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UNIBO: IX CICLO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO

L’Università di Bologna avvisa che verrà pubblicato entro il 15 aprile 2024 AVVISO di selezione per il IX CICLO del Corso di specializzazione per il sostegno a.a. 2023/2024 contenente tutte le informazioni utili(tempistiche, requisiti, selezione, posti, soprannumeri……) alla pagina https://centri.unibo.it/formazione-insegnanti/it/corsi/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno-a-a-2023-2024



RESOCONTO INCONTRO SINDACATI MIM SU GPS 2024/26 :SLITTA A METÀ APRILE PRESENTAZIONE DOMANDE

Oggi 3 aprile 2024 il MInistero ha dato alle O.O.SS. Informativa sulle GPS con importanti novità e quindi richiesta di nuovo parere al CSPI che dovrà arrivare entro 10 giorni.

Le novità più importanti sono:
– Possibilità di chi ha conseguito titolo all’estero(abilitazione o specializzazione sul sostegno) in attesa del riconoscimento richiesto in Italia di poter essere inserito a pettine ed avere diritto alla stipula del contratto in attesa dello scioglimento della riserva .
-Accesso con abilitazione nella I fascia gps che sarà valutata in egual misura al di là se sia stata conseguita a seguito di procedure concorsuali ( concorsi ordinari o corsi abilitanti : 30-36-60 CFU).
-Procedura di interpello da parte delle scuole, in caso di totale esaurimento delle graduatorie, con pubblicazioni posti rimasti disponibili alla quale potranno rispondere anche i candidati inclusi in GPS non destinatari di supplenza.
-Riconoscimento servizio prestato con clausola rescissoria per contenzioso pendente per il quale, al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di provvedimenti cautelari anche se poi non confermati sarebbe comunque utile ai fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie.
Resta confermata nella nuova bozza il termine di 20 giorni per la presentazione delle domande con probabile scadenza entro la prima decade di maggio.



TFA SOSTEGNO IX CICLO: ATTIVAZIONE POSTI D.M. 29.3.24 n. 583 E RISERVA POSTI D.I. 29.3.24 n. 549

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il D.M. 29.3.24 n. 583 (clicca qui)con ALLEGATO A di autorizzazione posti per attivazione IX ciclo dei corsi di specializzazione .
Nei prossimi giorni le Università emaneranno i relativi bandi fissando la data di presentazione della domanda .
I posti messi a bando sono in totale 32.317 (di cui 845 Emilia -Romagna così suddivisi : 300 Università Bologna; 175 Università Ferrara;190 Università Modena-Reggio Emilia; 180 Università Parma):

3.232 per la scuola dell’infanzia (Emilia-Romagna : 30 Università Bologna; 5 Università Ferrara).
7.552 per la scuola primaria (Emilia-Romagna :90 Università Bologna ;30 Università Ferrara ; 45 Università Modena-Reggio Emilia).
8.944 per la scuola media ( Emilia-Romagna :90 Università Bologna ; 70 Università Ferrara; 65 Università Modena-Reggio Emilia; 90 Università Parma).
12.589 per la scuola superiore (Emilia Romagna : 90 Università Bologna;70 Università Ferrara; 80 Università Modena-Reggio Emilia; 90 Università Parma ).

Le prove selettive su svolgeranno dal 7 al 10 maggio 2024( mattina del 7 maggio per infanzia; mattina del 8 maggio per primaria; mattina del 9 maggio per scuola media ; mattina del 10 maggio per scuola superiore )
I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025.

Il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’istruzione e del Merito D.I. 29.3.24 n. 549 (clicca qui) disciplina la riserva dei posti 35% per ciascuno grado per chi ha prestato almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque anni su posti di sostegno e sia in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento in base ad apposita graduatoria. Tali candidati accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno.



BONUS MAMMA:SCADENZA DOMANDA 8 APRILE 2024

il Mi con nota n. 2244 Del 26.3.24 (clicca qui) ha emanato le istruzioni con allegato per la presentazione della domanda di Bonus mamma (DECONTRIBUZIONE BONUS MATERNITÀ ) online ponendo la scadenza di presentazione in modalità telematica alle ore 14 dell’8 aprile 2024.


Il bonus è di 3000 euro annue dal 1 gennaio al 31 dicembre .

Hanno diritto aI bonus mamma le lavoratrici con contratto a tempo inderminato con 3 o più figli di cui il più piccolo con meno di 18 anni.

Per l’anno 2024 anche le lavoratrici con 2 figli di cui il più piccolo cn meno di 10 anni.

Sono escluse le lavoratrici titolari di contratto a tempo determinato per il personale in servizio (art. 36 ora 47 e e art. 59 ora 70) e quello in periodi di formazione e prova a tempo determinato .



TABELLA SERVIZI VALIDI PER IL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE CARRIERA- MODIFICA PER I NOMINATI IN RUOLO DA 2023/24 VALUTAZIONE SERVIZIO PRERUOLO (D.L.69/2023)

Si ritiene utili e pubblicare(clicca qui) la tabella riepilogativa dei periodi utili alla ricostruzione di carriera per il personale docente allegata alla nota dell’USR Campania 18.4.2016 n. 5693/u.
Si evidenzia nella tabella che per il personale docente di ogni ordine e grado(materna, elementari, medie e superiori) sono valutabili:
il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari, medie I e II grado statali e il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari parificate (n.d.r. ) fino al 31.8.2008( data scadenza convenzioni).

Per il personale docente di scuola materna e scuola elementare si evidenzia nella tabella che sono valutabili i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne comunali come previsto dall’art. 485 del Dlvo 297/94 e prima dall’art. 2 comma 2 D.L. 370/1970.


Il servizio prestato in qualità ATA non è valutabile per il personale docente

interessante nella tabella la scaletta della valutazione o meno per il servizio militare prestato prima o dopo il 31.1.1987.

Si ritiene utili pubblicare (clicca qui) l’art. 485 del Dlvo 297/94 nonché gli articoli 489 e 569 (ATA) come modificati da art. 14 D.L. 69/2023 (clicca qui) che stabilisce una nuova valutazione del preruolo per il personale docente ed ATA. immesso in ruolo dall’a.s. 2023/24 .
Soppresse nell’art. 485 le parole “ per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”, e all’art. 489 il comma 1 e sostituiti dal seguente “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera di cui alla presente sezione ,si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico(n.d.r. 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente fino al termine degli scrutini CHE RESTA FERMA PER LE PROCEDURE SELETTIVE art. 14 comma 1-bis ) prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione “ ( art. 14 D.L. 69 del 13.6.2023 conv. con modificazioni In Legge 10.8.2023 n. 103).
Per la mobilità la O.M. 30/2024 all’art. 3 comma 16 prevede che l’anno scolastico venga valutato in base alle vecchie tabelle cioè se ha avuta la durata di 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente al termine degli scrutini finali .A mio parere l’appiglio giuridico è l’aver considerato il trasferimento una procedura selettiva a cui si applica l’art. 11 comma 14 legge 3.5.1999 n.124 come previsto dall’art. 14 comma 1-bis del D.L. 69/2023 nella conversione in legge 103.
Infatti nei riferimenti normativi pag. 109 in calce all’art. 14 nel testo coordinato in G.U. N. 106 del 10.8.2023(clicca qui) si riportano gli articoli 485, 489 e 569 modificati dall’art. 14 , e, a chiarimento del comma 1-bis , alla fine a pag. 110 sta scritto:

  • – Il testo dell’art. 11, comma 14 delle legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999 n. 107 come modificato dalla presente legge così recita :
  • ”Art. 11(Disposizioni varie)….. omissis.
    14. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 é considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
    Omissis”




SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE E PRESSO SCUOLE ELEMENTARI NON STATALI DOPO LEGGE PARITA’

Una docente di scuola primaria chiede se in analogia con la domanda di trasferimento i docenti che abbiano prestato servizio in scuola infanzia comunale o servizio prestati in scuola PARIFICATA elementare abbia diritto anche nella ricostruzione di carriera alla valutazione di detti servizi ed in base a quali norme.

La risposta è positiva sono valutabili entrambi i servizi (art. 485 Dlvo 16.4.1994 n. 297) :
il servizio prestato presso scuole comunali infanzia è riconoscibile indipendentemente dall’ ottenimento della parità (art.2 comma 2 D.L. 370/1970);
il servizio prestato presso scuole elementari non statali parificate(art. 2 comma 1 D.L. 370/1970) diventate paritarie è riconosciuto fino a quando sussiste la convenzione di parifica cioè fino al 31.8.2008(legge 27 del 3.2.2006)

L’art. 2 comma 2 del D.L. 19.06.1970 n, 370 convertito in Legge 26.07.1970 n. 576 prevede la valutabilità del servizio prestato presso scuola materne comunali.
Lo stesso Miur ad apposito quesiti con nota 20.10.2009 n. 15830 ha ribadito la validità di dette disposizioni.
Il MEF con nota 4 agosto 2010 n. 69064 ad appositi quesiti avanzate dalle Ragionerie in merito alla valutabilità dei servizi pre-ruolo prestati dal personale docente presso le ex comunali e le ex scuole elementari non statali dopo l’entrata i vigore della legge 10.3.2000 n. 62 sulla parità conferma il parere espresso dal Miur.
In particolare precisa USR del PIEMONTE con C.R. N. 153 del 5.5.2010 con la parità non è venuto meno la qualifica della parifica.
L’istituto della parifica per le scuole elementari oggi primarie , non è stato abrogato dalla legge 62/2000. Le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.
Pertanto “nei certificati di servizio da allegare ai provvedimenti…..devono essere riportate nell’intestazione entrambe le qualifiche “parificata/ paritaria” e gli estremi del provvedimento con il quale sono state riconosciute le relative qualifiche “(circolare USP TORINO n. 202 del 30.03.2011)
Le convenzioni di parifica sono scadute il 31.8.2008( legge n. 27 del 3.2.2006 conversione del D.L. 250/2005).
Pertanto i servizio prestati dopo il 31.8.2008 termine fine convenzioni di parifica non sono più valutati.

L’USP di Bologna con nota 29.10.2009 prot. 1046 comunica di aver posto al Miur apposito quesito sul riconoscimento servizio pre-ruolo e ruolo prestato nelle ex Scuole materne comunali (alcune delle quali hanno chiesto ed ottenuto la parità dall’ 01/09/2000) che ha risposto in senso affermativo anche in riferimento alle scuole paritarie comunali.

Si ALLEGANO:
NOTA MEF 4.8.2010 N. 69064
NOTA USP BOLOGONA 26.10.2009 N. 1046
NOTA USR PIEMONTE 5.5.2010 N. 153
NOTA USP TORINO 31.5.2010 N. 295
NOTA USP TORINO 30.3.2011 N. 202



ARRETRATI CCNL 2024 : PERSONALE ATA (CS e AA)

Anche il personale ATA ha dei benefici dal CCNL 18.1.24 con incremento della CIA (Compenso accessorio) (art 74 )di euro lorde 6,70 (nette 6,087) al mese per i Collaboratori scolastici e di euro lorde 7,40 (nette 6,72 ) al mese per gli assistenti amministrativi e tecnici oltre una tantum di euro 44,11 (40,07 netti art. 75).
Quindi arretrati lordi dal 1.1.2022 al 31.12.2023 di euro 160,80 (146,09 netti) per CS e di euro 177,60 (161,35)per AA.
A questi si aggiunge UNA TANTUM di euro 44,11 per un totale di euro arretrati lordi 2022 e 2023 di euro 204,91 ( netti 186,16)per CS e di 221,71 (netti 201,42)
Alla cifra lorda arretrati totale vanno sottratte le ritenute assistenziali (9,15%) e l’aliquota media IRPEF rilevabile dal cedolino stipendio marzo 2024.
Naturalmente spettano gli arretrati di 2 mesi della CIA sia ai CS( euro lordi 14,80- netti 13,44)sia a AA (euro lordi 13,40- netti 12,17 ) ai lordi vanno sottratte le ritenute assistenziali (9,15%) e aliquota IRPEF massima rilevabile dal cedolino stipendio marzo 2024



CHIARIMENTO ARAN SU PERMESSI PERSONALI RETRIBUITI PERSONALE NON DI RUOLO

A quesito posto da un dirigente scolastico su permessi retribuiti a personale assunto a tempo determinato in base all’art. 35 comma 12 del CCNL 18.1.2024 Aran risponde il 20.02.2024 (clicca qui)che la decorrenza del CCNL decorre dal giorno successivo alla data di stipulazione che è avvenuta in data 18.1.24 e non alla data di pubblicazione sulla G.U. e che il personale docente educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico( 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno)(art. 35 comma 12) compreso il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica (comma 5) ha diritto , a domanda, a tre giorni di permesso retribuito , nell’anno scolastico , per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione .
il personale ATA può usufruirne anche ad ore con le modalità di cui all’art. 67.
Conclude che a parere dell’Agenzia i permessi non andranno riproporzionato in quanto non risulta rilevante il giorno di decorrenza del CCNL ma la tipologia del contratto in essere, vale a dire che il personale in servizio con il contratto a tempo determinato(31 agosto o 30 giugno) al momento dell’entrata in vigore del CCNL 19.1.2024 ha diritto ai 3 giorni di permesso retribuito senza alcuna riduzione .



BLOCCO 2013 :PERSONALE DOCENTE

Il SIDI per il blocco 2013 nella ricostruzione di carriera del personale docente valuta a.s. 2012/2013 per aver prestato più di 180 giorni come supplente come anno di 12 mesi e poi come da terzo capoverso circolare MI n. 2621 del 20.10.2014 toglie dall ‘anno valutato 8 mesi dall’1.1.2013 al 31.8.2013.
Pertanto a un docente che aveva 5 anni valutabili di preruolo di cui un anno 2012/13 ha tolto 8 mesi e glI ha valutato il rimanente 4 mesi(in teoria da 1.9.2012 al 31.12.2012) per un totale complessivo 4 anni e 4 mesi anziché 5 anni.

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