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MATERNITA: STESSI DIRITTI E RETRIBUZIONE PERSONALE SCOLASTICO DI RUOLO E NON DI RUOLO

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

La Corte di Cassazione con recente sentenza 17234/10 (vedi  Sole 24 Ore del 23.07.2010) non ha fatto altro che ribadire quanto previsto dall'art. 11 del CCNL Scuola del 15.3.2001(a superamento del CCNL  del 4.8.1995) e precisato dal comma 14 dell'art. 11 del CCNL Scuola del 24.8.2003 e poi  confermato dal CCNL Scuola  del 29.11.2007 che il personale non di ruolo in rifermento ai congedi parentali(astensione obbligatoria, astensione facoltativa e assenza per malattia del bimbo) ha lo stesso trattamento economico previsto per il personale di ruolo dall'art. 12 dello stesso CCNL



29/07/2010 ore 14:41



ASSENZE: CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA N. 8 DEL 19.7.2010

Categorie PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenze

Il Ministro BRUNETTA ha emanato la circolare 8 del 19 luglio 2010 sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici



20/07/2010 ore 20:10

CONGEDO DUE ANNI LEGGE 104 PER ASSSISTENZA:NON VALIDITA' AI FINI DELLA CARRIERA

Categorie VARIE-contratto scuola, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

La Ragioneria Provincia di Forlì  e quella di Ravenna hanno inviato Il 14 giugno 2010  a tutte le scuole della Provincia una nota datata 10 giugno 2010 in cui ribadisce che il congedo di 2 anni per assistenza a familiari portatori di handicap grave (art. 42 comma 5 Dlvo 26.3.2001 n. 151) NON E'  VALIDO AII FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA ai sensi dell'art. 4 comma 2 legge 8 marzo 2000 n. 53.
Precisa inoltre che non dà diritto a retribuzione e che viene corrisposta una indennità  corrispondente all'ultima retribuzione .
Il problema l'ho affrontato approfonditamente in un precedente articolo in cui vengono riportati gli estremi di tutta la normativa esistente (clicca qui)
In sintesi:
1)non è valido per le ferie ( Informativa INPDAP  n. 30 del 21.7.2003  Riscontro a quesiti punto 2);
2)non è  valido per il TFR  o il TFS  (Circolare INPDAP  n. 11 del 12-3-2001 TABELLA e  Informativa INPDAP n. 30 del 21.7.2003 Riscontro a quesiti punto 3);
3)non è valido per la progressione economica (Circolare MEF n. 487  del 25/2/2005);
4) 13 mensilità (Informativa INPDAP n. 30 del 21.7.2003 Riscontro a quesiti punto 2) Non è valido per la 13 mensilità :  l'indennità, percepita durante tale congedo, però  è comprensiva dei ratei di 13 mensilità( Circolare MEF n. 487  del 25/2/2005);
E' VALIDO solo PER LA QUIESCENZA in quanto coperto da contribuzione figurativa(la DPT infatti  versa i contributi per la pensione: quindi non occorre ALCUNA DOMANDA DA PARTE DELL'INTERESSATO). ( Circolare INPDAP  n. 2 del 10-1-2002     punto D) RIFLESSI PREVIDENZIALI e Circolare MEF n. 487  25/2/2005 che recita :"....per i titolari di partita di spesa fissa, l'indennità.... deve essere corrisposta dalle Direzioni Provinciali dei Servzi Vari e debbono essere trattenuti e versati i contributi ai fini del trattamento di quiescenza, commisurati alla misura dell'indennità stessa,....")



16/06/2010 ore 12:25

CHIARIMENTI INPS SU PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MATERNITA'

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-generico

L’INPS ha emanato la Circolare n. 62 del 29 aprile 2010 con la quale fornisce chiarimenti (vedi sommario) su:
1.  Assegno di maternità dello Stato in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata-Chiarimenti
2.  Svolgimento di una nuova attività lavorativa  durante la fruizione del congedo parentale-Precisazioni
3. Parto anticipato ed interdizione prorogata: nuove istruzioni
4. Documentazione amministrativa: certificati medici redatti dai medici  convenzionati con il SSN .



08/05/2010 ore 07:41

CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA A PORTATORI DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Al docente che chiede il  congedo biennale retribuito di cui all’art. 42 comma 5 D.Lgs.151/2001, anche  frazionato, nell’arco della vista lavorativa , non spetta alcuna retribuzione ma spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita  nel limite stabilito (per il 2010 Euro 43.579,05). Il congedo è utile SOLAMENTE ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile in alcun modo né ai fini del TFR ( indennità di buonuscita) né del TFS(Informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003). 
La progressione economica è ritardata in misura commisurata al congedo poiché esso non è computato nell'anzianità di servizio(vedi Circ. MEF 487 del 25/02/2005): non competono inoltre gli aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo .


Normativa di riferimento :


art. 42, comma 5 Dlgs  26.03.2001 n. 151 modficato da comma 106, art. 3 legge  24.12. 2003 n 350(Finanziaria 2004)


art. 80 comma 2 Legge 23.12.2000 n. 388 (legge Finanziaria 2001)


Nota MIUR 8270 del 16.6.2009


Circolare  MEF 487 del 25/02/2005(vedi allegato in calce)


Circolare INPDAD n. 31 del 12.05.2004


Informativa INPDAP n. 30 del 21.07.2003


Circolare INPDAP  n. 2 del 10.01.2002
Informativa INPDAP n. 22 del 27.10.2002
La nota Miur 8270 del 16/06/2009 che commenta le 3 sentenze della Corte Costituzionale: n. 233 del 8-16 giugno 2005(in G.U. Corte Costituzionale serie speciale 22/06/2005 , n. 25 ); n. 158 del 18 aprile-8 maggio  2007( in G.U. Corte Costituzionale serie speciale  16/05/2007, n. 19 ) e n. 19 del 26-30 gennaio 2009 (in G.U. Corte Costituzionale serie speciale    4/02/2009 ,  n. 5) sul comma 5 dell'art. 42 del Dlgs 151/01 .


La stessa circolare del Miur conferma quanto previsto dalla circolare INPDAP n. 31 del 12.5.2004 che prevede con chiarezza che il congedo straordinario dei due anni incide negativamente sulla maturazione delle ferie .
Inoltre la Circolare INPDAP 31/04 recita: "è prevista la corresponsione di un’indennità pari all’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13° mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza." confermando la circolare del MEF N. 487/05.



07/05/2010 ore 16:30

CERTIFICATI MEDICI:RESPONSABILITA' E SANZIONI PER I MEDICI

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuola

Con circolare n. 5 del 28.4.2010 (presente sul sito della Funzione pubblica)  avente per oggetto:" art 55 quinquies del d.lgs. 165 del 2001(introdotto dal d.lgs. n 150 del 2009)- assenze dal servizio dei pubblici dipendenti- responsabilittaà e sanzioni per i medici" , il Dipartimento della Funzione Pubblica affronta in risposta a segnalazione e richieste di chiarimento il problema della responsabilità dei medici nel rilascio dei certificati medici


In particolare gli illeciti sono riconducibili a due situazioni(pagg. 4 e 5 della Circolare) e in particolare la seconda situazione : "b)il fatto si verifica quando "il medico in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati nè oggettivamente documentati"


La circolare 5  conclude rimandando alla Circolare 1/2010 (sito Funzione Pubblica) del 19.3.2010 riguardante le novità introdotte dalla riforma sulla trasmissione dei certificati medici e sulle fattispecie di illecito disciplinare previste nel comma 4 dell'art 55 septies del d.lgs. n. 165 del 2001.



04/05/2010 ore 07:53

VISITE FISCALI E PAGAMENTO DELLE STESSE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Il Miur ha diramato agli USR la nota 31.3.2010 in cui conferma, sentito il parere del Ministero della Salute ,che le visite fiscali sono a totale carico delle ASL (VEDI ANCHE PRECEDENTE ARTICOLO )


Si fa presente che l' INPS ha diramato la circolare 60 del 16.4.2010 contenente istruzioni per l'invio telematico dei certificati medici



22/04/2010 ore 21:04

CONGEDO PARENTALE : RETRIBUZIONE PRIMI 30 GIORNI E CUMULO

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuola

In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascuno dei genitori ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti  dell’art. 32 del Dlvo 151 del 2001( per ogni figlio, fino a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite massimo complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori)(in tal senso  INFORMATIVA INPDAP N. 15 del 11.3.2003 punto 2.4)
Anche l’INPS nella Circolare n. 139 del 29 luglio 2002 al punto 4 Congedo parentale afferma:


“Anche a seguito di precisazione fornita dal Dipartimento della Funzione pubblica, si precisa che in caso di parto gemellare o plurigemellare i periodi di congedo parentale spettano per ciascun figlio, risultando quindi moltiplicabili per il numero dei gemelli. Si fa riserva di ulteriori precisazioni in merito ai riflessi di tipo contributivo, sui quali il Dipartimento della Funzione Pubblica è stato espressamente interessato”


Le interpretazioni  del Tribunale di Modena e dell'ARAN comparto Ministeri e comparto Sanita purtroppo sono negative per la retribuzione intera per più di 30 giorni.
Infatti, secondo il Tribunale di Modena (sentenza n° 584 del 2007 emessa l'8 gennaio del 2008), la retribuzione intera vale solo per i primi 30 giorni del periodo valutato nel suo complesso.


Dello stesso avviso è l'ARAN per il Comparto ministeri (sito ARAN area quesiti  congedi parentali)(si allega comunque la risposta in calce


"Quesito:


C 4 - E’ possibile raddoppiare, in presenza di parto gemellare, i benefici previsti dall’art. 10, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001?"( cioè raddoppio dei 30 giorni retributi vedi allegato in calce)
Dello stesso avviso è l’ARAN  per il comparto Sanità in data 23/04/2004 (vedi quesito in allegato in calce)



"Quesito:
In caso di parto gemellare la disciplina prevista dall'art. 17, comma 2, lett. c), ossia la totale remunerazione dei primi trenta giorni di congedo parentale per astensione facoltativa, spetta una sola volta o per ogni figlio gemello?


Risposta:
Il D.Lgs. 151/2001, pur prevedendo che il congedo parentale in oggetto compete per ogni bambino, non ha espressamente disciplinato il caso di parti plurimi, al contrario di quanto previsto per i riposi giornalieri della madre.
Per ciò che attiene il beneficio di maggior favore previsto dalla norma contrattuale in esame (cioè il mantenimento del 100% della retribuzione per i primi trenta giorni), esso ha dunque mantenuto la precedente correlazione con "l'evento parto" per cui, anche in presenza di parti plurimi, compete una sola volta, cumulativamente per entrambi i genitori.


Tuttavia, per completezza di informazione, si informa che questa Agenzia ha inoltrato al Dipartimento della Funzione pubblica una richiesta di parere sull'argomento della moltiplicazione del periodo di ex astensione facoltativa in relazione al numero di figli gemelli il cui esito sarà tempestivamente portato a conoscenza di tutte le aziende non appena perverrà. In ogni caso, a prescindere dall'interpretazione finale della disposizione di legge non sembra possibile che il trattamento economico dei primi trenta giorni di congedo retribuibili per intero per disposizione contrattuale, sia suscettibile – allo stato - di moltiplicazione in quanto non sorretto da una idonea previsione dei relativi costi."


In altro quesito con risposta del 26/06/2007 comparto Sanita area Dirigenti(vedi Allegato in calce) l'ARAN informa che la Funzione pubblica non ha ancora dato il parere richiesto.
Positivo invece il parere dell’ARAN in data 23/04/2004  realtive al Comparto Sanita sulla retribuzione di 60 giorni  al 100%  e precisamente di  30 giorni al 100 %  per la facoltativa e  di 30 giorni al 100% per malattia del bimbo di età inferiore a 3 anni
 “Quesito:
E' possibile cumulare nello stesso anno solare i benefici di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) e quelli previsti dalla lett. d) del medesimo comma 2, ossia, rispettivamente, la remunerazione intera per i primi trenta giorni di congedo parentale per astensione facoltativa e per i primi trenta giorni di assenza per malattia del bambino di età inferiore a tre anni?
Risposta:
Si tratta di due distinti istituti che, nella loro riformulazione, incidono sullo stesso arco temporale; pertanto viene meno il divieto di cumulo preesistente. Di conseguenza è possibile che un genitore fruisca nello stesso anno di sessanta giorni di assenza retribuita, di cui trenta per congedo parentale per astensione facoltativa e trenta per malattia del figlio. "
 (Vedi ARAN  http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/doculinkN/san_L_240502?opendocument)
Cumulabilità del congedo parentale con altre assenze
da  ORIENTEAMENTI APPLICATIVI  DELL’ARAN CCNL 6/7/95
 http://www.aranagenzia.it/HomeAran.nsf/titolo4#or2
900-17E14. E’ possibile cumulare nel primo anno di vita del bambino il congedo parentale e i permessi per malattia del figlio ? come deve essere calcolato il relativo trattamento economico?
Premesso che il quesito concerne anche l’interpretazione e l’applicazione di norme di legge, per le quali si dovrebbe acquisire il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, riteniamo comunque utile fornire i seguenti elementi di valutazione.
Il congedo parentale di cui all'art. 32 del T.U. n.151/2001 deve essere nettamente distinto dal congedo per malattia del figlio di cui all'art. 47 dello stesso T.U.; si tratta di istituti profondamente diversi sia sotto il profilo dei presupposti legittimanti sia sotto quello della disciplina.
Dalle citate norme di legge non risulta in alcun modo il divieto di cumulare i due istituti nel primo anno di vita del bambino, se per cumulo si intende la possibilità di fruire, non contemporaneamente, sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio.
Tra l’altro, è appena il caso di sottolineare che la L. 53/2000, oggi trasfusa nel TU 151/2001, ha profondamente modificato la disciplina della ex astensione facoltativa prevista dalla L. 1204/71, per cui non ha più molto senso riferirsi solo al primo anno di vita del bambino: sarebbe più corretto, visto che il quesito riguarda anche il trattamento economico delle assenze, riferirsi ai primi tre anni di vita del bambino, sia per quanto riguarda i congedi parentali sia per quanto riguarda i congedi per malattia del figlio (arg. ex artt. 34, comma 1 e 47, comma 1 TU 151/2001 e ex art. 17, comma 6 CCNL 14.9.2000).
Le assenze possono dunque essere cumulate (nel senso sopra indicato).
Ne consegue che anche per quanto riguarda il relativo trattamento economico è possibile cumulare, nello stesso anno, sia i primi trenta giorni di congedo parentale retribuito al 100% (art. 17, comma 5) sia i trenta giorni di congedo per malattia bambino retribuiti al 100% (art. 17, comma 6); ciò che rileva è che sia esaurito il periodo di congedo di maternità – ex astensione obbligatoria – e che il bambino non abbia più di tre anni.
Ovviamente tale cumulo, per lo stesso bambino, è possibile una sola volta (perché esauriti i primi trenta giorni retribuiti al 100% ex art.17, comma 5 tale beneficio non è più applicabile); come già anticipato, il cumulo dei benefici contrattuali è però possibile fino al terzo anno di vita del bambino (e non solo nel primo anno): in base alle nuove norme, la madre potrebbe infatti fruire del primo mese di congedo parentale (retribuito al 100%) nel terzo anno di vita del bambino e durante lo stesso anno potrebbe anche aver bisogno di assentarsi per malattia del figlio (fruendo quindi anche del beneficio di cui all’art. 17, comma 6).
Con l'occasione ricordiamo che non è invece possibile né che padre e madre fruiscano contemporaneamente dei congedi per malattia del figlio (l'art.47, comma 1 del D. Lgs. 151/2001 prevede espressamente l'alternatività tra i genitori) né che un genitore fruisca di un congedo per malattia del figlio contemporaneamente al congedo parentale (art.22, comma 6 D.Lgs.151/2001, richiamato dall’art.34, comma 6 stesso
decreto)." 


Infine si informa che la facoltativa richiesta oltre i 6 mesi nei primi 3 anni di vita e quella dopo i 3 anni di vita del bambino non è retribuita: è retribuita al 30% solamente se il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento  minimo di pensione INPS per l’anno solare 2010  valore provvisorio euro 14981,52(460,97 * 13=5992,61 * 2,5%)  Circolare INPS n. 37 del 11/03/10 punto 4)






10/04/2010 ore 12:07

CONGEDI BIENNALI E CONCETTO DI CONVIVENZA: CHIARIMENTI MINISTERO DEL LAVORO

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 19 del 30 gennaio 2009, nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001, nella parte in cui non include il figlio convivente tra coloro che possono beneficiare del congedo straordinario retribuito dal lavoro, aveva esteso detto congedo anche al figlio convivente di un disabile grave, quando non ci siano altre persone che possano prendersene cura.


Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 18 febbraio 2010, prot. n. 3884  esprime il  parere che il concetto di convivenza può essere ricondotto a tutte quelle situazioni in cui sia il disabile che il soggetto che lo assisite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.


L’INPS con messaggio n. 6512 del 4.3.2010 ha recepito l’interpretazione del Ministero del Lavoro .



02/04/2010 ore 17:50

SENTENZA CORTE CASSAZIONE: DUE FIGLI MINORI DI 3 ANNI CON HANDICAP PERMESSI DOPPI

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-generico

La Corte di Cassazione con sentenza n 4623 del 25 febbraio 2010  ha accolto la richiesta di un padre lavoratore di due gemelli, riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità, di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito, per ciascun bambino, in alternativa al congedo parentale e fino al compimento del 3 anno di età, previsto dall’art. 33, comma 2, della Legge 104/92 e articolo 42, comma 1, del DLgs n. 151/2001  


Il lavoratore infatti, nei primi due gradi di giudizio (tribunale di Brescia, Corte di Apello di Brescia) si era senza visto respingere le sue richieste 



01/04/2010 ore 08:43

LEGGE SUL LAVORO( CON MODIFICHE LEGGE 104)

Categorie VARIE-generico, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Apprendiamo da CORRIERE DELLA SERA online di oggi 31 marzo 2010 (clicca qui) che i ll Presidente della Repubblica NON FIRMA e rinvia alle Camere la legge che riforma alcune parti del diritto del lavoro in particolare l'art. 31-Conciliazione e arbitrato- ("Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione degli enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro")


E'  il disegno di legge 1167-B  (clicca qui), gia approvato definitivamente il 3 marzo e di cui si aspettava l'imminente pubblicazione in G.U., che contiene anche le modifiche(art. 24) ai permessi della legge 104, di cui avevo dato notizia con apposito articolo il 9 marzo 2010



31/03/2010 ore 16:15

PARERE UPPA 0012567 15.3.2010 FUNZIONE PUBBLICA SU VISITE FISCALI

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

il Dipartimento Funzione Pubblica ha espresso un parere UPPA  15.3.2010 n. 12567 (clicca qui) sulla obbligatorietà e l'esenzione reperiblità visite fiscali.



31/03/2010 ore 12:23

CONGEDO MATERNITA’:FLESSIBILITA'

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuola

Una docente  chiede cosa si intende per flessibilità del congedo per maternità , quali documenti deve presentare


RISPONDO:


1)E’ la facoltà concessa ad una lavoratrice di astenersi dal lavoro  anche soltanto dal mese precedente la data presunta del parto (anziché due), spostando il periodo non fruito prima del parto al periodo successivo dopo il parto, che deve essere prolungato pertanto  fino a 4 mesi.


La flessibilità va da un minimo di 1 giorno a un massimo di 1 mese. Infatti il periodo minimo di astensione obbligatoria prima della data  presunta del parto dovrà essere comunque di un mese.


2) deve presentare apposita domanda accompagnata dalle certificazioni acquisite nel corso del 7 mese di gravidanza e precisamente certificazione del ginecologo del SSN o con esso convenzionato , in assenza del medico competente e,ove previsto, anche del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei posti di lavoro( ex  Dlvo 626/94)


Ove sussiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sono necessarie tutte e due le certificazioni


Normativa di riferimento:


art 20 comma 1 Dlvo 151/2001 –Circolare INPDAP n. 49 del 27.11.200 punto 1 lett B-


Circolare Ministero del Lavoro n. 43 del 7.7.2000 trasmessa con nota M.P. I. GAB/III  prot. 3497 /DM  del 5.9.2000-Circolare Funzione Pubblica n. 14 del 10.11.2000 punto 6.2.



30/03/2010 ore 19:46

CERTIFICATI MEDICI:TRASMISSIONE PER VIA TELEMATICA

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Sul sito della Funzione Pubblica(cllcca qui)  in applicazione dell'art. 69 del Dlvo 150/09(pag. 26 G.U.  n. 254 S.O. del 31.10.2009)(art. 55-septies) e del Decreto Interministeriale 26.2.2010(G.U. n. 65 del 19/3/2010)  la circolare 1/2010 datata 11.3.2010 in materia di trasmissione per via telematica dei certificati di malattia:Indicazioni operative.


E' previsto un periodo transitorio di 3 mesi dal 19 marzo 2010(data di pubblciazione del D.I.) duranti i quali si può presentare ancora il cartaceo.



26/03/2010 ore 18:48

NOVITA: LEGGE 104 E PERMESSI

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Approvato anche dal Senato in data 3 marzo 2010  il disegno di legge 1167/B che all'art. 24 apporta modfiche alla legge 104/92 (art. 33)per I PERMESSI. Per sapere cosa cambia: (clicca qui)


In particolare il diritto ai 3 giorni viene limitato ,tranne casi eccezionali al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.


 Di conseguenza le modifiche sono recepite anche nell'art. 4 DLVO 26.3.2001 n. 152  comma 2 , 3 e nell'art. 20 comma 1 della legge 8.3.2000 n. 53.


Vedi anche il comunicato del portavoce di Brunetta dell'8.3.2010 sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione(clicca qui)


Tale disegno di legge solamente dopo la pubblicazione sulla G.U.(di norma 15 giorni dopo) diventerà legge .



09/03/2010 ore 08:58

USR CAMPANIA : PARERE ARAN PERMESSI RETRIBUTI

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

L'USR della Campania con nota dell'8.2.2010 inviata ai Dirigenti della Campania ha trasmesso il parere dell'ARAN sui permessi retributi (art. 15 del CCNL)del 20.1.2010 emesso a seguito di apposito quesito.


La predetta nota è stata sospesa con nota del 19 febbraio 2010 che si allega



12/02/2010 ore 09:13

DM 18.12.09 SU FASCE ORARIO IN G.U.

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

E' stato pubblicato  il D.M. 18.12.2009 n.206 sulla G.U. n. 15 del  20/1/2010  riguardante le nuove fasce di reperibilità per le visite fiscali dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 che entrerà in vigore il 4.2.2010



21/01/2010 ore 11:05

CIRCOLARE 1/10 FUNZIONE PUBBLICA E FASCE ORARIO

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Sul sito della Funzione Pubblica è stata pubblicata   la Circolare n. 1/10  del 14.1.2010 - avente per oggetto"Indicazioni relative alla pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC. " dove  si segnala  a pag. 2 che il D.M. 18.12.2009, previsto dall'art. 55 -septies (Controlli sulle assenze)comma 5 del Dlvo 165/01 introdotto dall'art. 69 DLVO 27.10.09 n. 150(pag. 26 G.U.)  sulle nuove fasce orario è in corso di pubblicazione.


Fino a ieri 19 gennaio 2010 purtroppo il D.M. non è stato pubblIcato sulla G.U.



20/01/2010 ore 08:28

CERTIFICATO MEDICO-TRATTENUTE FINO A 10 GIORNI E FASCE ORARIO

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

In merito ai quesiti posti da alcuni naviganti  si precisa:
1) RILASCIO CERTIFICATO MEDICO
Si informa che è stato definitivamente chiarito che la certificazione della malattia la può fare anche il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale
Infatti  il comma 2 dell’art. 71 Decreto legge 112 del 25.6.08 che testualmente recita:
“Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica “
è stato  modificato e integrato  dall’art. 17 comma 23 del Decreto Legge 1/7/09 n. 78(legge 3.8.09 n. 102 )
“   b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»;”
2) TRATTENUTE FINO A 10 GIORNI
Per quanto riguarda le ritenute per le assenze nei primi 10 giorni- (n.d.r. .la trattenuta opera per ogni episodio di  assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di  dieci giorni.) si precisa:
Le ritenute devono essere fatte dal 1 luglio 2009   solamente : per i docenti sulla voce retribuzione professionale docenti(R.P.D.) e per l’ATA sul compenso individuale accessorio (C.I.A).
La trattenuta  lorda per ogni giorno di malattia è la seguente:
per il personale docente secondo la fascia di anzianità :
da 0 a 14   anni  -  5,47 euro
da 15 a 27 anni  - 6,73 euro
da 28 anni  – 8,58 euro
Per il personale ATA
DSGA (indennità di Direzione)  : 4,86 euro
ASSISTENTI  AMM./TEC.  : 2,15 euro
COLLABORATORI  SCOLASTICI  : 1,95 euro
3) VISITE FISCALI
Sono ancora in vigore per le visite fiscali  le seguenti fasce orario dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
in quanto fino a sabato 16.1.2010 non è stato ancora pubblicato in GU il Decreto Brunetta firmato il 18.12.09



18/01/2010 ore 12:32

13 GENNAIO 2010: DM NUOVE FASCE ORARIO NON ANCORA IN G.U.

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Il D.M.firmato dal Ministro il 18.12.09,  che  stabilisce le nuove fasce orario di reperibilità per le visite fiscali(9-13; 15-18), la cui pubblicazione era prevista  prima di Natale non risulta sia stato pubblicato fino ad oggi 13 gennaio 2010 .




Pertanto ad oggi sono  in vigore le fasce orario 10-12; 17-19, nonostante le notizie della scorsa settimana di un noto quotidiano Nazionale.








 



13/01/2010 ore 20:18

DM 18.12.09 NUOVE FASCE ORARIO: NON ANCORA IN G.U.

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Il D.M. 18.12.09(vedi ALLEGATO) che  stabilisce le nuove fasce orario di reperibilità per le visite fiscali(9-13; 15-18), la cui pubblicazione era prevista  prima di Natale non risulta sia stato pubblicato fino al 2.1.2010 sulla G.U.




Pertanto ad oggi sono  in vigore le fasce orario 10-12; 17-19.






 



03/01/2010 ore 10:48

NUOVE FASCE ORARIO ENTRO FINE MESE: 9-13; 15-18

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Il Ministro Brunetta ha firmato il 18.12.09 il Decreto sulle nuove fasce orario di reperibilità.


Le nuove fasce sono estese a sette ore (dalle quattro attuali) e vanno dalle 9.00 alle 13.00 del mattino e dalle 15.00 alle 18.00 della sera; un aumento di tre ore rispetto all'attuale reperibilità, compresa tra le 10.00-12.00 e le 17.00-19.00.




La pubblicazione sulla G.U. è attesa verso la metà della prossima settimana. 




Brunetta aveva affermato che erano in vigore da subito.




I vari giornali :sole 24 ore da gennaio; altri giornali dal giorno della pubblicazione sulla G.U. o dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.




Infine il sito della Funzione pubblica ha scritto:




"Il decreto con il quale il Ministro Renato Brunetta ha stabilito le nuove fasce orarie di reperibilità (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00) per le visite mediche di controllo dei dipendenti pubblici, entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale"




Naturalmente la certezza dei termini l'avremo da quello che sarà scritto sul Decreto non appena sarà pubblicato in G.U. 



19/12/2009 ore 10:06

ASSENZA PER CONVALESCENZA POST-RICOVERO: NO RIDUZIONE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

A proposito della notizia sul tentativo di conciliazione, andato a buon fine(e non poteva essere diversamente),nella provincia di Piacenza  su delle riduzioni per assenza per malattia si precisa:


1) l’assenza per convalescenza post-ricovero come precisato con apposito parere della Funzione Pubblica n. 53 del 3/11/08(recepito anche dalla Circolare INPS 109 del 9.12.08) non è soggetta a riduzione della  retribuzione professionale (accessorio);


2) le ore oltre le 18 di una cattedra  istituzionalmente di 21 non sono soggetto a riduzione, come del resto tutte le  cattedre di 18 ore.


Si è trattato soltanto di un errore della Scuola nell’applicazione della norma BRUNETTA



14/12/2009 ore 09:42

FASCE REPERIBILITA ':10-12; 17-19

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

A seguito di quesiti posti da alcuni frequentatori del sito in merito alle fasce di reperibilità per le visite fiscali si ribadisce che le fasce  da osservare per l’effettuazione delle visite fiscali sono OGGI le seguenti: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, come per il privato.




Quindi l’ informazione data da un notiziario Sindacale locale datato 7.11.09 (si riporta il testo: FASCE DI REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA Dal 15 novembre 2009 la reperibilità presso il proprio domicilio passa dalle attuali 4 ore giornaliere a 7 ore, più precisamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Tale cambiameno è conseguenza di una norma contenuta nel Decreto “Brunetta”) non è corretta. 




Infatti il Dlvo Brunetta 150/09 ( G.U. 31/10/09 S.O.) in vigore dal 15.11.09 (art. 69 dal DLVO 150/09 che inserisce il seguente art. art 55-septies comma 5 al DLvo 165/01  pag. 26 GU seconda colonna).prevede che con un semplice decreto ministeriale – A TUTT’OGGI NON EMANATO- e non più con la legge  si  possono ampliare le fasce orarie di reperibilità.




Il Ministro BRUNETTA ha solo annunciato anche sul suo sito(Funzione Pubblica) la notizia che a breve porterà a 7 con un decreto  le fasce orario di reperibilità e nel sito non ha indicato nemmeno l'orario delle nuove fasce.



03/12/2009 ore 20:28

3 GIORNI PERMESSI PER ASSISTENZA PARENTE DISABILE GRAVE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

A seguito di varie richieste ho elaborato un modulo-domanda con relative autocertificazioni per la richiesta dei 3 giorni mensili per assistere un parente o affine portatore di handicap grave  entro il 3 grado(art. 33 legge 104)


Tali moduli tengono conto della CIrcolare INPS n. 90 del23/05/07 che  alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale) afferma , tra l'altro, che:


1) a nulla rilevi che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario ;


2)   che la persona con disabilità in situazione di gravità  - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – possa liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge;


3)   che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
Sul sito dell' Istituto IRIS Versari di Cesena trovate il modulo aggiornato a tale circolare 90 che sostanzialmente abroga le precedenti circolari INPS



03/12/2009 ore 16:24

PRECISAZIONE INPS:DIRITTO RIPOSI GIORNALIERI PADRE

Categorie PRECARI-assenze, PRECARI-assenze

Con Circolare 118 del 25.11.09 l'INPS ha precisato dopo l'intervento del Ministero del Lavoro del 16.11.09  che   Il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre è casalinga, indipendentemente da situazioni di comprovata oggettiva impossibilità , in riferimento alla sua circolare 112/2009



02/12/2009 ore 00:07

MINISTERO DEL LAVORO: PRECISAZIONI RIPOSI GIORNALIERI AL PADRE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Il Ministero del Lavoro  ha emanato la Lettera circolare C/2009  del 16 novembre2009, con la quale si precisa che la richiesta dell'Inps - di cui alla circolare del 15 ottobre 2009 n. 112/2009 (vedi Notizia del 16/10/09 )- di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.


Il chiarimento nasce proprio dal fatto che la circolare INPS n. 112/2009 ha condizionato la fruizione dei riposi giornalieri del padre lavoratore - entro il primo anno di vita del bambino - ad una serie di limiti (oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc.) ed oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili).


Il Ministero conclude dicendo che: "neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 della Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti)".



23/11/2009 ore 14:22

VISITE FISCALI: FASCE DI REPERIBILITA'

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Brunetta sul proprio sito(clicca qui) pubblica una circolare nella quale fa l'excursus delle fasce orario e preannuncia che ,come previsto dalla legge "BRUNETTA" che entrerà in vigore il 15.11.09 , con Decreto (e non più con legge)allargherà le fasce orario dalle attuali 4 ore(10-12;17-19 stabilite con legge) a 7 ore (da stabilire con apposito Decreto non ancora emanato).



12/11/2009 ore 14:19

31-10-09 DECRETO BRUNETTA IN GU E FASCE ORARIE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuola

Sul supplemento ordinario n. 197 alla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009 è stato pubblicato il “decreto Brunetta”(Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 )(vedi ALLEGATO) che   entrerà in vigore il 15 novembre 2009(vedi articolo de LA TECNICA DELLA SCUOLA)
Inoltre è previsto un allargamento delle fascie orario di reperibilità per assenze: prima  erano 4 ore, poi sono diventate 11 , poi di nuovo 4 e a breve saranno portate a 7(9-13; 15-18)(vedi articolo de LA TECNICA DELLA SCUOLA).


Tale allargamento delle fasce orario (preannunciato da Brunetta) come prevede il Decreto Brunetta  potrà essere fatto con un semplice Decreto Ministeriale (art 55-septies comma 5 del DLvo 165/01  di cui alll'art. 69 dal DLVO 150/09).



01/11/2009 ore 17:06

RIPOSI GIORNALIERI AL PADRE: MADRE CASALINGA

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

L’INPS, con la Circolare n. 112 del 15.10.2009  ha recepito la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008 del Consiglio di Stato, Sez. VI, che ammette la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre  sia casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”. con alcuni distinguo


Anche  il Ministero del Lavoro aveva condiviso con lettera circolare del 12.5.09 (di cui avevo data notizia in altro articolo il 12.5.09)l’orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza.  



16/10/2009 ore 20:33

MALATTIA, RIFLESSI, FASCE ORARIO E ONERI VISITE FISCALI

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Premesso che e' stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 140/L alla «Gazzetta Ufficiale» n. 179 agosto del 4 agosto La legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto legge 78 del 2009 riporto quanto scriveva sul suo sito l'USR dell'Emilia-Romagna:
"Oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio
Tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le scuole, non sono più tenute a corrisponderli alle ASL. Lo ha stabilito il Decreto Legge n. 78 in vigore dal 1° luglio 2009

Il D.L. 1 luglio 2009 n. 78 concernente "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", ha previsto, tra l’altro, all’art. 17 comma 23 le seguenti modificazioni all’art. 71 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008:
inserimento di un comma 5bis “gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”;
soppressione del secondo periodo del comma 3 e conseguente ripristino delle fasce orarie 10-12 e 17-19;
abrogazione del comma 5 con effetti concernenti le assenze effettuate successivamente al 1 luglio 2009 (le assenze dal servizio non precludono la corresponsione dei compensi derivanti dalla contrattazione integrativa). "



28/08/2009 ore 18:34

ASSENZE PER MALATTIA FINO A 10 GIORNI: DECRETO LEGGE ANTICRISI

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuola


Alla domanda posta da alcuni docenti in merito alle novità del decreto legge anticrisi sulle assenze dei lavoratori(D.L. 178 del 1 luglio 2009),  di cui si è parlato in questo sito in altro articolo, si risponde in sintesi:


1) cambia pochissmo sulle trattenute per il personale della scuola per le assenze per malattia fino a 10 giorni ( sono state abolite SOLO nel comparto sicurezza e difesa e vigili del fuoco).:


le ritenute dovevano essere fatte sia sulla voce retribuzione professionale docenti(o compenso accessorio ATA) sia sulle somme derivanti dalla contrattazione integrativa.


dal 1 luglio 2009  le ritenute vengono fatte solamente : per i docenti sulla voce retribuzione professionale docenti e per l’ata sul compenso individuale accessorio .
2) ritornano le vecchie fasce orario per le visite fiscali dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 :quelle stabilite dal nostro Contratto di lavoro.


3) I costi delle visite fiscali sono a carico delle aziende sanitarie locali.




10/07/2009 ore 18:21

PRECEDENZE TRASFERIMENTI E LEGGE 104

Categorie PERSONALE RUOLO-trasferimenti, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

I docenti destinatari di legge 104 personale  sono di due tipologie:


1)docenti disabili e in situazione di gravita (art. 33 comma 6)


2)docenti che sono disabili(non in situazione di gravità) e che hanno invalidità superiore  2/3 (art. 21 )


Sia i primi che i secondi( punto III) non devono essere inseriti in graduatoria perdenti posto come prevede l'art. 7  penultimo comma  del CCNL sulla mobilità


Solamante i primi hanno diritto ai 3 giorni al mese di permesso retribuito previsti dal CCNL Scuola.



22/06/2009 ore 12:51

LEGGE 104/92:CONGEDO STRAORDINARIO (2 ANNI) RETRIBUITO

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Il Miur con nota del 16 giugno 2009 (pubblicata sul sito del Miur il 19.6.09) ha fornito un quadro cronologico e riassuntivo della normativa concernente i congedi biennali retribuiti(art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 151/2001)alla luce delle recenti sentenze emesse dalla Corte Costituzionale.




In particolare, dopo un excursus delle varie sentenze(n. 233/05, n. 158/07 e n. 19/09),  ha evidenziato che:




“Durante il periodo di congedo retribuito non è possibile usufruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 cioè dei permessi lavorativi di tre giorni mensili.
Va sottolineato che il congedo incide negativamente sulla maturazione delle ferie e sul trattamento di fine servizio mentre è utile ai fini del trattamento di quiescenza.




Appare invece evidente che, al cessare per qualsiasi causa, della fattispecie legittimante la fruizione del beneficio, il dipendente sarà tenuto ad interrompere il congedo ed a rientrare in servizio"



21/06/2009 ore 17:26

ASSENZE FINO A 1O GIORNI: RIFLESSI SOLO SULLA RETRIBUZIONE NO SUI CONTRIBUTI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

 Con circolare 28/5/2009 n. 13 l'INPDAP ha dato chiarimenti in merito ai riflessi contributivi, pensionistici e previdenziali connessi all’applicazione della  disciplina introdotta dall'articolo 71, comma 1, del D-L. 25 giugno 2008, n. 112(Legge n. 133/2008) che  prevede che nei primi dieci giorni di assenza(n.d.r.  di ogni periodo di assenza e quindi anche di un solo giorno) è corrisposto il trattamento economico  fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”.


L'INPDAP precisa che i riflessi attengono al solo trattamento retributivo delle assenze(accessorio:RPD o CIA), ma  resta ferma la vigente disciplina in materia di copertura contributiva e della valutazione ai fini pensionistici e previdenziali.



03/06/2009 ore 11:31

MINISTERO LAVORO: RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare B/2009 prot. 15/V/0008494/14.01.05.04 del 12/05/2009, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere al lavoratore padre, durante il primo anno di vita del bambino, il diritto ai congedi di cui all’art. 40, D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, anche nei casi in cui l’altro genitore svolga attività di lavoro casalingo.


In particolare, alla luce di indirizzi giurisprudenziali, il Ministero del Lavoro ritiene di poter concludere in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall’art. 40, lett. c, D.L.vo 26 marzo 2001 n. 151, anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo



12/05/2009 ore 18:30

CIRCOLARE BRUNETTA SULLE FASCE DI REPERIBILITA' PER I MALATI ONCOLOGICI

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

 Il Ministro  Brunetta ha firmato  il 30  aprile u.s. una circolare che fornisce chiarimenti in ordine alle fasce di reperibilità in caso di malattia per i malati oncologici .


Il testo della Circolare  in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti è pubblicato sul sito della Funzione Pubblica 




 



05/05/2009 ore 12:43

ASTENSIONE FACOLTATIVA E MALATTIA DEL BAMBINO

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuola

Alla domanda posta da un navigante-docente: si può interrompere  l’astensione facoltativa in caso di malattia del bimbo?.


Si risponde affermativamente. In tale senso la risposta datata 28 agosto 2006 ad un interpellodel 28 giugno 2006, che si allega del Ministero del lavoro,che  riconosce la possiblità di sospendere il congedo parentale, su richiesta del dipendente, nell’ipotesi in cui, durante la fruizione dello stesso insorga la malattia del figlio nelle ipotesi di cui all’art 47 del T.U. n. 151/2001.
Il Minstero del Lavoro fa riferimento anche alla circolare INPS n. 8 del 17 gennaio 2003 che   prevede la sospensione del congedo parentale, a domanda dell’interessato, in caso di sopravvenuta malattia del genitore



02/04/2009 ore 18:25

PERSONALE NON DI RUOLO: ASTENSIONE FACOLTATIVA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Categorie PRECARI-assenze

Il 20/09/06 scrivevo in questo sito(clicca qui) che la Ragioneria provinciale di Forlì  , a differenza dell'USR del Piemonte , affermava, nelle vie brevi, che il docente non di ruolo che accettava la nomina trovandosi in astensione obbligatoria poteva usufruire della facoltativa solamente se assumeva servizio per un giorno, a differenza del personale di ruolo.


La Ragioneria provinciale di Sondrio ha posto via e-mail il 2 febbraio 2009 il quesito al MEF .


Il MEF ha risposto  a tale quesito con nota 33950 del 24 marzo 2009 e ha inviato copia di tale nota il 25.3.09  a tutte le Ragionerie dello Stato


In tale nota concordata con l'IGOP si afferma che non è necessaria l'assunzione in servizio per il personale non di ruolo.


Le motivazioni del MEF sono le stesse di quelle dell'USR del Piemonte(la nomina si perfeziona con  la semplice accettazione, come per il personale di ruolo).



31/03/2009 ore 23:33

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E D'ISTITUTO:NON VALUTABILITA' PERIODO DI CONGEDO PER DOTTORATO NON RETRIBUITO

Categorie PRECARI-graduatorie permanenti, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-trasferimenti

Ad un quesito posto dall'USP di Pisa,   il Miur ha risposto, come da nota 19.1.09 trasmessa dall'USP di Pisa,  che il servizio prestato in costanza di  borsa dottorato di ricerca non  retribuito  non è valido ai fini delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto.


Interessante la precisazione che il personale destinatario di  contratto  a tempo determinato o indeterminato , che si trova con dottorato, può  accettare la nomina senza perfezionare il rapporto di lavoro. e qunidi deve essere posto in congedo straordinario per dottorato di ricerca.

Nella stessa si conferma che servizio con dottorato di ricerca è valido  solamente ai fini della pensione e della ricostruzione di carriera.


Naturalmente essendo valido ai fini della ricostruzione di carriera è valido  come servizio di ruolo per  i trasferimenti, ovviamente non ai fini della continuità del servizio nella scuola di titolarità (note comuni alle tabelle di valutazione CCNI Febbraio 2009 Premessa penultimo capoverso),



05/03/2009 ore 11:54

ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA:PERIODO MASSIMO

Categorie PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenze, VARIE-contratto scuola

E' disciplinata nel comparto scuola dall'art. 18 del CCNL 29/11/2007 e fa riferimento agli art. 69 e 70 del T.U. approvato con DPR n 3 del 10 gennaio 1957


Due limiti massimi  :


a)      1 anno continuativo o cumulabile(si sommano i periodi con interruzione servizio attivo inferiore a 6 mesi)(art. 70, comma 1 primo periodo)


b)      2 anni e mezzo in un quinquennio(art. 70,  comma 2)


Le Ragionerie provinciali dello Stato ed in particolare quella di Bologna non registrano i decreti concessi in base ai 2 anni e mezzo in un quinquennio e li  respingono  con il seguente rilievo: in base alla nota ARAN prot. 2350 del 26.06.1995 è possibile concedere solo 1 anno in 1 triennio.


Il Ministero  del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato  con nota prot 195548 del 12.2.1997 ritiene validi i chiarimenti della sopracitata nota ARAN al punto d)CUMULO DI ASPETTATIVE, riferiti al comparto ministeri,  anche per il comparto scuola.


Finalmente per il comparto Ministeri nel CCNI del 16 febbraio 1999 sottoscritto il 16 maggio 2001 all'art.  7(Aspettative)comma 1 il problema è stato chiarito (pag. 9 n. 158 Supplemento ordinario a G.U. n. 142 del 21 giugno 2001): "Al dipendente.........possono essere concessi.....periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia.... per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio".


Del resto l'art. 47(Computo del quinquennio per la durata massima dell'aspettativa)  del D.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1057 n. 3" - e nello specifico  del secondo comma dell'art. 70 del T.U. 3/1957- è stato soppresso dalla legge Finanziaria 2006(art. 1 comma  220 Legge 266/2005).


Ci si augura che nel prossimo Contratto Scuola venga fatta chiarezza.



30/11/2008 ore 22:54

PROROGA SUPPLENZA DOCENTE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA’:SPETTA

Categorie PRECARI-nomine supplenza, PRECARI-assenze

Solamente con l’ultimo contratto è stato risolto il problema dellla proroga della supplenza al personale supplente in astensione obbligatoria.La norma è stata aggiunta all’art. 12 comma 2  ultimo periodo del CCNL  del 29/11/07 che testualmente recita: “Durante il medesimo periodo di astensione(n.d.r. astensione obbligatoria ai sensi degli art. 16 e 17 Dl.L.s. n. 153/2001 ex 1204/71), tale periodo è da considerarsi servizio effettivamerte prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza”


Il ministero con vari telex (nota 31.1.80 n. 51418, comunicazione di servizio 19/06/1998 n. 156,telex 18/03/95  n. 351 etc,) in risposta a singoli Uffici periferici aveva sempre sostenuto che la proroga spetta solo all’insegnante in effettivo servizio e non alla docente in maternità, ma non aveva avuto il coraggio di emanare una circolare Ministeriale che come fonte del diritto ha più valore di un sermplice telex o comunicazione di servizio: a qualche provveditore(Sondrio) in verità (vedi telex 29 aprile 1993  ) aveva risposto di dare la proroga anche se solo giuridica all’insegnante in maternità.


Pertanto alla DOCENTE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA, nel caso non possa assumere servizio,  spetta anche l'eventuale proroga della supplenza e la conseguente retribuzione.



26/11/2008 ore 16:50

DL BRUNETTA E PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuola

Alla domanda di alcuni docenti se alla luce del Decreto Brunetta i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari non possono essere più goduti a giorni ma devono essere goduti ad ore




Si risponde : per il personale della scuola tutto è invariato si può continuare a godere di detti  permessi a giorni




Solamente in quei comparti come quello dei Ministeri in cui era previsto l’usufruizione a giorni(3 giorni) o ad ore(18 ore) , i permessi devono essere usufruiti solo ad ore(art. 72 DL 112) 



05/10/2008 ore 18:25

DL BRUNETTA E PERMESSI LEGGE 104

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuola


Alla richiesta di alcuni docenti  che assistono persone portatori di handicap in situazione di gravità se con il DL 112è cambiato qualcosa sui permessi(orari o a giorno???)


Si risponde: No  i familiari di persone in situazione di handicap grave possono continuare a fruire dei 3 giorni di permesso mensile




Ad ogni buon fine si fanno alcune riflessioni sulla normativa :


La legge 104/92 all’art. 33 “agevolazioni” prevede:


1)      per le persone portatori di handicap in situazione di gravità permessi orario (due ore per ciascun giorno :comma 2- naturalmente per un orario pari o superiore a 6;i n caso contrario è 1 ora) o alternativamente giorni di permesso(3 giorni al mese: comma 3)


2)       per i familiari entro il 3 grado che assistono persone  in situazione di gravità prevede solamente  permessi giornalieri( 3 giorni di permesso al mese)

 Il CCNL scuola del 28 novembre 2007 (ed anche quello precedente)  all’art. 15 comma 6(ex art. 21)prevede con riferimento all’art. 33 comma 3 della legge 104/92 solamente i permessi giornalieri con la precisazione che devono essere retributi e possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.



Il contratto della scuola pertanto a differenza degli altri contratti(vedi quello dei ministeriali)non prevede la frazionabilità ad ore(massimo 18) : non prevista neanche dalla legge.


Il DL Brunetta non modifica in alcun modo la legge 104  ma precisa la possibilita della riconduzione ad ore (vedi circolare 8) solamente nel caso lo preveda il contratto.

 Pertanto si applica la legge 104 e le eventuali norme previste dal Contratto
Le circolari dell’INPS non si riferiscono al mondo della scuola; le circolari INPDAP si riferiscono ai contratti diversi dal mondo della Scuola(vedi CCNL  dei ministeriali): solo per il privato e per i comparti nei quali è previsto la frazionablità  ad ore dei permessi di 3 giorni ed  è possibile tale tipo di usufruizione .



E’ lasciata comunque anche in questo caso al lavoratore la libera scelta tra permesso giornaliero ed orario


Pertanto i familiari di persone in situazione di handicap grave possono continuare a fruire dei 3 giorni di permesso mensile.



05/10/2008 ore 14:52

5 SETTEMBRE 2008: ULTERIORE CIRCOLARE DI CHIARIMENTO SULLE ASSENZE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, VARIE-contratto scuola

Oggi 5 settembre  2008 è stata emanata una  ulteriore circolare di chiarimento sulle assenze(circolare 8/2008) a firma Brunetta a seguito della conversione in legge del Decreto legge 112 edi particolare tratta la legge 104/92 sui portatori di handicap .  Si trova sul sito della Funzione pubblica: clicca qui


A suo tempo era stata emanata sull'argomento assenze la Circolare 7/08

In particolare la Circolare precisa:


"La norma prescrive una decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di


assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di


dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad


esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute


prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai


CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia."  




05/09/2008 ore 17:29

CIRCOLARE FUNZIONE PUBBLICA N. 7 :OBBLIGO DI VISITA FISCALE ANCHE PER UN SOLO GIORNO

Categorie PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenze

 ll Ministro  Renato Brunetta in una circolare firmata ed    emanata oggi 17 luglio inviata a  tutte le amministrazioni pubbliche  in base alla quale devono sottoporre i propri lavoratori a visita medica fiscale anche nel caso di assenza di un solo giorno per malattia. Le nuove norme sono subito operative discendono dal decreto legge 112 entrato in vigore dal 26 giugno  e valgono anche per le assenze già avvenute dal 26 giugno scorso in poi 




Vi sono anche novità anche sulle eventuali decurtazioni dallo stipendio che si applica per i primi 10 giorni di assenza e che interessano anche il personale della scuola




Si allega il testo della circolare della Funzione Pubblica n. 7 del 17.7.08



17/07/2008 ore 19:28

ASSENZE FINO A 10 GIORNI E SUPERIORI A 10 GIORNI

Categorie VARIE-generico, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Sul S.O. n 152 della G.U. n. 112 del 25.6.08 è stato pubblicato il decreto legge n. 112 del 25.6.08 in vigore dal 25 giugno dove  tra l'altro al comma 1 e 2 del'art. 71 si prevede:




"1.  Per  i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci  giorni di  assenza  e'  corrisposto  il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati,  aventi  carattere  fisso e continuativo, nonche' di ogni
altro   trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il  trattamento  piu' favorevole  eventualmente  previsto  dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio  sul  lavoro  o  a  causa  di  servizio, oppure a ricovero ospedaliero  o  a  day  hospital,  nonche'  per le  assenze relative a patologie   gravi   che  richiedano  terapie  salvavita.  I  risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di  bilancio  per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di   bilancio.   Tali   somme   non  possono  essere  utilizzate  per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
  2.  Nell'ipotesi  di  assenza per malattia protratta per un periodo superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante   presentazione   di  certificazione  medica  rilasciata  da struttura sanitaria pubblica"


04/07/2008 ore 13:03

ORARI VISITE FISCALI DAL 25 GIUGNO 2008

Categorie VARIE-generico, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Sul S.O. n 152 della G.U. n. 112 del 25.6.08 è stato pubblicato il decreto legge n. 112 del 25.6.08 in vigore dal 25 giugno dove  tra l'altro al comma 3 del'art. 71 si prevede: 




 "3.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le  quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle  ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi".




Prima del 25 giugno 2008 le fasce orarie erano: 10-12 e 17-19




Nautralmente tale decreto legge entrato in vigore il 25 giugno deve essere convertito in legge, anche con modifiche, entro  60 giorni.



04/07/2008 ore 08:15

RIENTRO IN SERVIZIO DOPO IL 30 APRILE

Categorie PRECARI-assenze, VARIE-contratto scuola




Il personale docente che dopo un’assenza continuativa (attenzione : ad esempio il rientro nelle  vacanze di pasqua interrompe la continuità)di almeno 150 giorni rientri dopo il 30 aprile( si tiene conto per il calcolo dei giorni della data di termine dell’assenza e non del 30 aprile) non rientra nelle classi, ma è impiegato nella scuola sede di servizio  per supplenze o altre attività o compiti.


Nel caso l’assenza sia inferiore a 150 giorni ma superiore a 90 giorni il docente non rientra nelle sole classi terminali


Il supplente che sostituisce il titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio  per gli scrutini e le valutazione finali(precisazione di chiarimento introdotta dal CCNL art 37(ex art. 34) del 29.11.07)



27/04/2008 ore 10:10

PERMESSI ELETTORALI

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Toccano i seguenti permessi elettorali:


1)Per lo svolgimento della campagna elettorale:


a) permessi retribuiti e non retribuiti: per il personale di ruolo i permessi 3+ 6 sono retributi(art. 15 CCNL Scuola); per il personale non di ruolo annuale o fino al 30 giugno 6 giorni di permesso  non retribuiti(art. 19 CCNL Scuola)


b)  a completamento aspettativa NON RETRIBUITA per motivi personali(art. 18 CCNL Scuola) non valida ai fini della carriera


2)per la funzione di  Presidente e/o scrutatore commissione elettorale


personale di ruolo e non di ruolo art. 1 legge 21.3.90 n. 53 , art. 119 DPR 30-3-1957 n 361 e art. 1 legge 29.1.92 n. 69 : partecipazione alle operazioni considerata attività di servzio a tutti gli effetti e qundi retribuita e recupero (riposo compensativo ) per la domenica ed evenutalmente anche per il sabato nel caso di personale con settimana corta(C.M. 14.6.90 n. 160)


3) per il diritto di voto in località diversa da quella dell'Ufficio


il permesso tocca retribuito compresi i giorni di viaggio solamente se si è stati trasferiti nell'approssimarsi delle elezioni (art. 13 DPR 30-5-1989 N. 223).


In caso contrario  toccano i permessi per motivi personali(artt. 15 e 19 CCNL Scuola) e/o ferie(artt. 13 e 15 CCNL scuola) : al  personale di ruolo i permessi sono retribuiti, al personale non di ruolo invece non sono retribuiti



01/04/2008 ore 08:48

RETRIBUZIONE ASTENSIONE FACOLTATIVA: PRIMI 3O GIORNI

Categorie PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenze

Con nota del 20 dicembre 2007(che si allega)  , a seguito parere del ministero dell'Economia e Finanze,  Il M.PI. ha comunicato   che in applicazione delle  norme vigenti(DLvo  151/2001 art. 32 ,33 e 34) il trattamento economico intero deve corrispondersi, in via generale , per i primi 30 giorni se il congedo è fruito prima del compimento del terzo anno di vita del bambino; se, invece è fruito dopo il triennio, il trattamento economico è corrisposto per intero solo in presenza dei requisiti previsti dall’art. 33 (Prolungamento del congedo per lavoratrice/lavoratore madre/padre di minore con handicap in situazione di gravità).

03/01/2008 ore 13:54

CONGEDO PARENTALE IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Un insegnante di ruolo chiede : quali effetti ha sulla pensione e sulla buonuscita una astensione facoltativa per un figlio di età superiore a 3 anni e inferiore a 8 anni e quindi non retribuita ?.


Fa presente di aver chiesto in giro e di aver avuto le più controverse risposte: non è valida oppure è da riscattare .


Si fa presente che mentre ai fini pensionistici tale servizio è valido ,ai fini della buonuscita  non risulta che possa essere riscattato.


Infatti  l'art. 35 del D.lvo n. 151/01 prevede la totale copertura figurativa sia dei periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico anche ridotto(30%) sia di quelli che non danno diritto al trattamento economico(0%). In sostanza la gestione previdenziale di appartenenza (INPDAP) deve coprire con oneri  a suo carico fino alla totale copertura contributiva come prevede l'art. 35 comma 3 e 4 del DLvo 151 del 26.03.2001.


Si trova riscontro nella informativa INDPAP n. 18 del 19 maggio 2003 pagg. 6 e 7.


Per la buonuscita solamente la facoltativa al 30% è valida come intera e non deve essere più riscattata(Nota operativa INPDAP 12 luglio 2006 n. 21) mentre non  è  valida quella non retribuita(Vedi Informativa n. 18/2003)



22/09/2007 ore 07:43

ASSENZA DOVUTA A INFERMITA' PER INCIDENTE STRADALE CAUSATO DA TERZI

Categorie VARIE-contratto scuola, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Una norma che a mio parere è stata recepita solamente con il contratto Scuola del 1995  e quindi presente nell'art. 17 comma 17 del CCNL 24.7.03 e poco conosciuta dal personale della scuola ed in particolare da quello docente è l'assenza dovuta a infermità per un incidente stradale causato da altro veicolo  (state quindi attenti in questo caso ad accordarvi con l'assicurazione del terzo: in effetti dovrebbe essere il dipendente a rivalersi sull'assicurazione ma di fatto fa tutto l'Amministrazione ; mi ricordo il caso di un docente che è stato lievemente tamponato, ha lasciato andare il terzo, pensando di non aver subito nulla , ha avuto invece il colpo di frustra, poi si è assentato e ha dovuto "pagare" in prima persona ) 


Infatti quando un dipendente ha un incidente stradale  non per propria colpa e, di conseguenza, si assenta per un periodo di malattia, l'amministrazione è tenuta a rivalersi sull'assicurazione di chi ha causato l'incidente, al fine di consentire il recupero dello stipendio erogato durante il periodo di assenza. 
Esiste in proposito un  parere dell'avvocatura dello Stato di Bologna  del 2003  che detta istruzioni per il recupero dei soldi nei confronti dell'Assicurazione del responsabile. 



14/09/2007 ore 16:07

ASSICURAZIONE INAIL INSEGNANTE PER INFORTUNIO SUL LAVORO

Categorie VARIE-contratto scuola, PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Un interrogativo che ci si pone solamente quando un insegnante ha  un infortunio sul lavoro (in riferimento anche all'art. 20 del CCNL 24.07.03)è questo : è assicurato all'INAIL ?






Purtroppo come emerge dalla Nota INAIL del 31 marzo 2003 ( che si allega) sembra che non tutti gli insegnanti hanno i requisti di assicurabilità






Tale nota poi è stata girata come circolare n. 28 del 23.4.03 rinvenibile nel sito dell'INAIL






Ci si chiede: un docente che ha un infortunio sul lavoro(a scuola) e non viene riconsciuto dall'INAIL in quanto non rientra nelle categorie di cui alla predetta circolare ha diritto all'applicazione dell'art. 20 del CCNL 24.7.03 e cioè al non computo dell'assenza?



14/09/2007 ore 15:49

RIPOSI AGGIUNTIVI AL PADRE LAVORATORE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

 Il Ministero del Lavoro nella nota protocollo n. 11025 del 3 settembre 2007 (interpello n. 23/2007) precisa il
Diritto pieno all'allattamento per il papà lavoratore. Durante il primo anno di vita del bambino, il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri aggiuntivi (il doppio di quelli ordinari) previsti in caso di parto plurimo, qualora non goduti dalla madre perchè lavoratrice parasubordinata o autonoma.


La precisazione ministeriale arriva in risposta dell'istanza di interpello del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. La richiesta di chiarimenti riguarda il sistema di tutele, a favore dei lavoratori, previsti in occasione della maternità.


Interessante sull'argomento anche la circolare INPS n 95-bis del 6/92006 punto 7.3



11/09/2007 ore 06:33

ORE DI ALLATTAMENTO: DIRITTO ANCHE DEL LAVORATORE PADRE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Ad un docente non di ruolo che si pone la domanda se ha diritto al riposo giornaliero per allattamento(ex art. 10 legge 1204/71 e art. 13 legge 53/2000) in alternativa alla madre anch’essa docente ma di ruolo si risponde affermativamente.


La normativa è negli artt. 39-46 del Dlvo 26 marzo 2001 n. 151 e in alcune circolari applicative (Nota Tesoro prot. 094909 del 25.10.00circ. INPDA n. 49 del 27.11.2000 punto 5- circ. INPS n. 8 del 17.1.03 punto 2- circ. INPS  n. 139 del 29 .07.02  punto 5 –circ. INPS. n. 109 del 2000 punto 2.1.)


Il diritto del padre è subordinato alla rinuncia della madre lavoratrice con appsita dichiarazione.


Nauralmente il diritto del padre al riposo  è “derivato” da quello della madre.


Pertanto quando la madre non svolga attvità lavorativa non sussiste il diritto del padre.


In particolare se la madre è una lavoratrice dipendente il padre lavoratore ha la possibilità di fruire del riposo solo nel caso la madre vi rinunci espressamente e riprenda effettivamente l’attività lavorativa.


Ne consegue che il padre lavoroatore non può usufruire del riposo giornaliero nel caso in cui la madre si trovi in congedo per maternità(ex astensione obbligatoria) o parentale(ex astensione facoltativa): la madre può invece utilizzare i riposi giornalieri anche in coincidenza con il periodo di congedo parentale del padre.


Naturalmente la riduzione di 1 ora al giorno lavorativo anche per il non di ruolo viene considerato servizio e retribuita.



01/09/2007 ore 08:10

LEGGE 104: PERMESSI MENSILI FRAZIONABILI AD ORE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

l'INPS con messaggi n. 15995 del 18 giugno 2007 e n. 16866 del 28 giugno 2007 fornito chiarimenti sui permessi mensili.


Nel primo messaggio(n. 15995) si legge che "Al fine di fornire una soluzione unitaria al rpoblema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave,..........il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria ciroclare , ha h ammesso la possiblità di  fruire dei 3 giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992  anche frazionandoli in permessi orari"


Conclude quindi "Tale frazionamento ,comunque, non porà portare al superamento delle 18 ore mensili"


Nel secondo messaggio(n. 16866) L'INPS  precisa che il limite orario mensile di 18 ore opera nel caso i permessi giornalieri vengano utilizzati oslo parzialmente ad ore  e non quando vengono tutti fruiti per giornate lavorative intere.


Viene precisato che il limite delle 18 ore si applica ai lavoratori con 36 ore settimanali  su sei giorni.


E prosegue:"  Infatti l'algoritmo di calcolo , da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale do lavoro determinato su base settimanale, ai fini della quantificazione del massimale orario mensile di permessi è il seguente:


(orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni  lavorativi settimanali) X 3= ore mensili fruibili"



11/07/2007 ore 07:12

CHIARIMENTI SU PERMESSI LEGGE 104/92 ART. 33 CO. 3

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

L'INPS con circolare n. 90 del 23 maggio 2007 ha modificato i precedenti criteri in merito all'accertamento dei requisti della  continuità e della esclusvità dell'assistenza al disabile in siutazione di gravità alla luce dell'ordinamento consolidato della giurispridenza : ora non ha più alcuna rilevanza che nell'ambito del  nucleo familiare della persona con disabilità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario: la persona disabile in situazione di gravità  ha infatti il diritto a scegliere liberamente chi, all'interno della stessa famiglia, debba prestare assistenza. Tale assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purchè assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in sitazione di gravità.


Naturalmente il diritto ai permessi non può essere esercitato nel solo caso di ricovero a tempo pieno per le intere 24 ore.



07/07/2007 ore 08:20

ASSENZE: DOMENICA , NATALE E PASQUA TRA DUE PERIODI ASSENZE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

Un problema abbastanza diffuso è come considerare il periodo di vacanze natalizie o pasquali   tra due periodi di assenza. Nel caso prospettato ci auta una nota del Tesoro -  Ragioneria Generale dello Stato  prot. 108127 del 15/6/1999 (che si allega)in cui si precisa : "poichè la funzione docente si esplica non solo con l'insegnamento ma anche con la partecipazione ad altre attività individuali e collettive,  la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l'effettiva ripresa dal servizio al termine del periodo di assenza. E' appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione dell'avvenuta ripresa del servizio".


Altro problema è come considerare  la domenica tra due periodi di assenza per malattia: essendo  un medesimo istituto giuridico  la domenica è da ricomprendere nel periodo di assenza(nota prot. 108127 Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato  del 15.06.1999 e nota prot. 126690 Tesoro-Ragioneria Generale dello stato  12.05. 1998 )..


Si precisa a anche  alla domanda che spesso viene posta(  FAQ del  Tesoro del  Luglio 2004 ) "Come vengono considerati i giorni non lavorativi fra due periodi di malattia certificati con diagnosi diverse?"


Risposta del Tesoro : "La posizione di stato giuridica di malattia è unica e comprende anche i giorni non lavorativi".


Nel caso invece si usufruisca di 2 istituti giuridici diversi  ad esempio astensione facoltativa fino a sabato e malattia da lunedi, la domenica non è da comprendere nel periodo di assenza(nota prot. 108127 Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato  del 15.06.1999 e nota prot. 126690 Tesoro-Ragioneria Generale dello stato  12.05. 1998 ).






Si allega anche la nota  della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 1998.



20/12/2006 ore 08:13

LEGGE 104

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze, PERSONALE RUOLO-trasferimenti

Si precisa a seguito di quesito posto da un navigante che per usufruire dei permessi della legge 104/92  (previsti dal CCNL Scuola del 24/7/03 al comma 6 dell'art. 15) requisito principale è che il lavoratore  o la persona a cui viene prestata assistenza deve essere in possesso dell'attestazione di handicap con connotazione di gravità come previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104.


Infatti la stessa INPS nella premessa alla Circolare 133 del 17 luglio 2000(avente per oggetto: "Benefici a favore delle persone handicappate. Legge 8 marzo 2000 n. 53. Art. 33 commi 1,2,3 e 6 della legge n. 104/92") precisa tale circostanza.



05/12/2006 ore 18:56

MATERNITA': ASSENZA PER MALATTIA DEL BAMBINO E ASSENZA PER ASTENSIONE FACOLTATIVA: CUMULABILITA'

Categorie PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenze

LA Ragioneria provinciale di Forlì interpellata nelle vie brevi ha confermato la cumulabilita' ai fini anche della retribuzione  della malattia del bambino(30 giorni per ogni anno di vita del bambino- fino al terzo anno-  retributi al 100%) con l'astensione facoltativa (30 giorni retribuiti al 100%  nei primi 3 anni di vita del bambino).


Pertanto il docente che ha chiesto e ottenuto l'astensione facoltativa nel primo anno di vita del bambino con retribuzione al 100% per complessivi 30 giorni, può nello stesso anno di vita del bambino ed anche nello stesso anno scolastico godere di ulteriori 30 giorni retribuito al 100% per malattia del bambino.



02/12/2006 ore 12:23

LAVORATRICE MADRE:DIRITTI DOPO L'OBBLIGATORIA

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

A una docente non di ruolo attualmente in obbligatoria che, coniuge di un docente di ruolo, chiede lumi sui diritti  derivanti dalla maternità si precisa che vi sono i seguenti istituti giuridici:




CONGEDO PARENTALE(o astensione facoltativa)




 1) la madre ha diritto dopo l’astensione obbligatoria a 6 mesi di facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino;


2) il padre ha diritto dopo la nascita del figlio  a  6 mesi di facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino;


3) il padre e la madre non possono superare complessivamente i 10 mesi;


4)nel solo caso che  il padre usufruisca di un periodo non inferiore a 3 mesi anche non continuativi il suo massimo è 7 mesi e complessivamente 11 mesi(in tal caso la madre ha 4 mesi)


5) la richiesta di facoltativa deve essere richiesta con un preavviso di almeno 15 giorni;


6)la retribuzione nei primi 3 anni di vita del bambino è di 30 giorni retribuiti al 100% tra madre e padre e di un massimo di ulteriori  5 mesi retribuiti al 30%;


7) la facoltativa richiesta dopo i 3 anni di vita del bambino non è retribuita: è retribuita al 30% solamente se il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento  minimo di pensione INPS(per l’anno solare 2006  valore provvisorio euro 13896,35 annuo-  Circolare INPS n. 51 del 4/4/06)


MALATTIA DEL BAMBINO DI ETA’ INFERIORE A 6 ANNI
a) Esiste la facoltà di assentarsi per malattia del bambino nei primi 3  anni:


nel primo anno di vita del bimbo 30 giorni con retribuzione al 100%, ulteriori periodi non retribuiti;


nel secondo anno di vita del bimbo 30 giorni  con retribuzione al 100%, ulterori periodi non retribuiti;


nel terzo anno di vita del bimbo 30 giorni  con retribuzione al 100%, ulteriori periodi non retribuiti;


b)Esiste la facoltà di assentarsi per malattia del bambino dai 3 agli 8  anni:


a ciascun genitore spettano 5 giorni non retriubiti per ogni anno di vita del bimbo


RIDUZIONE DI ORARIO PER ALLATTAMENTO


 Il docente sia di ruolo che non di ruolo può chiedere la riduzione di orario per allattamento di 1 ora al giorno lavorativo: tale riduzione di 5 ore viene considerata servizio a tutti gli effetti e quindi retribuita al 100%.



08/11/2006 ore 13:46

MATERNITA' E DISABILI: SCHEDE RIEPILOGATIVE ARAN

Categorie PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenze

Si segnalano le schede riepilogative presenti nel sito  dell'Aran  sulla maternità e sui permessi ai disabili che anche se riguardano il comparto Regione ed autonomie locali sono illuminanti per il personale della scuola.


Va al Sito dell'Aran  tra i Comparti clicca su  Regione ed autonomie locali , poi clicca su  Documentazione e scegli il link permessi e congedi per disabili e per maternità.


Oppure per visionare le 10 schede (le prime 5 disabili; le ultime 5 mapernità e partenità): clicca


SCHEDA 1     DISABILI


SCHEDA 2   DISABILI


SCHEDA 3 DISABILI


SCHEDA 4 DISABILI


SCHEDA 5 DISABILI


SCHEDA 6  MATERNITA' E PATERNITA'


SCHEDA 7 MATERNITA' E PATERNITA'


SCHEDA 8 MATERNITA' E PATERNITA'


SCHEDA 9 MATERNITA' E PATERNITA'


SCHEDA 10  MATERNITA' E PATERNITA'



29/10/2006 ore 10:58

LEGGE 104/92: PERMESSI A GIORNI E/O A ORE

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

A seguito di quesito posto da un navigante si precisa:


1) il personale portatore di handicap può usufruire alternativamente di 3 giorni di permesso  retribuito  mensile  e/o come previsto dal comma 6 dell’art. 33 della legge 104 del permesso di 2 ore al giorno(1 ora per orario giornaliero inferiore a 6 ore) .

2) i genitori di minore portatore di handicap in situazione di gravità possono usufruire in alternativa al prolungamento del congedo parentale di 2 ore di permesso giornaliero(1 ora se orario giornaliero inferiore a 6 ore) fino a 3 anni di vita del bambino.


L’unica limitazione è che la fruizione di detti riposi( 2 ore o 1 ora) non può valicare i 3 anni di vita del bambino.

3) il genitore o parente che presta assistenza a un parente o un affine entro il 3 grado portatore di handicap in situazione di gravità può usufruire  dei 3 giorni di permesso retribuito mensile.


Tuttavia la circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34 ,in riferimento anche a quanto previsto dll'art. 19 del CCNL Comparto Ministeri  del 6.7.1995 come risulta modficato dal CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999(art. 9 comma 3 lettera c),  prevede il frazionamento ad ore dei 3 giorni permessi mensili:

"5. Dipendenti che assistono parenti o affini entro il terzo grado portatori di handicap in situazione di gravità (art. 33, 3° comma, L. 104/92; art. 20, L. 53/2000)


5.1. Benefici previsti (art. 33, 3° comma, L. 104/92; art. 19, L. 53/2000)

Il dipendente ha diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera non continuativa, in luogo dei permessi, il dipendente può chiedere il frazionamento orario degli stessi nel limite massimo di diciotto ore mensili."


Anche l'INPS con Circolare 139 del 29 luglio 2002  per i suoi dpendenti al punto 8.3 Permessi mensili prevede  il frazionamento ad ore dei 3 giorni di permessi mensili.

Nel mondo della Scuola nulla è previsto ma in analogia il Dirigente può concedere il frazionamento ad ore : il problema sorge poi nel quantificare le ore corrispondenti ai 3 giorni in quanto l'orario settimanale del personale docente della scuola (18 ore- 22 ore - 24 ore) è differente da quello degli altri lavoratori(36 ore- 40 ore).


Si ricorda che come chiarito nell'articolo del 5/04/2006  i 3 giorni di permesso  legge 104 non riducono nè le ferie(art. 15 comma 6) nè la 13 mensilità(art. 78).



27/10/2006 ore 16:40

ASTENSIONE FACOLTATIVA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

A seguito di quesito posto da una navigante si precisa: anche dopo la sequenza contrattuale ex .art. 142 del CCNL  24.7.03 (G.U.serie Generale n. 38 del 16.2.05) che equipara il personale non di ruolo a quello  di ruolo la Ragioneria provinciale di Forlì ,interpellata nelle vie brevi, è del parere che il docente non di ruolo , a differenza di quello di ruolo, che non ha assunto servizio perchè in astensione obbligatoria deve assumere servizio per almeno un giorno prima di poter usufruire dell'astensione facoltativa.


Di parere contrario è ad esempio  L'USR per il Piemonte (circ. Re.le n. 101 del 25 marzo 2005 e circ. Reg. n.r 168 del 23 maggio 05).

20/09/2006 ore 13:44

ASTENSIONE FACOLTATIVA E CONTEMPORANEITA'

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

In seguito ad un quesito posto da una navigante si precisa che in base alla nuova legge sulla maternità legge 53/2000 e D.lvo n.151 del 26 marzo 2001  per il congedo parentale(ex astensione facoltativa) non vige più il criterio dell'alternativa.
Pertanto non si deve dichiarare nella domanda che l'altro genitore non ne goda nello stesso periodo. E' necessario solamente ai fini della retribuzione e del periodo massimo dichiarare il periodo usufruito sia dalla madre che dal padre.
La normativa di riferimento è :
1) nota prot. 094909 del 25 ottobre 2000 del Tesoro trasmessa l'8 novembre dalla Ragioneria provinciale di Forlì a tutte le scuole  pag. 5 dove sta scritto:
"Poichè non vige più il criterio dell'alternatività, si presume che la madre ed il padre possano utilizzare l'astensione facoltativa anche contemporaneamente ed il padre la può utilizzare  anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum  della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari per allattamento";


2) Circolare Funzione Pubblica n. 14/00 del 16 novembre 2000(G.U.272 del 21 novembre 2000) al punto 1.6 recita:" La novità  della norma risiede nella circostanza che entrambi i genitori possono utilizzare detta astensione facoltativa  fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente e in particolare modo il padre lavoratore la può utilizzare  anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum  della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari di cui all'ar 10 della legge 30 dicembe 1971 n.1204";


3)Circolare INPDAP n. 49 del 27.11.00 pag. 7 dove sta scritto:  "La madre ed il padre possono utilizzare l'astensione facoltativa anche contemporaneamente ed il padre la può utilizzare  anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post partum  della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari ex at. 10 della legge 1204/71.";
4)la circolare INPS  n. 139 del 29.7.02 al paragrado 4. Congedo parentale dove sta scritto:


Il nuovo quadro normativo riconosce inoltre a ciascun genitore un proprio diritto ,individuale ed autonomo, ad un periodo di congedo parentale, indipendentemente dalla condizione lavorativa(dipendente, libero professionista etc.) o meno dell’altro genitore. In sostanza la possibilità di fruire dei congedi è riconosciuta anche sel’altro genitore non ne ha diritto. Viene quindi meno la condizione che vincolava la fruibilità dell’astensione facoltativa da parte del padre alla circostanza che la madre fosse lavoratrice e che non si avvalesse del congedo stesso.

I predetti periodi di congedo parentale possono essere quindi fruiti dai due genitori anche contemporanemente. Il padre lavoratore  può utilizzarli:


- in costanza con l’utilizzo del congedo di maternità da parte della madre;

 -.se la madre decide di non riprendere l'attività lavorativa e chiede anch'essa il congedo parentale;
- se la madre usufruisce dei riposi giornalieri ex. art. 39 del T.U.”



18/09/2006 ore 09:22

3 GIORNI PERMESSI LEGGE 104/92

Categorie PRECARI-assenze, PERSONALE RUOLO-assenze

A seguito di quesito posto da una navigante del sito si precisa:
I  3 giorni di permesso  legge 104 non riducono nè le ferie(art. 15 comma 6) nè la 13 mensilità(art. 78).
Tali articoli del  CCNL  24/7/03 in base al comma 1 dell'art.  19  si applicano anche al personale a tempo determinato.
Per le altre amministrazioni pubbliche mentre era chiaro che non c'era riduzione per le ferie (vedi parere del Ministero del Lavoro del 5 maggio 04 e relativi contratti di comparto art. 18 comma 6 del CCNL 16 maggio 95, art, 18 comma 5 del CCNL 5 aprile 2001 che introducono una disposizione di maggior favore per l'istituto delle ferie), era in dubbio la riduzione sulla 13 mensilità.  L'Aran  in data 20 gennaio 2003 e l'Agenzia delle Entrate in data 9 giugno 2003 si erano pronunciate nel senso che la 13°  viene ridotta.Pertanto a seguito di numerosi quesiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato , ha precisato con nota 8 marzo 05  che detti permessi non riducono la 13 mensilità. Tale nota è stata poi trasmessa  dal MIUR a tutte le UU.SS.RR. con nota 17/11/05



Da ultimo L'INPS con messaggio n. 7014 del 6.3.06 comunica che il Ministero del lavoro  con lettera circolare n. A2/2006 prot. 15/V/0002575 del 14.1.2006 ha portato a conoscenza dell'INPS il parere espresso dal Consiglio di Stato  che ha ritenuto "non soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità..."

05/04/2006 ore 12:13

ASSENZE PERSONALE SCOLASTICO

Categorie PERSONALE RUOLO-assenze, PRECARI-assenze

Si pubblicano due allegati sulle assenze , uno riguardante il personale di ruolo, uno riguardante il personale non di ruolo.


Si fa presente che in materia di congedi parentali(astensione obbligatoria,  astensione facoltativa, malattia del bambino ) il personale non di ruolo è stato equiparato al personale di ruolo.


Per la facoltativa l'indennizzabilità al 30%  per assenze oltre i 3 anni  si ha se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l'importo annuo del trattamento minimo di pensione (mensile per il 2006 427,58 * 13= 5558,58 annuo) : per il 2006 il valore  provvisorio di tale importo  risulta (circolare INPS N. 51 del 4.4.2006) , pari a euro 13.896,35 (=5558,54 * 2,5)



13/03/2006 ore 20:22



GLI APPROFONDIMENTI
- 150 ore: permessi diritto allo studio
- Vademecum dei nominati in ruolo

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