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15 MARZO 2024 : SCADENZA DOMANDA PARTTIME

Si ricorda che la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata dal personale docente, educativo ed Ata al dirigente scolastico entro il 15 marzo e quindi entro mercoledì 15.3.2024.
Entro la stessa data il personale in part-time dall’1.9.2022 o dagli anni precedenti,  può chiedere il rientro a tempo pieno.
NON DEVE PRESENTARE DOMANDA CHI E’ IN PARTTIME DALL’1.9.2023 IN QUANTO IL  CONTRATTO DI PARTTIME HA UNA DURATA SENZA LIMITI DI TEMPO E SOLO DOPO DUE ANNI PUO’ ESSERE “DISDETTO” cioè si può chiedere il rientro a tempo pieno.
Il tempo parziale(previsto da art. 39 del CCNL 2007 per il personale docente e dall’art. 58 per il personale ata dello stesso CCNL del 2007), durata minima 2 anni, può essere :
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25. 2.2000, n. 61.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo.
Nell’area modulistica dell’USP di Forlì (clicca qui) si trova il modulo della domanda di parttime .
E’ POSSIBILE CHIEDERE LA MODIFICA DEL PRECEDENTE ORARIO DI PART-TIME E/O TIPOLOGIA DELL’ORARIO DI SERVIZIO.

Normativa di riferimento part-time (0.M. 446-O.M. 55)sul vecchio sito dell’USP di Forlì (clicca qui). dove è anche presente il CCIR Emilia-Romagna 8.6.2004.
Interessante anche la Circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011(clicca qui) in applicazione dell’art. 73 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 che ha stabilito la discrezionalità nella concessione del part-time.

Sull’orario di servizio si segnalano le circolari 62 e 45: la prima circolare n. 62 del 19 febbraio 1998 (clicca qui) raccomanda l’opportunità di contenere in 3 giorni l’orario di servizio del personale docente che opti per il tempo parziale verticale; la seconda circolare n. 45 del 17.2.2000 (clicca qui) raccomanda di favorire l’articolazione dell’attività lavorativa segnalata dall’interessato.

L’art. 3 comma 8 della O.M. 446/97 recita:
“8. Il richiedente che ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà provvedere, qualora abbia già presentato la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale.”



MOBILITÀ 2024: ESTESO IL RICONGIUNGIMENTO AL CONVIVENTE DI FATTO

La O.M. Mobilità n. 30 del 24.2.24 al punto 9 dell’articolo 4 documentazione a corredo delle domande estende al convivente di fatto il punteggio per il ricongiungimento .
Infatti il comma 9 (pag. 14)recita (frase aggiunta : “…alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1 comma 36 e 37 della Legge 20 maggio 2016 n. 76”):


“9. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia , si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile , al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n.76 , ai genitori o ai figli é attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento é comprovata con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica é anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda , per i quali si prescinde da detto requisito”.

La modifica é stata introdotta anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3896 del 17.6.2020 che ha equiparato la convivenza more uxorio al rapporto matrimoniale al fine della richiesta del pubblico dipendente di essere trasferito di sede per ricongiungimento con la compagna convivente .



AGGIORNAMENTO GAE: DOMANDE DAL 1 AL 15.3.24

E’ stato pubblicato il D.M. 29.2.24 n. 37(clicca qui) per aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento con il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II,III ed aggiuntiva per biennio 2024/26 nonchè per aggiornamento delle graduatorie di istituto I fascia con tempistica da stabilirsi .
Le domande per aggiornamento GAE vanno presentate in modalità telematica dalle ore 9.00 del 1 marzo 2024 alle ore 23.59 del 15 marzo 2023.
NON E’ PREVISTO NUOVO INSERIMENTO MA SOLO AGGIORNAMENTO.
Con l’aggiornamento si può chiedere (art. 1 e art. 9 D.M.):
a)Aggiornamento punteggio dichiarando nuovi servizi e titoli valutabili successivi al 4 aprile 2022 ed entro la data di scadenza di presentazione della domanda.
b)Reinserimento in graduatoria nel caso il candidato sia stato cancellato per non aver presentato precedentemente domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti
c) Permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o scioglimento della stessa
d)trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante , eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta .
LE PREFERENZE DEVONO ESSERE RICONFERMATE
PER LA RISERVA si deve dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento.
Per approfondimenti si rimanda alla lettura del decreto del 29.2.24 n. 37.


Nello stesso D.M. é previsto aggiornamento della prima fascia nelle graduatorie di circolo e di istituto (art.10 D.M.) per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 secondo le tempistiche (date apertura e chiusura delle istanze)che verranno comunicate con successivo avviso sul sito INPA, sul sito del Ministero e degli USR

NEL SITO DEL MI APPOSITA PAGINA (clicca qui) in cui è presente la normativa sia la guida operativa per la presentazione delle domanda GAE dal titolo:
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E DI ISTITUTO DI I FASCIA : LA PROCEDURA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/25



NOTA MIM 23.2.2024 N. 22364: TRASMISSIONE O.M. 30 E O.M. 31 MOBILITA’ 2024 – VIDEO TUTORIAL TECNICA DELLA SCUOLA SU MOBILITA’ 2024

Si segnala la nota MIM del 23.2.24 m. 22364(clicca qui) che trasmette le OO.MM. MOBILITA’ n. 30(personale scuola) e n. 31(insegnanti di Religione Cattolica) nonchè il CCNI 18.5.22 e Accordo di integrazioni e modifiche 21.2.24 segnalando le novità PER I DOCENTI e PER IL PERSONALE ATA.

Si segnala inoltre la nota dell’ambito territoriale di Milano 29-2-24 prot. 4929(clicca qui) che ha dato istruzioni ai Dirigenti della provincia di Milano sulla mobilità.

PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA si consiglia di ascoltare in youtube i VIDEO TUTORIAL ” LA TECNICA DELLA SCUOLA” che sono 6:
VIDEO TUTORIAL 1/6 : come compilare la domanda :allegato G.
VIDEO TUTORIAL 2/6 : come compilare la sezione anzianità del servizio.
VIDEO TUTORIAL 3/6 : come compilare Allegato D.
VIDEO TUTORIA 4/6 : come compilare la parte esigenze di famiglia e titoli generali.
VIDEO TUTORIAL 5/6 : come compilare la sezione Precedenze.
VIDEO TUTORIAL 1/6 : come compilare la sezione Preferenze.
SI CONSIGLIA PRIMA DI COMPILARE online LA DOMANDA DI PREPARARE I MODULI da allegare (ALLEGATO D- ALLEGATO F- ALLEGATO G – DIchiarazione personale certificazione USL invalidità civile , certificazione USL art. 3 legge 104 etc) E INSERIRLI NELL’APPOSITA SEZIONE ‘“GESTIONE ALLEGATI” che si trova in ALTRI SERVIZI per poi associarli nella sezione INDICAZIONI ALLEGATI della domanda.



QUESITO :IRPEF 2024 CEDOLINO PENSIONE MARZO 2024

Un collega di scuola superiore in pensione da alcuni anni oggi ha ricevuto l’accredito del cedolino pensione dei marzo 2024 in banca.
E’ venuto da me a chiedermi se gli è stata applicata la nuova IRPEF 2024 .
Su mia richiesta mi ha portato anche il cedolino di febbraio 24.
LA RISPOSTA E’ POSITIVA.
infatti da al confronto dei cedolini di febbraio e marzo 24 emerge:

1)A Febbraio 2024 ha avuto un netto in tasca di  euro 2124,55.
2) A marzo 2024 ha avuto un netto in tasca di euro 2182, 01.
La differenza è di euro 57,46 in più.
A marzo 24 si comincia a pagare l’acconto della addizionale comunale che nel Suo caso è di euro 7,55.
A marzo 24 si applicano le nuove aliquote IRPEF 2024 che da 15.000 a 28.000 euro annue apportano un beneficio del 2% ( la tassazione infatti è del 23% invece che del 25%).
Su 13.000 euro annui( differenza tra 28000 e 15000)il 2%  é infatti 260 annui diviso 12= 21,67 mensili . sul reddito superiore ai 28.000 annui viene tassato al 35%.
Nel suo caso quindi basta sottrarre ai 2124,55 ( pensione febbraio 24) i 7,55  (acconto addizionale comunale )=  2117.
Ai 2117 aggiungere 21,67 e i due mesi di arretrati 43,34 (gennaio e febbraio 24)
TOTALE 2182,01.
IL PROSSIMO MESE   Aprile 24 dovrebbe prendere 2138,67( 2117 + 21,67 )



DOMANDE MOBILITA 2024 : 2 TIPOLOGIE DI VINCOLI

Attualmente esistono due tipi di vincoli per la mobilita’:

1)VINCOLO TRIENNALE PER I NEOIMMESSI IN RUOLO (In base all’art. 399 comma 3 Testo unico D.LVO 16.4.1994 n. 297 come modificato da art. 5 comma 20 del D.L. N. 44 del 22.4.23 ed al comma 4 della O.M.30/2024)assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica da 2023/2024 di permanenza nella scuola ove hanno svolto il periodo di prova nel medesimo tipo di posto o classe di concorso per non meno di tre anni compreso anno di prova (fatti salvo deroghe art.1 comma 9 O.M. 30/2024 (genitore di figlio di età inferiore a 12 anni o docente che usufruisce che ha legge 104 per se ( art. 21 o art. 33 comma 6) o usufruisce dei 3 giorni di permesso per assistere familiare portatore di handicap grave (art. 33 comma 3 e 5) oppure docente che usufruisce del congedo biennale per assistere familiare portatore di handicap (art. 42 Dlvo 151/2001 )oppure infine coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2 comma 2 e 3 della legge 118/1971) e art. 1 comma 4 ultimo capoverso O.M. 30/2024 : il vincolo triennale non si applica : a) ai docenti beneficiari precedenze art. 13 CCNI 2022 nel caso abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori del comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata , ancorché soddisfatti su una precedenza espressa ).

2)VINCOLO TRIENNALE  : Permanenza – salvo deroghe art. 1 comma 9 O.M. 30/2024( vedi elenco sopra citato) e art.1 comma 3 O.M. 30/2024 : il vincolo triennale non si applica: a) nei casi di sovrannumero o esubero; b) docenti art. 33 comma 5 e 6 legge 104/92, per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanza per la partecipazione al relativo concorso ) – per un triennio nella scuola ottenuta a seguito di mobilità’ per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento con richiesta puntuale di scuola(=richiesta puntuale sede nella nuova formulazione art. 1 comma 2 O.M. 30/2024 ultimo capoverso) la titolarità su scuola sia per trasferimento(mobilità territoriale) sia per passaggio di cattedra o di ruolo(mobilità professionale) nell’ambito della provincia sia in altra provincia (art. 2 comma 2 CCNI 2022 e art. 1 comma 2 O.M. 30/2024)

ATTENZIONE : ANCHE nel caso di mobilità (passaggio di ruolo o di cattedra) ottenuta su scuola nell’ambito del Comune dì titolarità (anche nella seconda fase da posto comune a posto di sostegno e viceversa ) si applica IL VINCOLO TRIENNALE (art. 1 comma 2 penultimo capoverso O.M. 30/2024).

ESEMPI PRATICI CONTEGGIO TRIENNIO:


1) chi ha ottenuto la mobilità per il 2023/24 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) -salvo deroghe- avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2023/24, 2024/25 e 2025/26 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2026 nell’a.s. 2025/26 per il 2026/27.

2) chi ha ottenuto la mobilità per il 2022/23 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) – salvo deroghe-avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2025 nell’a.s. 2024/25 per il 2025/26:

3)chi ha ottenuto la mobilità per il 2021/22 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2024 nell’a.s. 2023/24 per il 2024/25: E’ INFATTI TERMINATO IL VINCOLO TRIENNALE.



MOBILITÀ 2024 DOCENTI: CHI PUÒ FARE DOMANDA

Possono fare domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio), in quanto non soggetti a vincoli (sono soggetti a rimanere nella scuola per un triennio i nominati in ruolo da 1.9.2023 : art. 1 comma 4 O.M. 30/2024 o chi ha ottenuto una preferenza puntuale di sede = scuola : art. 1 comma 2 O.M. 30) i docenti assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2022/2023 e anni scolastici precedenti, che, per l’a.s. 2023/2024 non hanno avuto trasferimento o che avendo avuto un trasferimento interprovinciale sono stati soddisfatti in una preferenza sintetica (comune , distretto…) (ATTENZIONE la preferenza sintetica non vincola nemmeno nei trasferimenti interprovinciali ) o che hanno ottenuto trasferimento provinciale con una preferenza sintetica.

Anche i docenti assunti con contratto a tempo determinato da sostegno GPS nell’a.s.2022-2023 che hanno superato il periodo di prova e sono stati confermati in ruolo da 1.9.2023 con decorrenza giuridica 1.9.22 possono fare domanda (art. 1 comma 6 O.M. 30).


NATURALMENTE POSSONO FARE DOMANDA TUTTI QUELLI, vincolati, CHE RIENTRANO NELLE DEROGHE PREVISTE DALL’ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 21.2.24 -art. 1 comma 9 della O.M.30 (genitore con figlio minore di 12 anni o figlio adottivo di qualsiasi età entro 12 anni dall’ingresso e comunque non oltre i 18 anni; docente legge 104 /92 art. 21, art. 33 comma 6 o commi 3 e 5; docente che utilizza il congedo ex art 42 Dlvo 151/01; docente che sia coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2, commi 2 e 3 della legge 118/1971) da documentare compilando e allegando Modulo “ALLEGATO G -Dichiarazione docenti beneficiari deroghe “ presente nelle Autodichiarazioni del sito MIM nonché la documentazione /certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimamente come previsto dal comma 27 ultimo capoverso dell’art. 4 della O.M. 30/2024 che indica di allegare quelli citati nei commi precedenti dello stesso articolo.




EMANATA O.M. 23.2.24 n. 30: MOBILITÀ 2024/25

in data 23 febbraio 2024 il Ministro Valditara ha firmato pubblicandola sul sito la O.M. 30(clicca qui) sulla mobilità del personale docente ed ATA.
APPOSITA PAGINA SU SITO DEL MI DEDICATA ALLA MOBILITA’ A.S. 2024/25(clicca qui)



24 CFU RICONOSCIMENTO ANNO 2024 UNIBO DAL 4 MARZO ALL’8 MARZO

Si segnala la pagina dell’UNIBO (clicca qui) sulla richiesta del riconoscimento dei 24 CFU ex D.M. 616/2017 che permetteranno di partecipare al concorso per i posti comuni di docenti di scuola secondaria di I e II grado fino al 31.12.24 purché conseguiti entro il 31.10.22 nella quale sono presenti gli elenchi degli insegnamenti riconoscibili in ambito pedagogia, ambito antropologia, ambito Psicologia e Ambito metodologie e tecnologie didattiche .
Chi non ha presentato mai domanda di riconoscimento dei 24 CFU conseguiti entro il 31.10.22 presso UNIBO é invitato a partecipare alla prima procedura di riconoscimento che per anno 2024 é dal 4 marzo ore 12 all’8 marzo ore 12 per ottenere la certificazione.



SCADENZARIO DOMANDE MOBILITA’ E TESTO ACCORDO INTEGRATIVO DEL 21.2.2024

Scadenzario Presentazione delle domande di mobilità:

Personale docente : dal 26 febbraio al 16 marzo 2024.

Personale educativo : dal 28 febbraio al 19 marzo 2024.

Personale ATA: dall’8 marzo al 25 marzo 2024.

Insegnanti religione cattolica_ dal 21 marzo al 17 aprile 2024.

In attesa della pubblicazione della O.M. con le rettifiche proposte dalle OO.SS. si pubblica il testo integrativo al CCNI 2022/25 firmato il 21.2.204(clicca qui)

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