anno di vita del bimbo
RIDUZIONE DI ORARIO PER ALLATTAMENTO
Il docente sia di ruolo che non di ruolo può chiedere la riduzione di orario per allattamento di 1 ora al giorno lavorativo: tale riduzione di 5 ore viene considerata servizio a tutti gli effetti e quindi retribuita al 100%.
PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenzeSi segnalano le schede riepilogative presenti nel sito dell'Aran sulla maternità e sui permessi ai disabili che anche se riguardano il comparto Regione ed autonomie locali sono illuminanti per il personale della scuola.
Va al Sito dell'Aran tra i Comparti clicca su Regione ed autonomie locali , poi clicca su Documentazione e scegli il link permessi e congedi per disabili e per maternità.
Oppure per visionare le 10 schede (le prime 5 disabili; le ultime 5 mapernità e partenità): clicca
SCHEDA 1 DISABILI
SCHEDA 2 DISABILI
SCHEDA 3 DISABILI
SCHEDA 4 DISABILI
SCHEDA 5 DISABILI
SCHEDA 6 MATERNITA' E PATERNITA'
SCHEDA 7 MATERNITA' E PATERNITA'
SCHEDA 8 MATERNITA' E PATERNITA'
SCHEDA 9 MATERNITA' E PATERNITA'
SCHEDA 10 MATERNITA' E PATERNITA'
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeA seguito di quesito posto da un navigante si precisa:
2) i genitori di minore portatore di handicap in situazione di gravità possono usufruire in alternativa al prolungamento del congedo parentale di 2 ore di permesso giornaliero(1 ora se orario giornaliero inferiore a 6 ore) fino a 3 anni di vita del bambino.
3) il genitore o parente che presta assistenza a un parente o un affine entro il 3 grado portatore di handicap in situazione di gravità può usufruire dei 3 giorni di permesso retribuito mensile.
"5. Dipendenti che assistono parenti o affini entro il terzo grado portatori di handicap in situazione di gravità (art. 33, 3° comma, L. 104/92; art. 20, L. 53/2000)
Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili."
Nel mondo della Scuola nulla è previsto ma in analogia il Dirigente può concedere il frazionamento ad ore : il problema sorge poi nel quantificare le ore corrispondenti ai 3 giorni in quanto l'orario settimanale del personale docente della scuola (18 ore- 22 ore - 24 ore) è differente da quello degli altri lavoratori(36 ore- 40 ore).
Si ricorda che come chiarito nell'articolo del 5/04/2006 i 3 giorni di permesso legge 104 non riducono nè le ferie(art. 15 comma 6) nè la 13 mensilità(art. 78).
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeA seguito di quesito posto da una navigante si precisa: anche dopo la sequenza contrattuale ex .art. 142 del CCNL 24.7.03 (G.U.serie Generale n. 38 del 16.2.05) che equipara il personale non di ruolo a quello di ruolo la Ragioneria provinciale di Forlì ,interpellata nelle vie brevi, è del parere che il docente non di ruolo , a differenza di quello di ruolo, che non ha assunto servizio perchè in astensione obbligatoria deve assumere servizio per almeno un giorno prima di poter usufruire dell'astensione facoltativa.
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeIn seguito ad un quesito posto da una navigante si precisa che in base alla nuova legge sulla maternità legge 53/2000 e D.lvo n.151 del 26 marzo 2001 per il congedo parentale(ex astensione facoltativa) non vige più il criterio dell'alternativa.
Pertanto non si deve dichiarare nella domanda che l'altro genitore non ne goda nello stesso periodo. E' necessario solamente ai fini della retribuzione e del periodo massimo dichiarare il periodo usufruito sia dalla madre che dal padre.
La normativa di riferimento è :
1) nota prot. 094909 del 25 ottobre 2000 del Tesoro trasmessa l'8 novembre dalla Ragioneria provinciale di Forlì a tutte le scuole pag. 5 dove sta scritto:
"Poichè non vige più il criterio dell'alternatività, si presume che la madre ed il padre possano utilizzare l'astensione facoltativa anche contemporaneamente ed il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari per allattamento";
2) Circolare Funzione Pubblica n. 14/00 del 16 novembre 2000(G.U.272 del 21 novembre 2000) al punto 1.6 recita:" La novità della norma risiede nella circostanza che entrambi i genitori possono utilizzare detta astensione facoltativa fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente e in particolare modo il padre lavoratore la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari di cui all'ar 10 della legge 30 dicembe 1971 n.1204";
3)Circolare INPDAP n. 49 del 27.11.00 pag. 7 dove sta scritto: "La madre ed il padre possono utilizzare l'astensione facoltativa anche contemporaneamente ed il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari ex at. 10 della legge 1204/71.";
4)la circolare INPS n. 139 del 29.7.02 al paragrado 4. Congedo parentale dove sta scritto:
I predetti periodi di congedo parentale possono essere quindi fruiti dai due genitori anche contemporanemente. Il padre lavoratore può utilizzarli:
-.se la madre decide di non riprendere l'attività lavorativa e chiede anch'essa il congedo parentale;
- se la madre usufruisce dei riposi giornalieri ex. art. 39 del T.U.”
PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenzeA seguito di quesito posto da una navigante del sito si precisa:
I 3 giorni di permesso legge 104 non riducono nè le ferie(art. 15 comma 6) nè la 13 mensilità(art. 78).
Tali articoli del CCNL 24/7/03 in base al comma 1 dell'art. 19 si applicano anche al personale a tempo determinato.
Per le altre amministrazioni pubbliche mentre era chiaro che non c'era riduzione per le ferie (vedi parere del Ministero del Lavoro del 5 maggio 04 e relativi contratti di comparto art. 18 comma 6 del CCNL 16 maggio 95, art, 18 comma 5 del CCNL 5 aprile 2001 che introducono una disposizione di maggior favore per l'istituto delle ferie), era in dubbio la riduzione sulla 13 mensilità. L'Aran in data 20 gennaio 2003 e l'Agenzia delle Entrate in data 9 giugno 2003 si erano pronunciate nel senso che la 13° viene ridotta.Pertanto a seguito di numerosi quesiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato , ha precisato con nota 8 marzo 05 che detti permessi non riducono la 13 mensilità. Tale nota è stata poi trasmessa dal MIUR a tutte le UU.SS.RR. con nota 17/11/05
PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenzeSi pubblicano due allegati sulle assenze , uno riguardante il personale di ruolo, uno riguardante il personale non di ruolo.
Per la facoltativa l'indennizzabilità al 30% per assenze oltre i 3 anni si ha se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (mensile per il 2006 427,58 * 13= 5558,58 annuo) : per il 2006 il valore provvisorio di tale importo risulta (circolare INPS N. 51 del 4.4.2006) , pari a euro 13.896,35 (=5558,54 * 2,5)
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